LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4199-2020 proposto da:
S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, N. 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2207/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/11/2019 R.G.N. 525/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto da S.H., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato il Paese in seguito ad un litigio per questioni private.
3. La Corte d’appello ha escluso la necessità di una nuova audizione sul rilievo che l’appellante era stato sentito dinanzi alla Commissione e messo in condizioni di riferire e chiarire ogni circostanza utile e che non avesse prospettato, nel ricorso in appello, elementi atti a giustificare una ulteriore audizione.
4. La Corte di merito ha ritenuto incoerente e inverosimile il racconto del richiedente e quindi assenti i presupposti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).
4. I giudici di secondo grado hanno escluso i presupposti della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 cit., lett. c) sia sul rilievo della inesistenza di una condizione di violenza indiscriminata, specie nella regione del Punjab di provenienza del richiedente, sia per la presenza delle autorità statali nell’attività di contrasto ai fenomeni terroristici e di violenza, come desumibile da fonti EASO; hanno comunque sottolineato come il ricorrente avesse lasciato il Paese d’origine per ragioni legate alla vicenda privata in cui era stato coinvolto.
5. Ha infine escluso i requisiti per la protezione umanitaria ritenendo insufficiente a tal fine lo svolgimento dell’attività lavorativa, pure documentata.
6. Avverso la sentenza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
7. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
8. Col primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omesso o errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del medesimo nonché omessa audizione.
9. Col secondo motivo sono reiterate le stesse censure rilevandosi che la Corte di merito ha errato nella percezione delle fonti informative sulla condizione di pericolosità esistente nel paese di provenienza del richiedente in cui la situazione di generale di insicurezza costituisce il principale motivo di fuga.
10. Col terzo motivo è dedotto l’omesso o errato esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativo alla condizione di pericolosità e alla situazione di violenza generalizzata esistente in Pakistan. Si denuncia la contraddittorietà della sentenza impugnata che da un lato ha descritto i fenomeni terroristici e di violenza diffusi nel Paese e dall’altro ha negato i presupposti per la protezione sussidiaria.
11. La medesima censura è ripetuta nel quarto motivo, rilevandosi l’errore della sentenza impugnata nell’aver negato la protezione sussidiaria nonostante il paese di provenienza fosse riconosciuto come un paese instabile, che non garantisce il rispetto della legalità, che è afflitto da condizioni di violenza generalizzata ed in cui i gruppi terroristici hanno la capacità di operare su tutto il territorio nazionale. Si richiamano i dati ricavabili dalla fonte Viaggiare Sicuri del Ministero Affari Esteri del luglio 2017, dal rapporto AI 2016.
12. Col quinto motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omesso riconoscimento della protezione umanitaria, in ragione tra l’altro dell’attività lavorativa svolta e della evidente disparità delle condizioni di vita in caso di rientro nel Paese d’origine, tenuto conto della condizione di povertà della popolazione.
13. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
14. Occorre premettere che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 per il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa può ritenersi sussistente solo quando nel contesto dell’atto si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (v. Cass. n. 15672 del 2005).
15. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti è infatti funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto solo laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente, a meno che la sentenza impugnata non incorra nel vizio di motivazione apparente, di sopperire ad eventuali mancanze della stessa decisione nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (v. Cass. n. 16103 del 2016; n. 11653 del 2006).
16. Il ricorso in esame omette del tutto l’esposizione dei fatti di causa, nel caso di specie, dei fatti addotti dal ricorrente a fondamento della domanda di protezione internazionale e complementare; non vi è alcuna indicazione sul Paese di provenienza, sulle ragioni della fuga dallo stesso, sulle condizioni di radicamento in Italia.
17. Non solo, ma i motivi di ricorso sono formulati con altrettanta genericità e risultano privi del benché minimo riferimento alla concreta vicenda personale del richiedente la protezione, oltre che non rispettosi delle prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
18. I motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sono formulati senza il minimo riferimento alla fattispecie concreta che dovrebbe essere disciplinata dalle disposizioni, di cui si assume la errata interpretazione ed applicazione.
19. Si assume che la Corte di merito abbia errato nel ritenere non credibili le dichiarazioni del richiedente senza disporre l’audizione dello stesso per colmare le eventuali lacune, ma nulla si riporta, neanche sommariamente, sul contenuto specifico di tali dichiarazioni in relazione ad aspetti rilevanti ai fini della protezione richiesta, che avrebbero reso necessario un approfondimento.
20. Questa Corte ha chiarito che, in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione e non anche quello di disporre l’audizione, a meno che il richiedente non deduca fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), oppure faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti, o lo stesso giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; con l’ulteriore precisazione che il ricorso in cassazione col quale si assuma violata l’istanza di audizione implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti in ordine ai quali si intenda fornire chiarimenti e dei profili di credibilità del racconto non approfonditi nelle precedenti fasi di giudizio (v. Cass. n. 21584 del 2020; n. 22049 del 2020; n. 2760 del 2021).
21. Nessuno di questi requisiti è soddisfatto nel ricorso in esame.
22. Il ricorrente censura inoltre la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria e critica il rigetto della domanda di protezione umanitaria senza che vi sia in atti la minima dimostrazione dell’adempimento del proprio onere di allegazione, anche riguardo all’esistenza o meno di legami familiari nel Paese di provenienza oppure ad elementi significativi dell’integrazione socio economica in Italia.
23. E’ costante l’affermazione di questa Corte secondo cui, in tema di protezione internazionale, il richiedente ha l’onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova. Ne consegue che solo quando il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria, che tuttavia è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente (v. Cass. n. 17185 del 2020; n. 17069 del 2018).
24. Parimenti, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è dedotto senza che sia indicato alcun fatto, inteso in senso storico fenomenico e di rilievo decisivo ai fini dell’esito della controversia, il cui esame sarebbe stato omesso, secondo quanto statuito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014.
25. I rilievi finora svolti conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
26. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
27. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021