Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34990 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9407-2020 proposto da:

E.D., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA CALCOPIETRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 1672/2019 della CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositato il 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Vella Paola.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso del 03/10/2016, il cittadino nigeriano E.D., n. Benin City il *****, ha adito il Tribunale di Catanzaro, impugnando il decreto notificatogli il 03/09/2016 con cui la competente Commissione territoriale di Crotone aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, basata sull’allegazione di: a) essere di religione cristiana ed etnia igbo, nato e vissuto a Benin City, nella regione dell’Edo State, ove aveva frequentato la scuola primaria e poi svolto la professione di venditore ambulante di abbigliamento; b) essere fuggito dal proprio Paese per sottrarsi all’arresto nel quale sarebbe incappato perché, essendo sprovvisto di licenza, era già stato sanzionato per quattro volte.

1.1. Il Tribunale adito ha rigettato tutte le domande proposte, con ordinanza confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, la quale: i) non ha ritenuto necessaria una nuova audizione del ricorrente, in quanto già compiutamente sentito dalla Commissione territoriale; ii) ha escluso lo status di rifugiato, trattandosi di fatti rilevanti “sotto il profilo amministrativo/penale” (veditore ambulante abusivo), riferiti “in modo contraddittorio e poco attendibile”, senza che il richiedente abbia “evidenziato le ragioni per cui non ha ritenuto di mettersi in regola ed essere protetto nel suo Paese”; iii) ha escluso i presupposti della protezione sussidiaria, “non essendovi il rischio di torture e/o altre forme di maltrattamento, né una situazione di violenza indiscriminata nella regione di residenza del richiedente”; iv) ha negato la protezione umanitaria poiché “non risulta neppure allegata la sussistenza di un emergenza sanitaria o alimentare nel suo paese tale da non offrire alcuna garanzia di vita qualora vi facesse ritorno”, né emergono dal narrato, “anche alla luce della non completa credibilità delle sue dichiarazioni, concreti ed oggettivi elementi (…) di una condizione soggettiva tale da determinare il riconoscimento dell’invocata misura”.

1.2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

che:

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per mancata acquisizione di cd. C.O.I. aggiornate (la più recente citata in sentenza risalendo a giugno 2017), nonostante fossero disponibili – e allegate in sede di appello – fonti aggiornate al 2018-2019.

2.2. Con il secondo mezzo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17, nonché dell’assenza di motivazione sulla situazione di violenza generalizzata in tesi esistente in Nigeria, nonché sulla corruzione degli apparati amministrativi e sulle gravi condizioni della popolazione carceraria, derivante dall’omesso assolvimento dell’onere di cooperazione istruttoria e dal diniego dell’audizione più volte invocata dal richiedente, anche per chiarire i fatti narrati.

2.3. Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, art. 27 e art. 35-bis, commi 10 e 11, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonché l’omessa audizione del ricorrente (che aveva denunciato la incompleta e superficiale istruttoria svolta dalla Commissione territoriale) sia in primo che in secondo grado, al fine di chiarire le circostanze di fatto ritenute contraddittorie e poco attendibili.

3. Preliminarmente si rileva che con ordinanza interlocutoria n. 23517 del 27 agosto 2021 la Sezione civile Sesta-1 di questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza delle questioni, di notevole complessità ermeneutica, relative: i) alla possibilità di configurare come error in procedendo il comportamento del giudice di merito che abbia violato il proprio dovere di cooperazione istruttoria, avuto riguardo all’onere della prova attenuato gravante sul richiedente protezione D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), a prescindere dall’allegazione o dalla dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli scaturite dall’inadempimento del dovere; ii) alla sussistenza o meno, in caso di denuncia della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 – per avere il giudice del merito rigettato la domanda di protezione senza indicare le fonti informative sulla base delle quali ha tratto il suo convincimento – dell’onere del ricorrente di allegare COI aggiornate e attendibili in grado di determinare un esito della lite diverso, con esistenza solo in quest’ultimo caso dell’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c..

4. Le suddette questioni assumono rilievo decisivo per la definizione della causa, con particolare riguardo ai primi due motivi del ricorso, con la conseguenza che è opportuno rinviarne la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della prevista decisione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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