Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34999 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33779-2019 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAJO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

H.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI LUCIO SMALDONE giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6430/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma con decreto n. 22805 del 6 ottobre 2015 ingiungeva a H.C. il pagamento in favore dell’avv. M.E. della somma di Euro 29.975,40 oltre interessi, quale compenso per l’attività professionale svolta dal ricorrente in favore dell’ingiunto.

Avverso tale decreto proponeva ricorso l’ H. con atto di citazione del 21 novembre 2014 eccependo tra l’altro l’incompetenza per territorio del giudice adito, occorrendo fare invece applicazione della disciplina in tema di foro del consumatore.

Si costituiva l’opposto che oltre a contestare la fondatezza dell’eccezione di incompetenza, sosteneva altresì che l’opposizione fosse intempestiva, in quanto proposta con citazione e non con ricorso, ed essendo stato poi depositato tale atto ben oltre il termine di cui all’art. 641 c.p.c.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 23290 del 13 dicembre 2017 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Isernia, dichiarando nullo il decreto opposto ed assegnando termine per la riassunzione; rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. e compensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello M.E. sulla base di quattro motivi deducendo con il primo la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, quanto alla composizione con la quale il Tribunale aveva deciso la causa, in quanto la sentenza era stata emessa dal giudice monocratico, mentre invece doveva essere adottata dal Collegio; con il secondo l’erronea declaratoria di ammissibilità dell’opposizione, non essendosi invece tenuto conto della tardiva proposizione con atto di citazione, depositato ben oltre il temine di cui all’art. 641 c.p.c.; con il terzo il mancato rilievo dell’intempestività dell’eccezione di incompetenza, in quanto la deduzione che l’opponente era disoccupato era stata sviluppata solo nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6; insisteva, in subordine, per l’accoglimento della domanda avanzata in via monitoria.

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 6430 del 23 ottobre 2019 ha dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo fondata l’eccezione proposta dall’appellato.

Infatti, poiché il giudice dell’opposizione si era limitato solo a decidere sulla propria incompetenza, revocando conseguentemente il decreto opposto, la relativa decisione era solo sulla competenza e quindi andava contestata con la proposizione del regolamento necessario di competenza e non anche con l’appello, che risultava quindi inammissibile.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso M.E. sulla base di quattro motivi.

H.C. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Il primo motivo di ricorso denuncia l’omissione di pronuncia con violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 50 quater e 161 c.p.c. nonché del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Si deduce che con il primo motivo di appello si era dedotto che la sentenza che aveva accolto l’opposizione era affetta da nullità in quanto pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, mentre nella specie doveva trovare applicazione il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, che dispone che la decisione, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, debba essere adottata dal Collegio.

Era stata quindi dedotta un’autonoma causa di invalidità della decisione che è stata del tutto trascurata dalla Corte d’Appello. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, nonché degli artt. 702 bis, 641,156 e 647 c.p.c., in quanto con il secondo motivo di appello si era dedotta anche l’erroneità della decisione del Tribunale quanto alla valutazione della tempestività dell’opposizione.

La sentenza gravata non ha esaminato tali contestazioni che avevano autonomo carattere pregiudiziale e non potevano rimanere assorbite.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 42 c.p.c. nella parte in cui la Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile l’appello per avere l’opposto a disposizione avverso la sentenza di primo grado il solo rimedio del regolamento necessario di competenza.

Si deduce che la sentenza appellata aveva deciso non solo sulla competenza ma anche su alcune questioni di carattere preliminare poste dall’opposto, e precisamente quella relativa all’ammissibilità ed alla tempestività del a stessa opposizione, questione che aveva un’intima connessione con quella del rito da seguire.

Ne deriva che il Tribunale non aveva deciso solo sulla competenza, sicché ben poteva con l’atto di appello sottoporsi al giudizio della Corte distrettuale la decisione, non solo della questione di competenza, ma anche della correttezza della soluzione data alle dette questioni pregiudiziali.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 42 c.p.c. sotto il diverso profilo che avendo il ricorrente denunciato anche la violazione delle norme che dettano i limiti temporali per la proposizione dell’eccezione di incompetenza, tale violazione andava denunciata con l’appello e non anche con il regolamento di competenza.

Ritiene il Collegio che rivesta carattere prioritario l’esame del terzo motivo di ricorso.

Costituisce principio più volte affermato da questa Corte quello secondo cui (Cass. n. 24099/2019) qualunque sentenza che decida esclusivamente sulla competenza – a eccezione delle sentenze del giudice di pace – deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza né tale caratteristica viene meno se il giudice esamini anche questioni pregiudiziali di rito o preliminari merito, purché l’estensione sia strumentale alla pronunzia sulla questione di competenza. Non sussiste, infatti, pronunzia sul merito allorché il giudice, ai soli fini della statuizione sulla competenza, abbia esaminato incidenter tantum anche questioni di rito o di merito (in particolare è stato ancora confermato che le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all’art. 42 c.p.c., trattandosi di statuizioni consequenziali ed accessorie).

In senso conforme si veda Cass. n. 15958/2018, secondo cui qualunque sentenza che decida esclusivamente sulla competenza – a eccezione delle sentenze del giudice di pace deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza né tale caratteristica viene meno se il giudice esamini anche questioni pregiudiziali di rito o preliminari merito, purché l’estensione sia strumentale alla pronunzia sulla questione di competenza (conf. Cass. n. 8165/2003).

Nell’intento di delineare il confine che sussiste tra le ipotesi in cui la definizione della questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito sia meramente strumentale alla decisione sulla competenza (e quindi imponga la proposizione del regolamento necessario di competenza) da quelle invece in cui tale strumentalità non ricorra, Cass. n. 563/2007 ha affermato che quando, la questione decisa abbia autonomia al di fuori della decisione sulla competenza, la sua risoluzione appartiene al merito e la parte non può esperire il rimedio del regolamento necessario di competenza, ma deve utilizzare i mezzi ordinari d’impugnazione, sicché non è esperibile il regolamento necessario di competenza nei confronti di sentenza non definitiva del giudice di primo grado, la quale, oltre ad affermare la competenza territoriale, statuisca pregiudizialmente e autonomamente sulla legittimazione passiva alla causa, pur non riportando tale statuizione in dispositivo, e anche in ipotesi di strumentale priorità della questione di merito definita rispetto a quella di competenza, ma con esclusione di un nesso indissolubile tra le due questioni.

Ancora, Cass. n. 6992/2006 ha ritenuto che integri “decisione di merito”, come tale impugnabile con ricorso per cassazione, e non con regolamento di competenza, quella con cui il tribunale, investito della opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso una cartella esattoriale emessa per omesso pagamento di tassa di circolazione relativa ad autovettura, prima di pronunziare sulla questione di competenza, abbia esaminato la eccezione di inammissibilità dell’opposizione in quanto proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, anziché ai sensi della L. n. 408 del 1990, art. 16, comma 3, così come Cass. n. 12905/2004 ha ravvisato una decisione di merito, tale da escludere l’esclusività del rimedio del regolamento di competenza, per la cui determinazione occorre far riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione, nel caso in cui la Corte d’appello, investita dell’appello contro una sentenza resa dal tribunale, prima di pronunziare sulla questione di competenza aveva esaminato una serie di eccezioni pregiudiziali sull’ammissibilità dell’atto di riassunzione, sulla ritualità dell’atto di appello per vizio di procura e sull’esistenza di un giudicato in ordine alla stessa questione di competenza (conf. Cass. n. 9799/2004 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento necessario di competenza avverso la sentenza che – in un giudizio di opposizione, L. n. 689 del 1981 ex art. 22, contro l’avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni per tassa automobilistica non rientrante “ratione temporis” nella disciplina della L. n. 448 del 2001, che ha devoluto la giurisdizione alle commissioni tributarie – aveva declinato la competenza territoriale ritenendo non applicabile alle controversie in materia tributaria il rito speciale della L. n. 689 cit., previsto per l’opposizione alle sanzioni amministrative e, di conseguenza, applicabili l’art. 9 c.p.c. e il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, sul foro delle amministrazioni dello Stato; Cass. n. 12905/2004, che ha ritenuto che integri “decisione di merito”, come tale impugnabile con ricorso per cassazione e non con regolamento di competenza quella con cui la Corte d’Appello, investita dell’appello contro una sentenza resa dal tribunale, prima di pronunziare sulla questione di competenza aveva esaminato una serie di eccezioni pregiudiziali sull’ammissibilità dell’atto di riassunzione, sulla ritualità dell’atto di appello per vizio di procura e sull’esistenza di un giudicato in ordine alla stessa questione di competenza).

Sempre in termini si veda Cass. n. 22948/2007, che ha ritenuto che quando il giudice di appello pronunci sentenza con la quale, in via pregiudiziale, risolva questioni inerenti l’ammissibilità dell’appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con l’appello, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti davanti al giudice dichiarato competente, la sentenza decide sul merito e sulla competenza, così che la parte soccombente sia sulla questione di merito inerente l’ammissibillità dell’appello sia su quella di competenza che intenda impugnare entrambe le statuizioni, può esperire soltanto il ricorso per cassazione ordinario, con il quale la Corte di cassazione sarà investita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 2, mentre se la parte intende impugnare solo la decisione sulla competenza e non quella che ha ritenuto ammissibile l’appello, il mezzo di impugnazione è il regolamento facoltativo di competenza (coni. Cass. n. 18618/2017).

E’ stato poi affermato in numerosi precedenti che (Cass. n. 12893/2004) in sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio (conf. Cass. n. 15996/2011; Cass. n. 12126/2016).

Orbene, richiamati tali principi, rileva il Collegio che la sentenza del Tribunale da pag. 37 a pag. 48 si era specificamente occupata delle modalità di proposizione dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti professionali dell’avvocato, pervenendo alla conclusione, alla luce della propria interpretazione del quadro normativo di riferimento, che, anche a seguito della novella del 2011, l’opposizione andasse proposta con citazione e non invece con ricorso, come invece eccepito dall’opposto, affermando espressamente a pag. 48, ed a definizione del paragrafo contrassegnato come A) della decisione, che l’opposizione era procedibile ed ammissibile (stante la tempestività della notificazione della citazione e della costituzione dell’opponente).

Nel successivo paragrafo B) riteneva poi che il rito non potesse essere quello dettato dall’art. 14, alla luce delle contestazioni mosse con l’atto di opposizione, passando poi solo nel paragrafo C) ad esaminare la questione di competenza.

Non è compito della Corte in questa sede valutare la correttezza in punto di diritto delle considerazioni sviluppate dal Tribunale quanto alle modalità procedurali che andavano seguite per la trattazione dell’opposizione proposta dall’ H., avendo l’odierno ricorrente inteso devolvere alla Corte d’Appello la relativa valutazione con la proposizione di alcuni motivi che specificamente investivano tali questioni, e ciò anche in ragione del contenuto della decisione di appello che, senza a sua volta scendere nella disamina delle censure sollevate dall’appellante, si è arrestata al rilievo dell’inammissibilità dell’appello, sul presupposto che la parte doveva invece avvalersi esclusivamente del regolamento necessario di competenza.

Orbene appare al Collegio che quanto meno la questione relativa alla tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, alla luce della denuncia dell’opposto circa la corretta forma dell’atto prescelto per la sua formulazione, non possa ritenersi che sia stata decisa in via meramente strumentale alla decisione sulla competenza, ma che anzi proprio la specifica eccezione di intempestività dell’opposizione, con la richiesta di dare atto dell’irrevocabilità del decreto (si veda la sentenza del Tribunale alla pag. 37 nella parte in cui espone il contenuto della specifica richiesta formulata dall’opposto in sede di precisazione delle conclusioni) abbia imposto una decisione su questione pregiudiziale di rito con carattere di autonomia (sebbene non trovi corrispondenza in uno specifico capo del dispositivo), di tal che un’eventuale diversa valutazione sul punto risulterebbe preclusa al giudice dinanzi al quale la causa doveva essere riassunta a seguito della declaratoria di incompetenza, trattandosi di decisione volta a risolvere la questione della tempestività dell’opposizione una volta per tutte e non solo in vista della decisione sulla sola eccezione di competenza.

Inoltre, questa Corte, proprio in relazione ad una pronuncia di merito che aveva dichiarato l’incompetenza in una causa D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 14, ha ritenuto che la censura che investiva la corretta composizione dell’organo chiamato a pronunciarsi sulla domanda (in relazione al riparto tra giudice monocratico e collegio) non fosse attratta nel rimedio del regolamento di competenza ma dovesse essere fatta valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione, nella specie il ricorso per cassazione (così Cass. n. 33051/2018).

Ne deriva che avendo il Tribunale adottato, ai sensi della citata giurisprudenza, una decisione anche sul merito, come appunto previsto dall’art. 42 c.p.c., ben poteva anche la questione di competenza, unitamente alle censure che investivano la decisione sul merito, essere devoluta al giudice di appello, senza quindi imporsi in maniera esclusiva la proposizione del regolamento di competenza.

L’accoglimento del terzo motivo determina poi l’assorbimento degli altri motivi, investendo la decisione di questioni che pur erano state devolute alla Corte d’Appello ma che non erano state esaminate in ragione del rilievo preclusivo dell’inammissibilità dell’appello.

La sentenza deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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