Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.35025 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27479-2014 proposto da:

RUGBY P. S.r.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato PAOLA BOLOGNA, rappresentata e difesa dall’Avvocato FULVIO LORIGIOLA giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato LIVIA LORENZONI, rappresentata e difesa dagli Avvocati MARINA LOTTO, VINCENZO MIZZONI, PAOLO BERNARDI e RAFFAELLA CHIUMMIENTO giusta procura speciale estesa in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 570/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL VENETO, depositata il 2/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Rugby P. S.r.L. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 26/1/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova in rigetto dei ricorsi, riuniti, proposti avverso due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Padova per omessa notifica, da parte della società, dell’uso di striscioni pubblicitari all’interno dello stadio utilizzato per le proprie attività sportive, con conseguente omesso pagamento dell’imposta sulla pubblicità per gli anni 2006 e 2007.

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado sul rilievo che la società contribuente non aveva provato i presupposti per il mancato assoggettamento all’imposta con riguardo a strutture con capienza inferiore ai 3000 posti e alla “contemporanea gestione da parte di società dilettantistica”, avendo il Comune dimostrato una capienza di circa 3.679 posti ed al contempo non avendo la contribuente dimostrato la sua natura di società sportiva dilettantistica con l’apposita iscrizione al CONI; la Commissione Tributaria Regionale aveva infine ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’applicazione della continuazione con riguardo alle sanzioni applicate per mancata presentazione della dichiarazione annuale, trattandosi di domanda da reiterare annualmente con conseguente applicabilità della sanzione per ogni anno in cui la detta dichiarazione non venga effettuata. Il Comune di Padova resiste con controricorso.

Il ricorso, fissato all’udienza pubblica, è trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L. di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, nessuno degli interessati avendo fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. La società contribuente ha da ultimo depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 e l’intervenuto pagamento delle prime 10 rate richieste.

1.2. Occorre pertanto prendere atto della definizione della presente lite tributaria, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, per essere cessata la materia del contendere.

2. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, stante la ratio complessiva sottesa alla normativa volta alla definizione agevolata delle liti fiscali, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti (cfr. Cass., Sez. V, 23.1.2020, n. 1480; Cass., Sez. 6-L, 7.11.2018, n. 28311; Cass., Sez. VI-5, 3.10.2018, n. 24083; Cass., Sez. 5, 27.4.2018, n. 10198).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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