LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22460/2016 R.G. proposto da:
Autolanciani s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Fagiolo, elettivamente domiciliata in Roma, G.B. Martini, 2, presso lo studio dell’avv. Teresa Sbaglianò, per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1100/1/15, depositata il 23.2.2015.
Udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 28.9.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Autolanciani s.p.a. impugnava due avvisi di accertamento, emessi per gli anni di imposta 2004 e 2006 con cui venivano recuperati a tassazione costi relativi ad operazioni inesistenti in quanto intrattenute con le società Autocentrum sas di P.F. e Thelma Trading s.r.l., risultati essere delle “cartiere”.
La CTP di Roma rigettava i ricorsi.
La contribuente proponeva appello e la CTR del Lazio, previa riunione, lo rigettava relativamente ai recuperi ai fini Iva e dichiarava cessata la materia del contendere per i recuperi ai fini delle imposte dirette. Autolanciani s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Con memoria e contestuale nota di deposito di documenti, Autolanciani s.p.a. ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stata la lite definita ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e ha allegato, all’uopo, copia della domanda di definizione agevolata del 30/5/2019 e la quietanza di versamento degli importi dovuti a tale titolo.
La richiesta deve essere accolta.
In conformità ai principi indicati da Cass. n. 24083 del 3 ottobre 2018 va dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendosi verificata la fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata ed avendo i contribuenti provveduto al pagamento integrale del debito.
Le spese del processo estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021