LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30339/2018 RG e proposto da:
S.R., rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso dagli avvocati Alessandro Massaia (alessandromassaia.pec.ordineavvocatitorino.it), Gianluca Contaldi (gianlucacontaldi.ordineavvocatiroma.org), e Stefania Contaldi (stefaniacontaldi.ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato in Roma presso il loro lo studio di questi ultimi in Roma, via Pier Luigi da Palestrina n. 63;
– ricorrente –
nei confronti di:
M.A.M., rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’avv. Massimo Agerli (massimoagerli.pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Botero n. 16;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Corte di appello di Torino in data 11.09.2018 RG n. 2082/2017;
sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Giacinto Bisogni.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Torino aveva respinto la domanda di declaratoria di interdizione nei confronti di S.M., proposta dalla madre M.A.M. perché, alla luce della CTU, risultava che la periziata, pur presentando una grave compromissione della capacità a provvedere ai suoi interessi, fosse ancora in possesso di un certo livello di autonomia e interazione con l’ambiente. Il Tribunale, pertanto, ritenendo che la S. conservasse margini di autonomia e capacità di collaborazione e risultasse in grado di rispettare le terapie prescrittele, aveva considerato l’istituto dell’amministrazione di sostegno sufficiente alla tutela della periziata, nonostante fosse in possesso di un patrimonio rilevante.
La M. ha quindi impugnato la suddetta pronuncia dinanzi alla Corte d’appello di Torino, chiedendo che fosse pronunciata l’interdizione di S.M.. L’appellante ha affermato che il Tribunale, nella sua decisione, non avesse tenuto conto della salute della periziata e degli urgenti interventi di carattere ospedaliero, decisioni che non potevano gravare solamente sull’amministratore di sostegno. Si è costituita anche la zia paterna, S.R., che ha insistito per il rigetto dell’appello e per la conferma dell’amministrazione di sostegno al posto dell’interdizione. La Corte d’appello ha accolto la domanda della M., ritenendo che l’amministrazione di sostegno non fosse idonea a tutelare S.M.. Tale istituto infatti presuppone che il beneficiato conservi intatta, o pressoché intatta, la propria capacità di autodeterminazione e trovi semplicemente una difficoltà temporanea e/o parziale a esplicarla in atti e attività significative. Il giudice di secondo grado ha anche evidenziato, a seguito delle risultanze della CTU, che l’infermità di mente da “Schizofrenia di tipo continuo” fosse abituale e non consentisse alla S. di esprimere un consenso informato in riferimento ai trattamenti sanitari concernenti le cure psichiatriche, dal momento che la stessa non aveva conoscenza della malattia e non era in grado di assumere autonomamente la terapia farmacologica. Sotto il profilo della tutela degli interessi patrimoniali, la S. appariva deficitaria in quanto per gli atti di straordinaria amministrazione risultava bisognosa dell’intervento sostitutivo di altra persona, mentre per gli atti di ordinaria amministrazione necessitava di una continua supervisione da parte di un terzo.
S.R. propone ricorso per Cassazione e formula un unico motivo di ricorso. La controparte deposita controricorso.
Con l’unico motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 404 e 414 c.c., e la violazione del principio di residualità e di minor limitazione della capacità di agire. La ricorrente ritiene che la Corte d’appello abbia limitato illegittimamente l’applicabilità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, non valutando il carattere residuale dell’istituto dell’interdizione e ritenendo che sia necessario adottare la misura di protezione atta a determinare la minore incidenza sull’autonomia e sulla libertà del soggetto debole. Il giudice di secondo grado avrebbe violato l’art. 404 c.c., nel momento in cui ha ritenuto che l’istituto dell’amministrazione di sostegno, presupponendo la conservazione da parte del soggetto beneficiario di un’intatta capacità di autodeterminazione, sia riservato a chi versi nella semplice difficoltà temporanea e/o parziale a esplicarla in atti, escludendo sia i casi in cui il soggetto debole versi in una difficoltà di carattere permanente, sia quando venga a trovarsi nell’impossibilità di potervi provvedere. La Corte d’appello, ad avviso della ricorrente, ha violato il carattere di residualità e il principio della minor limitazione possibile della capacità di agire del soggetto debole.
RITENUTO
che:
non sussistono i requisiti per la trattazione in Camera di consiglio presentando la controversia profili rilevanti ai fini della conformazione della giurisprudenza sui tratti identificativi degli istituti limitrofi dell’amministrazione di sostegno e della interdizione e che pertanto la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della prima Sezione Sezione civile.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della prima Sezione Sezione civile.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021