LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28462/2018 proposto da:
C.F., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell’Avvocato LUCA LEONI, rappresentati e difesi dall’Avvocato TOMMASO DILORENZO;
– ricorrenti –
contro
***** SPA, P.G., P.A., M.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 638/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 01/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
FATTI DI CAUSA
1. B.M. e C.F. ricorrono, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 638/18, del 1 marzo 2018, del Tribunale di Foggia, che – rigettando l’appello dagli stessi esperito avverso la sentenza n. 19/14 del Giudice di pace di Cerignola – ha confermato la reiezione della domanda di risarcimento danni proposta dagli odierni ricorrenti avverso la società ***** S.p.a., P.A. e G. e M.A., in relazione ai danni lamentati, in qualità di terzi trasportati, a seguito del sinistro di cui assumono essere rimasti vittime, il *****, in agro di *****.
2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate, essi viaggiavano sulla strada statale n. *****, quali terzi trasportati a bordo di una vettura di proprietà di P.G. e condotta da P.A., il quale – al fine di evitare l’impatto con la vettura di proprietà e condotta da M.A., che aveva invaso la corsia di marcia opposta a quella lungo la quale il P. procedeva – sterzava bruscamente a sinistra, terminando la corsa contro un albero.
Assumendo di aver subito in conseguenza dell’impatto gravi lesioni, i i predetti B. e C. convenivano in giudizio, ai sensi dell’art. 144 cod. assicurazioni, i P. e il M., nonché la compagnia che aveva assicurato per la “RCA” l’due veicoli coinvolti nel sinistro, ovvero, in entrambi i casi, la società Nuova Tirrena, poi divenuta ***** S.p.a..
Istruita la causa anche attraverso l’assunzione di prova testimoniale, gli allora attori rinunciavano, invece, alla CTU medico-legale, in ragione di impossibilità economiche sopravvenute.
All’esito del giudizio di primo grado, svoltosi nella contumacia dei P. e del M. (che tali rimanevano anche in grado di appello) la domanda risarcitoria veniva, tuttavia, rigettata, in difetto di prova circa l’effettivo coinvolgimento degli attori nel sinistro. E ciò quantunque agli atti del giudizio fosse stata acquisita sentenza passata in giudicato pronunciata dal Giudice di pace di Cerignola (la n. 100/12), che aveva provveduto in merito alla domanda risarcitoria del vettore e del proprietario del veicolo – ovvero, i predetti P.A. e G. – sul quale gli odierni ricorrenti assumono di aver viaggiato, riconoscendo la responsabilità dei medesimi, nella misura del 40%, nella causazione del sinistro, addebitandola, invece, per il restante 60% alla condotta del M..
Esperito gravame dagli attori soccombenti, il giudice di appello lo rigettava.
3. Sono rimasti intimati non solo i P. e il M. (già contumaci in entrambi i gradi del giudizio di merito), ma pure *****.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il primo motivo di ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., “in combinato disposto con gli artt. 99,112,113,114,115,116 c.p.c., nonché degli artt. 2699 e 2700 c.c., “con riferimento all’atto pubblico ed alla documentazione prodotta”, deducendo, infine, “piena efficacia probatoria delle copie dei documenti ex art. 2719 c.c.”.
Si addebita al Tribunale di Foggia di non aver tenuto conto dell’efficacia riflessa del giudicato costituito dalla sentenza n. 100/12 del Giudice di Pace di Cerignola, sebbene i soli soggetti estranei al processo culminato nell’adozione di tale decisione vale a dire, proprio gli odierni ricorrenti – non solo non ne avevano contestato le statuizioni ex art. 115 c.p.c., ma avevano, anzi, scelto di “allegarla come fonte di prova”, ciò che ne aveva comportato l’opponibilità, anche nel presente giudizio, alle parti di quella diversa controversia in cui quel giudicato si era formato.
4.1. Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha, di recente, superato la tesi relativa alla cd. “efficacia riflessa del giudicato”, affermando che, nell’ambito della assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, “il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio”, sicché “detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale” (Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2019, n. 18325, Rv. 654774-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2020, n. 8101, Rv. 657573-01; Cass. Sez 63, ord. 24 giugno 2020, n. 12394, Rv. 657996-01).
Ne consegue che, anche alla luce di ciò che si dirà in relazione al secondo motivo di ricorso, i giudici di merito ben potevano valutare liberamente tale documento, non essendo in alcun modo vincolati dalle sue risultanze.
5. Con il secondo motivo è denunciata “errata valutazione degli allegati di parte attrice e violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., con riferimento ai medesimi atti allegati dalla parte attrice”.
Il motivo censura l’errore in cui sarebbe incorso il giudice del gravame “nell’analizzare la documentazione di parte attrice”, ovvero la già citata sentenza n. 100/12, “la quale non è stata contestata da controparte e, comunque, offre risultanze non corrispondenti a quelle superficialmente indicate dal giudice di merito”.
Si addebita al Tribunale di Foggia di “aver offerto una propria interpretazione del materiale probatorio, omettendo di valutare il contenuto letterale della documentazione prodotta, in primis proprio della sentenza n. 100/2012 resa dal Giudice di pace di Cerignola, tempestivamente allegata dagli attori e mai specificamente contestata dalla *****”. In particolare, il presente motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inattendibili i testi escussi, nel riferire una circostanza – la presenza di un muro e/o muretto contro cui collideva la vettura a bordo della quale viaggiavano gli odierni ricorrenti – che risulta confermata dalla citata sentenza n. 100/12, passata in giudicato.
Avrebbe, inoltre, errato il giudice di appello nell’affermare che l’operatività del principio di non contestazione non esonera, comunque, dal dover provare i fatti allegati, essendo, invece, l’effetto dell’operatività di tale principio proprio la cd. “relevatio ab onere probandi”, in quanto i fatti non oggetto di specifica contestazione debbono ritenersi pacifici.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Premesso, invero, che in nessun punto la sentenza impugnata afferma che l’operatività del principio di non contestazione non esonera, comunque, dal dover provare i fatti allegati, deve osservarsi che “l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01), sicché “il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti” (Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2016, n. 12748, Rv. 640254-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3306, Rv. 657014-01).
Di qui, dunque, l’inammissibilità del motivo, visto che esso lamenta, come si è detto, che il Tribunale non avrebbe potuto disattendere la circostanza relativa all’impatto tra la vettura a bordo della quale viaggiavano i ricorrenti ed un muro/muretto a margine della strada, e ciò perché la documentazione dalla quale tale circostanza risultava (la sentenza passata in giudicato n. 100/12 del Giudice di pace di Cerignola) non era stata oggetto di contestazione.
6. Il Terzo motivo pone censura analoga a quella appena illustrata, e ciò in relazione alla “prova documentale precostituita con riferimento alla presenza degli istanti nella veste di trasportati”, prova “prodotta e/o allegata nel fascicolo di parte”, trattandosi di “elemento non contestato espressamente dalla convenuta ex art. 115 c.p.c.”, deducendosi anche, sempre nella stessa prospettiva, la “rilevanza del referto del pronto soccorso ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., in combinato disposto con l’art. 2729 c.c.”.
I ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di appello abbia disatteso le risultanze del modello “CAI” (sottoscritto da entrambi i conducenti ed attestante la presenza del B. e del C. quali terzi trasportati), trattandosi, anche in questo caso, di “documento” che “non è mai stato specificamente contestato da tutti i convenuti”.
Deducono, inoltre, di aver prodotto in giudizio i referti medici del Pronto soccorso dell’Ospedale di ***** (nei quali compaiono i loro “nomi e cognomi, la data dell’accesso e le motivazioni”), ovvero documenti che fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza e dell’identità dei dichiaranti, nonché attestanti che il B. ed il C. effettuarono, la notte del *****, “un accesso per aver subito lesioni a seguito di un incidente della strada”.
Orbene, una valutazione complessiva di tali risultanze, oltre che di quelle ricavabili dall’esame dei testi – valutazione complessiva, nella specie, invece mancata, donde la denunciata violazione pure dell’art. 2729 c.c. – avrebbe dovuto condurre a ritenere provata la circostanza dell’avvenuto trasposto di essi ricorrenti a bordo di una delle due auto coinvolte nel sinistro, circostanza, del resto, neppure “posta in dubbio dalla *****”, avendo essa contestato solo il numero dei trasportati.
6.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.
Premesso che in relazione alla mancata contestazione delle risultanze del CAI vale quanto già osservato con riferimento al secondo motivo di ricorso (ovvero, che il principio di non contestazione non riguarda i documenti prodotti), in ordine, invece, alla doglianza consistente nell’avere il giudice di appello disatteso la piena efficacia probatoria dei referti medici, va osservato quanto segue.
Se è vero, infatti, che le certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera sono assistite da fede privilegiata quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre 2015, n. 18868, Rv. 636969-01), anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge” (così già Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326, Rv. 250505-01; per applicazioni recenti si vedano Cass. Sez. 61, ord. 25 luglio 2019, n. 20214, Rv. 654964-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n. 22903, Rv. 645568-01).
Non coglie, dunque, nel segno la censura di violazione dell’art. 2700 c.c., visto che tale norma “non preclude l’indagine su circostanze o fatti” – come, nella specie, l’effettiva presenza degli odierni ricorrenti a bordo di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto del presente giudizio – “che nel medesimo atto non risultino né positivamente né negativamente acquisiti” (Cass. Sez. 2, sent. 18 novembre 2013, n. 25811, Rv. 628304-01).
Escluso, dunque, che l’apprezzamento operato dal giudice di appello – circa l’effettivo coinvolgimento degli odierni ricorrenti nel sinistro per cui è causa – possa essere censurato per le ragioni sopra indicate, deve poi rilevarsi come non risulti sindacabile, in questa sede, neppure la sua scelta di dare preferenza ad alcune risultanze istruttorie piuttosto che ad altre, visto che “spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01).
Ne’, d’altra parte, l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito appare censurabile “sub specie” di violazione dell’art. 2729 c.c..
Sul punto, infatti, deve osservarsi che questa Corte ha, per vero, riconosciuto che il rifiuto di trarre una presunzione dalle risultanze istruttorie è “deducibile senza dubbio come vizio di falsa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto nella motivazione della sentenza di merito si coglie e, quindi si denuncia, un’argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell’art. 2729 c.c., si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l’ha individuata) sotto la norma stessa e, quindi, di applicare una presunzione che doveva applicare”, dovendo il “rifiuto espresso e motivato di individuare una presunzione “hominis”” essere trattato “allo stesso modo dell’applicazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall’art. 2729 c.c.”, visto che in “entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d. falsa applicazione della norma dell’art. 2729 c.c.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01). Nel caso di specie, però, ciò che risulta mancare – tanto nella motivazione della sentenza impugnata, quanto nella denuncia prospettata dai ricorrenti – è proprio l’enunciazione di tale rifiuto “espresso e motivato” della Corte territoriale di trarre una “presumptio hominis” dagli elementi a sua disposizione, ciò che impedisce l’accoglimento anche di tale censura.
Quanto, infine, alla non contestazione, da parte della convenuta società assicuratrice, che gli odierni ricorrenti viaggiassero a bordo dell’auto condotta da P.A. (e di proprietà di P.G.) in occasione del sinistro, la censura appare inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non avendo i ricorrenti provveduto ad “indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01).
7. Il quarto motivo censura – sul presupposto della “piena efficacia probatoria delle copie dei documenti ex art. 2719 c.c., in combinato disposto con gli artt. 114 e 115 c.p.c.” – l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “non poche perplessità desta altresì la documentazione medica prodotta dagli appellanti, disconosciuta dalla compagnia assicuratrice in primo grado e mai prodotta in originale dagli attori”.
Nel ribadire che il referto di pronto soccorso avrebbe dovuto essere impugnato con querela di falso, i ricorrenti deducono che la contestazione, da parte della convenuta società assicuratrice, della conformità delle copie dei referti agli originali sarebbe dovuta avvenire, nel rispetto dell’art. 2719 c.c., in forza di una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, nella specie invece mancante.
7.1. Il motivo è inammissibile.
Premesso, come si è già visto, che le risultanze dei referti medici – in relazione a quanto dichiarato dal B. e dal C. circa l’origine delle lesioni lamentate – non facevano piena prova fino a querela di falso, ma potevano essere liberamente apprezzate dal giudice di merito, deve ribadirsi come la Corte territoriale abbia escluso, sulla base di una complessiva valutazione del materiale probatorio, essere stata raggiunta prova in ordine all’effettivo coinvolgimento degli odierni ricorrenti nel sinistro per cui è causa.
In particolare, il giudice di appello ha ritenuto, sul punto, che le dichiarazioni dei conducenti dei veicoli, trasfuse nel cd. “CAI”, non potessero ritenersi efficaci nei confronti della società assicuratrice, valorizzando, inoltre, il fatto che i testi escussi non avessero saputo identificare nel B. e nel C. i terzi trasportati, parlando genericamente “di due signori” o di “due uomini”. Dubbi sono stati espressi sulla stessa dinamica del sinistro, non comprendendosi come “un urto frontale, a velocità non sostenuta” potesse aver prodotto le lesioni lamentate dai due trasportati”, “che hanno riferito di avere (avuto) le cinture di sicurezza regolarmente allacciate in occasione del sinistro”. Su tali basi, dunque, sono state espresse dal giudice di appello “non poche perplessità” circa “la documentazione medica” prodotta dagli allora appellanti, la quale è stata, pertanto, presa in esame dallo stesso, seppure nel contesto di un libero apprezzamento delle sue risultanze (reso possibile, come visto, dal fatto che tale documentazione non faceva piena prova di quanto dichiarato ai sanitari dal B. e dal C.) in confronto con tutte le altre risultanze istruttorie.
Privo di conseguenze sul “decisum” del giudice di appello e’, pertanto, il rilievo che tale documentazione venne disconosciuta dalla convenuta società assicuratrice e mai prodotta in originale dagli odierni ricorrenti, giacché a tale affermazione non viene ricollegata alcuna conseguenza di ordine processuale, sicché deve darsi applicazione al principio secondo cui “e’ inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01; nello stesso senso Cass. sez. Lav, sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495-01).
8. Il quinto motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo discusso tra le parti (nel giudizio di primo e secondo grado) in riferimento al valore probatorio di documenti pubblici (sentenze passate in giudicato e referti del pronto soccorso) e delle scritture private (modello CAI), nonché circa la liquidazione e quantificazione del danno e riconducibilità integrale dello stesso al sinistro, in riferimento al principio di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c..
8.1. Anche questo motivo è inammissibile.
Al riguardo va, innanzitutto, segnalato che – essendo stata pronunciata nel 2014 la sentenza del primo giudice oggetto di gravame – l’atto di appello risulta per definizione proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.
Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Già sotto questo profilo, dunque, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del motivo.
Peraltro, tale esito si impone vieppiù, ove si consideri che l’oggetto dell’omissione è individuato nel “valore probatorio di documenti pubblici”, mentre il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è ipotizzabile quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01).
Più in generale, poi, deve ribadirsi l’inammissibilità di quella doglianza “che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” – quest’ultima essendo l’ipotesi rilevante nel caso che occupa – “miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03).
Quanto, poi, all’omesso esame che investirebbe la “liquidazione e quantificazione del danno” e la “riconducibilità integrale dello stesso al sinistro, in riferimento al principio di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c.”, tale censura si sostanzia, ancora una volta, nella deduzione del fatto che nessuna contestazione sarebbe stata sollevata dalle parti costitute in ordine alla validità della più volte citata sentenza passato in giudicato e alla documentazione prodotta e non oggetto di disconoscimento; sicché al riguardo valgono le considerazioni già svolte nello scrutinare i motivi che precedono.
9. Il sesto motivo denuncia “l’errata argomentazione” circa la qualificazione giuridica della domanda e la “non meglio chiarita inammissibilità” della stessa, “per asserita ed irrituale affermazione di un vincolo solidale attivo da parte degli attori nella richiesta risarcitoria”.
Si censura la sentenza impugnata, sia per aver ritenuto non chiara la domanda, avendo così il giudice contravvenuto al proprio dovere di darne l’opportuna qualificazione giuridica, sia per aver ravvisato nella stessa una richiesta di riconoscimento in via solidale, ai danneggiati, del credito risarcitorio, mentre le loro richieste erano state formulate in modo separato ed analitico.
9.1. Pure il presente motivo è inammissibile.
Il giudice di appello ha fatto dichiarata applicazione del cd. “principio della ragione più liquida”, ravvisando un difetto di prova in ordine all’effettivo coinvolgimento dei ricorrenti nel sinistro oggetto di causa.
Orbene, poiché tale principio comporta che la causa possa essere decisa “sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, ciò che determina la necessità di anteporre “il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 11 maggio 2018, n. 11458, Rv. 648510-01), le considerazioni, pure svolte dal giudice di appello circa l’inammissibilità della domanda, e ciò in relazione tanto alla sua incerta qualificazione quanto alla richiesta di riconoscimento della solidarietà attiva del credito risarcitorio, si pongono alla stregua di “obiter dicta”, come tali non suscettibili di impugnazione e, dunque, non sindacabili nella presente sede (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. Lav., sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495-01; Cass. Sez. 5, sent. 17 aprile 2015, n. 7838, Rv. 635230-01).
10. Infine, il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per immotivata compensazione delle spese del giudizio di primo grado ed ingiusta condanna alle spese del giudizio di secondo grado.
10.1. Al pari dei precedenti, il motivo è inammissibile.
Difatti, in relazione alla disposta mancata compensazione delle spese di primo grado (in disparte il rilievo che dal ricorso neppure emerge se la statuizione resa, sul punto, dal giudice di prime cure sia stata impugnata, oppure se sia formato un giudicato sul punto), deve osservarsi che i ricorrenti difettano di interesse ad impugnare una statuizione a loro interamente favorevole, visto che la totale soccombenza in primo grado avrebbe potuto comportarne la condanna alla loro rifusione alla convenuta vincitrice.
In relazione, invece, alla condanna al pagamento delle spese di appello, la censura dei ricorrenti si sostanzia della deduzione della sua “ingiustizia”, dimenticando, così, che “la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini” (Cass. Sez. 1, sent. 4 luglio 2011, n. 14542, Rv. 618601-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24635, Rv. 633262-01).
11. In conclusione, il ricorso va rigettato.
12. A carico dei ricorrenti sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021