LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5963-2016 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SPATA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FINTERIM S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, (già TERIM S.P.A.), in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO GIOVATI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 883/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/08/2015 R.G.N. 330/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da M.G. nei confronti della utilizzatrice FINTERIM s.p.a. in liquidazione (già TERIM s.p.a.), confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta, per intervenuta decadenza ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, la domanda di nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi nel 2008 con la VIDEOR s.p.a. e di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della utilizzatrice, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27.
2. La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l’impugnativa stragiudiziale dei contratti di somministrazione in quanto proposta nel settembre 2012, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dall’entrata in vigore del cd. decreto milleproroghe.
3. Avverso tale sentenza M.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria; la FINTERIM s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, e degli artt. 12 e 14 preleggi, per non avere la Corte di merito considerato che l’art. 32 cit. individua il dies a quo per l’impugnazione del contratto di somministrazione a tempo determinato nel momento in cui il lavoratore riceve formale comunicazione scritta della cessazione del rapporto da parte del datore di lavoro.
5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 4 e 1-bis, e degli artt. 11 e 12 preleggi, per inapplicabilità del nuovo regime di decadenza ai contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, secondo quanto sostenuto da due pronunce di legittimità, Cass. n. 13563 del 2015 e n. 21916 del 2015.
6. I due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati, alla luce dell’orientamento ormai consolidato espresso da questa S.C. sulle questioni in diritto oggetto di causa, secondo cui “In tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis dei medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 preleggi, atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività” (v. Cass. n. 2420 del 2016; n. 2734 del 2016; n. 7788 del 2017; n. 23619 del 2018).
7. Con le pronunce appena richiamate è stato superato il precedente indirizzo, espresso da Cass. n. 21916 del 2015 e n. 2462 del 2016, che aveva ritenuto applicabile “il regime della decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, novellato art. 6 esteso dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, … ai soli contratti a termine in somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto”.
8. Questo Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nella sentenza n. 2420 del 2016 e successive conformi perché ne condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., non risultando prospettati nel ricorso argomenti che possano indurre a disattenderli.
9. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
10. Ai fini della regolazione delle spese, deve applicarsi l’art. 92 c.p.c. nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
11. Considerato che all’epoca di proposizione del ricorso in cassazione (febbraio 2016) la prevalente giurisprudenza di legittimità, sulla questione oggetto di causa, era di segno diverso rispetto all’orientamento poi consolidatosi ed esisteva un nascente contrasto interpretativo (la sentenza Cass. n. 2420 è dell’8.2.2016), si ritiene ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
12. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021