Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35008 del 17/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22728/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.M.C., rappresentata e difesa dall’avvocato Mariacristina Tammaro, elettivamente domiciliata in Roma, via Lari 30/A;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 1967/44/2015, depositata il 26 febbraio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

che:

– la controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle entrate nei confronti di O.M.C., quale erede di M.P. esercente una cava di calcare, con cui veniva recuperato a tassazione ai fini Irpef, Irap ed Iva, l’importo delle fatture emesse dalla ditta All Service di R.G., ritenute afferenti ad operazioni inesistenti;

– la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da O.M.C.;

– la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR) ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello della contribuente;

– i giudici di appello, per quanto di interesse in questa sede, rigettate le eccezioni dell’appellante sui vizi dell’accertamento, hanno accolto il motivo con cui la parte aveva lamentato che all’avviso di accertamento non era stato allegato integralmente il PVC emesso nei confronti del R., sulla cui base si era pervenuto alla conclusione che le fatture relative a rapporti intercorsi con M. erano relative a rapporti inesistenti;

– pur dando atto che la verifica disposta nei confronti del R. aveva evidenziato che si trattava di soggetto aduso a porre in essere operazioni inesistenti essendo privo di effettiva capacità operativa, il giudice di appello evidenziava che l’ufficio aveva allegato solo tre pagine del PVC emesso all’esito della verifica, precisamente le pag. 18, 20 e 21, ma la mancanza della pagina n. 20 impediva alla contribuente di “comprendere le ragioni che avevano portato a desumere l’inesistenza delle operazioni interessate dall’avviso di accertamento”;

– l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza sulla base di un unico motivo;

– la contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– con il motivo, l’agenzia deduce “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del combinato disposto della L. n. 212 del 2000, artt. 3 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, sul rilievo che la motivazione adottata nell’avviso di accertamento riproduceva il contenuto essenziale del PVC in sintonia con le norme sopra richiamate; precisa che l’omissione della pagina 20 richiamata nella sentenza impugnata non era stata allegata stante la sua inutilità, venendo in essa soltanto indicate le società che avevano fatto uso di fatturazione inesistente;

– la censura è fondata;

– la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233 – 01);

– è superfluo precisare, trattandosi di principi generali, che la prova dell’inesistenza delle operazioni può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 2012, cit.);

– pertanto, nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno o siano intercorse tra soggetti che non siano le genuine controparti, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera”, quali ad es. la mancanza di sede, la mancanza di iscrizione, l’omesso versamento delle imposte) o è stata emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate;

– sul punto, il giudice a quo non si è attenuto ai suddetti principi non avendo accuratamente scrutinato gli indizi idonei ad avvalorare il sospetto che il soggetto formalmente cedente aveva, con l’emissione delle fatture, evaso l’imposta e partecipato a una frode, come ricostruito nel PVC, riportato, ai fini dell’autosufficienza, nel ricorso, anche senza la persona mancante, in quanto non era riportato il contenuto essenziale.

– ed in effetti, dopo aver la CTR dato atto che vi erano indizi per ritenere che le fatture emesse fossero afferenti ad operazioni inesistenti, richiamando, in sintonia con quanto emerso nel corso della verifica che aveva rilevato l’incoerenza circa la effettiva capacità operativa della All Service del R. in relazione al considerevole volume d’affari annualmente conseguiti dal 2005 al 2010, il punto del provvedimento in cui si riteneva che l’impresa era priva di un’effettiva capacità operativa, erroneamente pone a carico dell’ufficio l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni, laddove, per quanto sopra esposto, tale onere ricadesse sulla contribuente;

– incombeva quindi alla CTR prendere in esame gli elementi specifici indicati nell’avviso di accertamento a supporto dell’inesistenza delle fatture e spiegare le ragioni per cui essi non erano indicativi di una frode;

– la sentenza va quindi cassata;

– spetterà alla CTR riesaminare la controversia prendendo in esame le difese esposte nel controricorso, di cui in questa sede, involgendo giudizi di fatto, non si può tener conto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi ad altra sezione della medesima CTR in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472