Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35000 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27611-2020 proposto da:

G.I., nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante pro tempore della GER.CO Spedizioni Internazionali srl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VESPASIANO, 12/B, presso lo studio dell’avvocato ISIDORO TOSCANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO DE TULLIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 36/2020 del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 21/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI MARIO.

RILEVATO

che:

la s.r.l. Ger.co Spedizioni Internazionali ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 36 del 21.7.2020 del Giudice di pace di Melfi, che aveva accolto la sua opposizione al verbale di accertamento che le contestava la violazione dell’art. 94 C.d.S., comma 3, disponendo la compensazione delle spese di lite.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile, in quanto, essendo le opposizioni al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. regolate dal rito del lavoro, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S. e del D.Lgs. n. 150 del 2010, art. 7, l’impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace va proposta a mezzo di appello e non di ricorso per cassazione;

nulla deve disporsi sulle spese di lite, avendo il Ministero intimato depositato un mero atto di costituzione in giudizio, senza svolgere attività difensiva a mezzo di controricorso;

deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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