Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35031 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22932-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (GIA’ SERIT SICILIA S.P.A.), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

nonché contro L.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 308/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 859/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza dell’11.4.16, la corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, ha accertato negativamente i debiti per contributi previdenziali (IVS fissi e sul minimale gestione commercianti) di cui alla cartella in atti, in ragione della prescrizione maturata (e ritenendo non provata l’allegata interruzione con le intimazioni di pagamento invocate dal concessionario).

Ricorre avverso sentenza Riscossione Sicilia per due motivi; l’INPS ha prodotto delega; il contribuente è rimasto intimato.

Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la stessa valutato che le intimazioni di pagamento si riferivano alla cartella in questione.

Con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, per avere la corte territoriale preteso la prova del contenuto della busta inviata contenente le intimazioni e non solo della ricezione, sebbene solo questa fosse contestata.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili, non solo in quanto -in violazione del principio di autosufficienza- il ricorrente non vi trascrive gli atti rilevanti (come era necessario per far comprendere a questa Corte la portata della questione sollevata), ma soprattutto perché non si parametrano alla sentenza, che ha affermato che il riferimento delle intimazioni alla cartella è solo in atti interni dell’ufficio (insufficienti come tali a fornire la prova occorrente), non risultando il contenuto delle intimazioni (la cui produzione era perciò necessaria, non risultando dall’avviso di ricevimento delle stesse alcun elemento di valutazione utile: cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013, Rv. 628326 – 01).

Va rilevato infine che il ricorrente, pur senza uno specifico motivo di ricorso, invoca la durata decennale del termine di prescrizione, questione inammissibile in difetto di motivo e comunque infondata secondo gli insegnamenti di Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 – 01, ed altre successive conformi.

Nulla per spese, essendo il contribuente rimasto intimato e non avendo svolto l’INPS attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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