LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.K., (codice fiscale *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giacomo Cainarca, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocata Valentina Valeri, in Roma, Viale Regina Margherita n. 239;
– ricorrente –
contro
IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12.
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 7192/2019, pubblicato il 10/9/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Presidente, Dott. TRAVAGLINO Giacomo.
PREMESSO IN FATTO
– che il signor M., nato in *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 ed in particolare:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che lo ha rigettato con decreto reso in data 10 settembre;
– che il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente.
– che il provvedimento è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente;
– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.
OSSERVA IN DIRITTO Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso e della conformità a diritto della motivazione adottata dal giudice di appello – appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per mancata esposizione del fatto.
Osserva il Collegio che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – e considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma dell’atto di gravame – deve consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fatto sostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui si chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito di ammissibilità del ricorso, pertanto, risponde non già ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Alla luce di tale funzione, al fine di soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, la chiara esposizione della vicenda processuale di cui si chiede la rivalutazione alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono l’impugnazione.
Tale esposizione, nel ricorso in esame, è del tutto carente (ff.1-2: “Svolgimento del giudizio”), né ad essa è dato supplire attraverso la lettura dei motivi di impugnazione che, dei fatti, espongono soltanto parziali e frammentari episodi, del tutto inidonei a consentirne una complessiva ed esauriente ricostruzione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021