LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18655-2019 proposto da:
U.B., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA PIA RIZZO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1182/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 06/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
che:
U.B. ricorre nei confronti del Ministero dell’interno, che non spiega difese, contro la decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
Prospettandosi la questione della validità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente, alla luce dei principi affermati da Cass., Sez. Un., 1 giugno 2021, n. 15177, occorre rinviare il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla q.l.c. sollevata da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970.
P.Q.M.
rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021