LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27346-2016 proposto da:
P.D. & FIGLI S.N.C., in qualità di socio amministratore legale rappresentante pro tempore della società, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCO SACCHETTI 125, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA STILLITANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ASCANIO AMENDUNI;
– ricorrente principale –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (già EQUITALIA SUD S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO 226/210, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELA NOCCO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
nonché contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2842/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 17/11/2015 R.G.N. 1803/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 17.11.15, la corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del 13.3.14 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l’opposizione all’intimazione di pagamento proposta dal contribuente in epigrafe, ritenendo non prescritto il credito in questione (portato da cartella notificata e non opposta).
2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che -in un contesto ove erano decorsi 5 anni dalla notifica, termine previsto per la conservazione degli atti del concessionario, ” la notifica della cartella non era stata conservata)- la notifica era comunque provata non solo dalla stampa del sistema informativo ESCOCAR, ma anche dal fatto, affermato dal tribunale e non censurato specificamente in appello, che il contribuente aveva chiesto e ottenuto sgravio parziale del debito in questione.
3. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi; l’INPS ha depositato delega. Resiste al ricorso principale il concessionario, che propone ricorso incidentale per un motivo, illustrato da memoria, rispetto al quale le controparti son restate intimate.
4. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697 – 2727 – 2729,2943,2944 e 2946 c.c., nonché D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 nonché L. n. 33 del 1995, artt. 3 e 9, per avere ritenuto la notifica della cartella sulla base di presunzioni non gravi precise né concordanti, e per aver considerato l’istanza di sgravio come riconoscimento di debito sebbene questa non avesse valore ricognitivo ed interruttivo.
5. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, invero, ha correttamente tratto dalla spedizione della cartella desumibile dalla stampa del sistema informativo dell’amministrazione e, per altro verso, dalla successiva istanza di sgravio proposta dal contribuente proprio per i debiti portati dalla cartella, la presunzione – ricavata in modo corretto e logicamente ineccepibile- di ricezione della cartella da parte del contribuente, cartella rimasta inopposta. Sulla base della presentazione dell’istanza di sgravio per i debiti di cui alla cartella può correttamente presumersi, infatti, la notifica della cartella (sebbene non anche il riconoscimento del debito).
6. In tale contesto, la corte territoriale ha rilevato che il termine prescrizionale del credito è stato interrotto proprio dalla cartella notificata al contribuente (oltre che da altri atti successivi) e che nel caso non era decorso.
7. Con il secondo motivo si deduce -ai sensi degli art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, – violazione degli artt. 329 e 342 c.p.c., per contraddittorietà della sentenza impugnata.
8. L’inammissibilità del motivo di ricorso – che sostanzialmente fa valere un vizio di motivazione, al di là dei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5- non viene meno per effetto della prospettazione della doglianza come violazione di legge o nullità della sentenza, censurandosi in sostanza solo la coerenza della motivazione della sentenza impugnata.
9. Per quanto detto il ricorso principale deve essere rigettato.
10.Con il ricorso incidentale Equitalia deduce la violazione dell’art. 617 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che l’opposizione all’intimazione di pagamento (da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ove, come nella specie, era dedotta la mancata notifica del titolo esecutivo) era tardiva, in quanto proposta oltre i venti giorni dalla notifica della stessa.
11. Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto tardivamente proposto, essendo stato azionato solo dopo lo svolgimento del giudizio di appello ed avverso la sentenza che ha definito questo, laddove i giudizi di opposizione agli atti esecutivi si concludono con sentenza non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, ma direttamente in cassazione ex art. 111 Cost..
12. Spese compensate tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, in ragione della soccombenza reciproca delle: parti costituite; nulla per spese dell’INPS, non avendo svolto attività difensiva.
13. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso principale e quello incidentale; spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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