LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3804-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;
– ricorrente –
contro
F.L., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentato DELLA CORTE SUPREMA DI e difeso dagli avvocati VINCENZO CUCCHIARA, IGNAZIO CUCCHIARA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1309/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/11/2015 R.G.N. 2548/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA.
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato insussistente il diritto dell’INPS ad ottenere da F.L. la restituzione di Euro 128.152, percepiti a titolo di pensione di invalidità per cieco assoluto a seguito della revoca, disposta dall’INPS con nota del 20 settembre 2010, decorrente dal 14 luglio 2004 e sino all’agosto 2008;
tale prestazione, a seguito di una prima revoca decorrente dal primo settembre 1997, era stata riconosciuta dalla sentenza n. 298 del 2005 del Tribunale di Agrigento, passata in giudicato;
la Corte territoriale, riformando la sentenza del Tribunale di Sciacca (di rigetto per decadenza D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42, comma 3, della domanda del F. intesa alla declaratoria del proprio diritto a fruire della pensione stessa) ha qualificato l’azione esperita quale actio iudicati ed ha applicato alla fattispecie il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 383 del 1999 – secondo il quale in materia di invalidità pensionabile la situazione già accertata in un precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, occorrendo effettuare un raffronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di soppressione, per verificare se effettivamente vi sia stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o della situazione normativa;
nel caso di specie, essendo mutata solo l’interpretazione giurisprudenziale relativa alla rilevanza delle condizioni reddituali, non trovando applicazione le disposizioni relative al riconoscimento ex novo della prestazione (compreso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, conv. in L. n. 326 del 2003), doveva ritenersi inibita l’azione di recupero pretesa dall’INPS stante l’intangibilità del giudicato;
per la cassazione della sentenza, l’INPS ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui F.L. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
come primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 298 del 2005. Sostiene che l’accertamento del diritto del ricorrente alla pensione derivante dal giudicato non poteva impedire la verifica del permanere dei requisiti economici, trattandosi di prestazione assistenziale, con riferimento ai periodi successivi a quelli coperti dal giudicato e che il ricorrente con il presente giudizio aveva inteso impugnare la revoca disposta con comunicazione ricevuta il 20 settembre 2010 che riguardava annualità diverse da quelle oggetto della sentenza passata in giudicato;
ciò sarebbe avvalorato dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che a seguito della revoca della prestazione assistenziale il giudice è chiamato ad accertare, qualora si domandi in giudizio il ripristino, la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge al momento della nuova domanda;
come secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, conv. con L. n. 326 del 2003, degli artt. 2964, 2966,2968 e 2969 c.c., dal momento che, ritenendo prevalente il giudicato di cui sopra, la Corte territoriale non aveva applicato la disciplina della decadenza prevista per le erogazioni dei benefici assistenziali;
il primo motivo è infondato con taluni profili di inammissibilità;
la Corte di merito ha, in primo luogo, qualificato la domanda quale azione tendente a conseguire l’integrale esecuzione della sentenza (erroneamente indicata) n. 2112/2004 (ma in realtà n. 298 del 2005), con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento aveva condannato l’INPS a ripristinare l’erogazione della pensione di invalidità per ciechi assoluti a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di revoca;
tale aspetto non può essere sindacato in questa sede, in quanto (Cass. n. 22893 del 2008) l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto nonché del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima;
dopo aver qualificato l’azione, la Corte ha valutato l’incidenza degli effetti del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 289 de 2005 in modo conforme al consolidato convincimento espresso da questa Corte, secondo cui il giudizio in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali non è un giudizio impugnatorio del provvedimento amministrativo, ma ha ad oggetto il diritto alla prestazione, sicché l’accertamento giudiziale deve concernere la sussistenza degli elementi costitutivi della prestazione richiesta; ciò è accaduto nel corso del giudizio definito dal Tribunale di Agrigento nel 2005, in cui il riconoscimento del diritto alla prestazione ha richiesto l’accertamento giudiziale della condizione clinica ed economica del F., a quel momento, e rispetto a tale accertamento si è formato il giudicato;
questa Corte anche a Sezioni Unite, con specifico riferimento alle prestazioni previdenziali (v. Cass. Sez. U, n. 383 del 07/07/1999 e successive conformi, tra cui nn. 19249 del 19/07/2018, 6908/2016, 20834/2015, 23082/2011, 16058/2008, 5151/2004) ha precisato che il valore del giudicato si proietta nel futuro a situazione sostanziale immutata, per cui, ove si verifichi il consolidamento degli effetti del giudicato quanto all’esistenza di tutti i presupposti di legge della prestazione, nella invarianza degli elementi di fatto e di diritto preesistenti la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
in ciò consiste il principio dell’intangibilità del giudicato, che ha valenza generale e non opera solo in materia previdenziale (v. Cass. n. 20765 del 17/08/2018, Cass. n. 15493 del 23/07/2015, Cass. n. 11360 del 11/05/2010);
tale principio è stato applicato anche con riferimento alle prestazioni assistenziali, affermandosi anche a tale proposito che qualora si controverta sulla legittimità della revoca della medesima prestazione, è necessario procedere al raffronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella esistente al momento della revoca, per verificare se vi sia stato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e comunque un recupero (v. Cass. n. 24094 del 24/11/2016, in tema di revoca dell’assegno mensile di invalidità civile previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13);
nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, senza che il ricorrente lo abbia contestato con la necessaria specificità e con idoneo motivo di ricorso, trattandosi di eventuale errore di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che la sentenza passata in giudicato aveva esplicitamente affermato che rispetto alla prestazione in oggetto destinata ai ciechi assoluti era del tutto irrilevante il requisito reddituale, in conformità a quanto espresso da Cass. n. 15646 del 2012; inoltre, la pretesa dell’Inps comunicata con nota del 20 settembre 2010, relativa alla restituzione dei ratei corrisposti era riferita al periodo 14 luglio 2004 (data di presentazione del ricorso avverso la prima revoca) – 8 agosto 2008, quindi coincidente in parte con l’ambito temporale coperto dalla citata sentenza passata in giudicato;
la sentenza impugnata ha pure escluso che l’Istituto avesse prospettato l’avvenuta modificazione di elementi di fatto o mutamenti del quadro normativo di riferimento, essendosi limitato ad evidenziare la modifica dell’interpretazione giurisprudenziale relativamente alla rilevanza dell’elemento reddituale;
nessun errore di diritto, dunque, può addebitarsi alla sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati;
le censure svolte dall’Istituto – che ritiene la mancanza di effetti preclusivi del giudicato prodottosi sulla sentenza n. 289 del 2005 del Tribunale di Agrigento, sono anche inammissibili là dove non si confrontano con i ricordati punti essenziali della decisione impugnata, risultando essenzialmente incentrati sulla intrinseca inopponibilità del giudicato alla ipotesi del riconoscimento giudiziale di una prestazione condizionata al mancato superamento di una soglia reddituale;
il secondo motivo e’, conseguentemente alla qualificazione giuridica della vicenda operata dalla Corte territoriale, pure infondato, dovendo ritenersi che l’assistito intese azionare il giudicato formatosi sull’accertamento del proprio diritto alla prestazione;
si tratta, come è evidente, di una posizione giuridica soggettiva del tutto diversa da quella del soggetto che richiede in via amministrativa la prestazione assistenziale, per cui deve escludersi l’applicabilità del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, conv. in L. n 326 del 2003, che disciplina l’onere di proporre la domanda giudiziale a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa;
in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore degli avvocati Ignazio e Vincenzo Cucchiara, in solido, che hanno reso la prescritta dichiarazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7300,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi, in solido, in favore degli avvocati Ignazio e Vincenzo Cucchiara.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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