LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15752-2018 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
OSPEDALE ISRAELITICO OSPEDALE PROVINCIALE SPECIALIZZATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CROCE ROSSA 2/C, presso lo studio degli avvocati RICCARDO TROIANO e ALESSIA CIRANNA, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 158/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2018 R.G.N. 2595/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza del 23 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma che, sulla domanda proposta da G.C. nei confronti dell’Ospedale Israelitico, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 2001 al 2013 in virtù di separati contratti di prestazione d’opera intellettuale di anno in anno rinnovati (concernenti lo svolgimento dell’attività di assistente sociale, in esecuzione, per un primo periodo, di specifici programmi di assistenza domiciliare oncologica e di assistenza domiciliare integrata e successivamente, a far data dal 31.12.2004, anche di mansioni di assistenza ai pazienti ricoverati in ospedale e venuto a cessare con la scadenza dell’ultimo contratto formalmente di lavoro autonomo cui l’Ospedale Israelitico non aveva fatto seguire un ulteriore rinnovo), la riammissione in servizio con attribuzione dell’inquadramento nel livello BS del CCNL di riferimento e la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, accertava e dichiarava essere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato ma rigettava la domanda di riammissione in servizio;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere la subordinazione per essere il rapporto tra le parti caratterizzato, al di là del nomen iuris dalle stesse attribuito, dalla soggezione della G. al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore, rilevabile, nella specie, dall’obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato, dalla natura fissa della retribuzione, dall’obbligo di rispetto delle indicazioni del direttore sanitario, di relazionare sull’attività svolta, di osservare il codice etico ed il sistema disciplinare, di concordare le assenze superiori ai due giorni; infondata l’eccezione di decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32, sollevata dall’Ospedale Israelitico in relazione alla mancata impugnazione di ciascuno dei contratti d’opera conclusi tra le parti al momento della loro scadenza trattandosi appunto di contratti di lavoro autonomo non contemplati tra le ipotesi tassative previste dalla norma predetta; correttamente qualificato come licenziamento la manifestazione di volontà espressa dall’Ospedale medesimo di non intendere proseguire il rapporto nel riscontrare in data 20.3.2014 – allorché il rapporto, stante il mancato rinnovo del contratto d’opera alla data di scadenza del 31.12.2013 proseguiva in via di fatto come rapporto di lavoro subordinato – la raccomandata con cui, in data 31.1.2014, la G. rivendicava formalmente la natura subordinata del rapporto; applicabile, pertanto, a carico della G. il termine decadenziale L. n. 183 del 2010, ex art. 32 e venuto meno in capo alla medesima il diritto all’impugnazione della cessazione del rapporto medesimo;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la G., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’Ospedale Israelitico che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 1,artt. 1362 e ss. e 1373 c.c., artt. 1372 e ss. c.c., L. n. 183 del 2010, art. 32, imputa alla Corte territoriale di aver travisato il senso del carteggio intercorso tra le parti e limitato, da un lato, alla rivendicazione della natura subordinata del rapporto intercorso e viceversa formalizzato sulla base di contratti d’opera di anno in anno rinnovati ed all’affermazione della sua permanenza, dall’altro alla negazione della prospettata connotazione ed alla ribadita cessazione degli effetti del contratto d’opera non più rinnovato per l’anno 2014, facendosi da qui discendere l’erroneità della qualificazione come licenziamento della volontà dichiarata dall’Ospedale Israelitico nella suddetta raccomandata del 20.3.2014 di non intendere proseguire il rapporto e dell’applicazione del termine decadenziale di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;
che il motivo è infondato, dovendosi ritenere corretta la lettura operata dalla Corte territoriale della raccomandata dell’Ospedale Israelitico come espressiva di una volontà risolutiva del rapporto inter partes sul presupposto chiaramente accolto dalla Corte medesima, in base al passo della motivazione a pag. 8, penultimo capoverso, dell’impugnata sentenza, per cui il rapporto era giuridicamente continuato dopo la scadenza al 31.12.2013 dell’ultimo contratto d’opera, così da risultare risolto per effetto della manifestazione di volontà di non proseguire il rapporto recata dalla raccomandata del 20.3.2014, lettura questa che trova fondamento nel consolidato orientamento di questa Corte per cui la manifestazione di volontà diretta al recesso del rapporto non abbisogna ai fini della sua validità di formule sacramentali (cfr., ex multis, Cass. n. 13375/2003) risultando comunque centrale la ricostruzione della volontà dell’autore della stessa (vedi anche Cass. n. 9127/2015);
– che va ulteriormente considerato come il predetto presupposto non sia qui neppure contestato dalla ricorrente che si limita ad opporre al percorso argomentativo della Corte la propria lettura del carteggio intercorso facendo leva su quanto dichiarato dallo stesso Ospedale Israelitico nella predetta raccomandata circa la cessazione alla data del 31.12.2013 degli effetti dell’ultimo contratto d’opera concluso tra le parti, senza, tuttavia, suffragare la tesi con la produzione di qualsiasi comunicazione ricevuta dalla ricorrente stessa circa l’intervenuta scadenza alla predetta data degli effetti del contratto e la conseguente cessazione del rapporto ed anzi smentendola con l’affermazione della medesima dell’assenza di qualsiasi atto idoneo a risolvere il rapporto medesimo (Ndr: testo originale non comprensibile);
– che ne deriva, pertanto, a fronte del superamento dei termini per l’impugnazione del recesso, la legittima applicazione della decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32;
– che il ricorso va, dunque, rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021