LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5814-2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI n. 4/B, presso lo studio legale CAPUTI IAMBRENGHI, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CAPUTI IAMBRENGHI, GIUSEPPE TEMPESTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
nonché contro LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MAJORANA DI PUTIGNANO”, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PUGLIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 464/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/02/2015 R.G.N. 3019/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la Corte d’Appello di Bari, giudice di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 23440/2011, rigettava la domanda di C.A. dipendente ATA transitato dai ruoli dell’ente locale a quelli dello Stato, in riforma della decisione del Tribunale di Bari, che aveva accolto il ricorso proposto dal C. e dichiarato il suo diritto, la L. n. 124 del 1999, ex art. 8, comma 2, al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza, condannando, di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal gennaio 2000;
2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha premesso che la sentenza rescindente, con la quale era stata cassata la sentenza n. 3130/2005 della Corte d’appello di Bari che aveva rigettato le domande, aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se al momento del passaggio dall’ente locale allo Stato si fosse verificata una riduzione sostanziale del trattamento retributivo ed aveva precisato che il confronto doveva essere globale, cioè non limitato ad uno specifico istituto, e che non potevano assumere rilievo eventuali disparità di trattamento con i lavoratori già in servizio presso il cessionario;
3. richiamata anche la giurisprudenza Europea intervenuta sulla questione de qua, riteneva che nel caso di specie non vi fosse stato alcun peggioramento retributivo sostanziale per il lavoratore nel passaggio dai ruoli dell’Ente locale a quelli dello Stato;
4. rilevava che un tale peggioramento non fosse stato nemmeno specificatamente dedotto nel ricorso introduttivo, che invece era fondato sulla pretesa del riconoscimento dell’intera pregressa anzianità di servizio come se fosse stata maturata interamente nel settore Scuola;
5. evidenziava che, oltre all’assenza di un pregiudizio patrimoniale, in ragione di una insussistenza di condizioni sfavorevoli rispetto a quelle applicate prima del trasferimento, assumeva rilevanza la prospettiva di progressione di carriera economica acquisita dal lavoratore per il transito nel comparto Scuola, dapprima impraticabile presso l’Ente di provenienza;
6. riteneva che non fosse ravvisabile alcuna violazione normativa e che il lavoratore trasferito non avesse patito pregiudizio alcuno, in quanto anche dal punto di vista dei trattamenti di fine servizio e di quelli comunque correlati alla fine del rapporto era stata salvaguardata la rilevanza giuridica dell’anzianità di servizio pregressa;
7. precisava che il fine della disciplina sul trattamento retributivo a seguito del trasferimento, come confermato della Corte di Cassazione in sede rescindente, era quello di tutelare il lavoratore da eventuali pregiudizi o condizioni sfavorevoli post trasferimento, ma non anche quello di riconoscere tutta l’anzianità come se fosse stata maturata totalmente presso il cessionario;
8. ricorre per la cassazione della sentenza il C. con tre motivi;
9. il MIUR ha resistito con regolare controricorso; Considerato che:
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117 Cost. e della L. n. 848 del 1955, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto sussiste nella sentenza impugnata un pieno contrasto tra la norma contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 e quella di cui all’art. 6, p. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; nonché con la direttiva 77/187 CEE, con la L n. 124 del 1999, art. 8, con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06.09.2011 e le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 13.05.2014 n. 61273/10 e 25.03.2014 n. 3601/08 e 11.12.2012 n. 52888/08;
sostiene che sussiste un contrasto della normativa nazionale con le pronunce della Corte EDU e con gli affermati principi dell’equo processo ed invoca l’autorità della decisione della Corte Europea dell’11 dicembre 2012 e di altre conformi;
assume che la sentenza impugnata non avrebbe considerato l’indirizzo fornito dalla giurisprudenza comunitaria in materia;
afferma che è necessario, in caso di non accoglimento della pretesa di ricorso, rimettere la questione alla Corte Costituzionale, in quanto la decisione in materia del giudice delle leggi del 2009 è intervenuta prima delle decisioni Europee e, pertanto, risulta necessario superare il contrasto tra la norma nazionale e la Convenzione Europea;
2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
lamenta l’erroneo inquadramento della funzione svolta in quanto la Corte territoriale ha individuato il ricorrente nel profilo del personale ATA anziché nel profilo professionale di “insegnante tecnico pratico” e, di conseguenza, sostiene l’erroneità della sentenza impugnata in quanto il trasferimento non è avvenuto ai sensi dell’art. 8 cit., comma 2, ma del comma 3 del medesimo articolo, per il quale non trova applicazione la norma di interpretazione autentica che si riferisce al solo comma 2;
3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per motivazione meramente apparente sul punto decisivo della controversia – oggetto di discussione tra le parti – attinente alla verifica nel caso concreto del peggioramento sostanziale del trattamento retributivo del ricorrente a seguito del trasferimento nei ruoli dello Stato (con riferimento alla L. n. 124 del 1999, art. 8 e alla direttiva 77/187 CEE oltre che alla sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6.9.2011); la violazione del principio statuito per il caso di specie con la sentenza Cass. n. 23440/2011;
sostiene che la Corte d’appello non ha considerato il fatto concreto, ma si è fermata ad un esame meramente teorico della questione, senza alcuna risposta specifica come invece avrebbe dovuto fare alla luce del decisum della Suprema Corte e della giurisprudenza Europea;
assume che la Corte territoriale ha distorto la realtà e le richieste effettuate con il ricorso introduttivo motivando in modo del tutto apparente la decisione, ossia esponendo una mera elencazione delle voci di retribuzione del personale ATA, priva di qualsiasi specifico controllo per il caso di specie fra quanto percepito dal ricorrente prima e dopo il trasferimento;
lamenta che la sentenza impugnata non ha considerato che al momento del trasferimento il ricorrente, che pur vantava un’anzianità di oltre 29 anni, era stato inquadrato con una anzianità di 9 anni, con evidente pregiudizio anche nel trattamento di fine rapporto;
4. il ricorso, in tutti i motivi in cui è articolato, è inammissibile;
4.1. va innanzitutto rilevato che le censure, là dove ruotano intorno alla pretesa appartenenza del C. al profilo di insegnante tecnico pratico e non al personale ATA, sono da considerarsi nuove;
4.2. si ricorda che, per principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, “il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (v. ex multis Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9138; Cass., 21 novembre 2017, n. 27568; Cass. 12 giugno 2018, n. 15196);
4.3. nella specie, non si evince quando la questione dell’inquadramento del C. come insegnante tecnico pratico (che non è di solo diritto, ma presuppone un accertamento in fatto) sia stata sottoposta al giudice del merito (il ricorrente non riporta, infatti, il contenuto del ricorso introduttivo né quello della sentenza di primo grado, favorevole al ricorrente);
4.4. peraltro, la stessa sentenza rescindente (Cass. n. 23440/2011) evidenzia che: ” C.A. fa parte del personale della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali, che a decorrere dal 1 gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-Comparto Scuola”, il che induce a ritenere che la prospettazione di cui all’originario ricorso fosse stata nel senso, ritenuto anche dalla Corte d’appello in sede di rinvio, di un’appartenenza del C. al personale ATA;
5. quanto alla denunciata motivazione apparente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 va innanzitutto rilevato che, lamentando il ricorrente una mancata verifica nel caso concreto del peggioramento sostanziale del suo trattamento retributivo a seguito del trasferimento nei ruoli dello Stato, la relativa censura andava veicolata come omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.;
6. in ogni caso, la verifica che si assume omessa vi è stata atteso che, nella sentenza impugnata, vi è una affermazione “globale” sulla mancanza, nel complesso, di un trattamento deteriore;
6.1. ciò, peraltro, è del tutto conforme al principio enunciato in sede di rinvio secondo cui “deve essere verificata la conformità del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, ai principi enunciati dalla Corte di giustizia Europea” e “la decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro Giudice, che, applicando i sopra indicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento”;
6.2. la Corte territoriale non ha affatto pretermesso ogni riferimento al trattamento economico riconosciuto in concreto al ricorrente avendo la stessa affermato che la doglianza dell’appellante si era risolta nella denunciata perdita di (parte) della pregressa anzianità di servizio quale rilevante secondo l’ordinamento dei rapporti intercorsi alle dipendenze – non già degli enti locali – quanto piuttosto della scuola ed ha evidenziato che non era stato dedotto, con l’atto introduttivo, alcun peggioramento sostanziale;
così ha evidenziato che al difetto di pregiudizio patrimoniale – correlato all’insussistenza di condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento – si affiancava una prospettiva di carriera che – qualsiasi sia la sua concreta rilevanza in ragione della effettiva anzianità di servizio residua (conseguente al sistema adottato del maturato economico) risultava (e tutt’ora si prospetta) come impraticabile secondo la disciplina contrattuale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze degli enti locali;
6.3. si aggiunga che questa Corte, con la sentenza rescindente n. 23440/2011, pronunciata all’esito degli interventi della Corte di Giustizia (sentenza 6 settembre 2011 in causa C-108/10, Scattolon) e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 7 giugno 2011, Agrati), non ha affatto demandato al giudice del rinvio di disapplicare la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, perché in contrasto con gli artt. 117 Cost. e 6CEDU né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, doveva essere integralmente riconosciuta l’anzianità posseduta: ha solo demandato al giudice di rinvio di “verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento” ed i criteri fissati ai fini della comparazione sono solo quelli indicati al punto 29 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario;
6.4. il richiamato accertamento, come detto, è stato correttamente effettuato dal giudice del rinvio;
7. il ricorrente, inoltre, nel sostenere che il mancato riconoscimento di una anzianità di così molti anni doveva e deve necessariamente portare ad una differenza retributiva peggiorativa, mostra di non comprendere la ratio della sentenza rescindente e della pronuncia della Corte di Giustizia perché il peggioramento retributivo vietato dalla Direttiva 77/187 CEE può sussistere solo qualora emerga che la retribuzione goduta presso l’ente di provenienza sia superiore a quella liquidata dal cessionario;
8. il ricorso, anche nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU, finisce per rimettere in discussione il principio di diritto affermato dalla pronuncia rescindente che, resa dopo l’intervento della Corte di Giustizia e della Corte E.D.U. (la sentenza è stata pubblicata il 10 novembre 2011, successivamente alla pubblicazione della sentenza Agrati ed altri contro Italia del 7 giugno 2011), ha ribadito l’efficacia retroattiva della L. n. 266 del 2005, art. 1, ha richiamato i quattro interventi del Giudice delle leggi, che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, ha ritenuto che il complesso normativo fosse, appunto, costituito dalle leggi n. 124/1999 e 266/2005 e che, sulla base del diritto Eurounitario, come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, la domanda potesse trovare accoglimento solo nell’ipotesi di accertato peggioramento retributivo sostanziale;
8.1. a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (cfr. fra le tante Cass. n. 11290/1999; Cass. n. 16518/2004; Cass. n. 23169/2006; Cass. n. 17353/2010; Cass. n. 1995/2015);
8.2. dall’irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dalla regula iuris in precedenza enunciata, perché l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 17353/2010 e Cass. n. 20981/2015), viene meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens (cfr. fra le tante Cass. n. 20128/2013; Cass. n. 13873/2012; Cass. n. 17442/2006);
8.3. tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perché le sentenze della Corte EDU successive a quella Agrati ne hanno ribadito il principio e, pertanto, il quadro normativo è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla sentenza rescindente, che ha con chiarezza indicato i limiti del giudizio di rinvio, subordinando l’accoglimento dell’originaria domanda all’esito dell’accertamento di fatto, effettuato dalla Corte territoriale in termini negativi per l’originario ricorrente;
9. sulla base delle considerazioni che precedono si deve ritenere che tale accertamento sia stato pienamente rispondente alle indicazioni del giudice del rinvio che, a sua volta, aveva, come detto, evidenziato come la domanda proposta dal ricorrente potesse trovare accoglimento nei soli limiti indicati dalla Corte di Giustizia, ossia garantendo ai lavoratori coinvolti nel trasferimento la conservazione del medesimo trattamento economico in precedenza goduto, mentre è da escludere che il ricorrente, facendo leva sull’anzianità di servizio maturata ed applicata ai diversi istituti contrattuali previsti dal c.c.n.l. del comparto di destinazione, possa pretendere un aumento della retribuzione;
non colgono, dunque, nel segno gli ulteriori richiami di parte ricorrente ad una determinazione del dovuto sulla base di ricostruzioni di anzianità lavorativa;
10. si aggiunga, da ultimo, che come da questa Corte già affermato con riferimento a vicende del tutto analoghe (cfr. ex multis Cass. 26 maggio 2021, n. 14399): a) la verifica della conformità di una norma di legge alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non costituisce oggetto di domanda ex art. 112 c.p.c., sicché rispetto alla stessa non è configurabile il vizio di omessa pronuncia; b) l’art. 6, paragrafo 3, TUE non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, perché un problema di rispetto dei principi generali dell’Unione Europea si può porre solo nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto dell’Unione stessa, con la conseguenza che, una volta applicata la direttiva 1977/187/CEE nei termini indicati dalla sentenza CGUE 6.9.2011, Scattolon, ogni contrasto risulta superato; c) l’obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del TFUE, viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa Europea, perché sulla questione stessa la Corte si è già pronunciata o anche in ragione dell’evidenza dell’interpretazione (punto 38 Cass. n. 14892/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata); d) le sentenze della Corte EDU successive a quella del 7 giugno 2011, Agrati, non hanno innovato il quadro della vicenda già apprezzato da questa Corte, che ha costantemente ritenuto (cfr. fra le tante Cass. n. 7859/2019, Cass. n. 4437/2019, Cass. n. 3016/2018) non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa di interpretazione autentica, rilevando che il giudice delle leggi, affermata la propria competenza a compiere la valutazione, ha già ritenuto sussistenti imperativi motivi di interesse generale che, secondo la stessa Corte di Strasburgo, permettono al legislatore di intervenire sul processo in corso;
11. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
12. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
13. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del MIUR, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021