LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 7569-2019 r.g. proposto da:
Q.S., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Nicoletta Maria Mauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Neviano (Lecce), Via Angelo De Martina n. 20.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato.
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Lecce, depositato in data 29.1.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore; riconvocato il Collegio all’udienza atti (Ndr: testo originale non comprensibile) dell’11.10.2021.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Lecce, con decreto del 29.1.2019, rigettava il ricorso proposto da Q.S., cittadino del *****, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Q.S. prospettando due motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso con il quale ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.
2. Questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU.
3. Nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica soltanto la data di rilascio, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma.
La questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini dei giudizio sul ricorso, anche in relazione ad un possibile esito positivo di quest’ultimo.
La trattazione del ricorso andrà di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021