Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34988 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30523-2019 proposto da:

C.I., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO NATIVI;

– ricorrente –

contro

R.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

che:

C.I. ricorre per due mezzi, nei confronti di R.P.A., contro la sentenza del 5 marzo 2019, con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Alessandria.

R.P.A. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Ti primo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed altresì in relazione agli artt. 143,148,159 e 179 c.c., violazione ovvero falsa applicazione di norme di diritto.

Il secondo mezzo denuncia violazione delle medesime norme, difformità dalla giurisprudenza di legittimità.

Ritenuto che:

Ad istanza della ricorrente di rimessione della causa alle sezioni unite, ha rilevato il primo presidente di questa Corte che la questione degli effetti della convivenza more uxorio del coniuge divorziato sui rapporti patrimoniali tra i coniugi nella fase successiva allo scioglimento del matrimonio è stata già rimessa alle sezioni unite.

Occorre pertanto rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia menzionata.

P.Q.M.

dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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