LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31023/2019 proposto da:
O.E., rappresentato e difeso dell’avv. GIUSEPPE LUFRANO, (avv.lufrano.pec.it), ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA;
– intimato –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 11160/2019, depositata il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
O.E., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto un suo amico cristiano aveva avuto una relazione amorosa con una ragazza musulmana ed era stato, perciò, ucciso. Poiché lui aveva denunciato l’accaduto aveva ricevuto minacce di morte da parte della famiglia della donna assassinata.
Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione della L. n. 46 del 2017, artt. 1 e 2, nonché dell’art. 276 c.p.c., in quanto il giudice davanti al quale si era tenuta a discussione ed aveva tenuto in riserva la decisione risultava essere un G.O.T., non facente parte della sezione specializzata né del collegio giudicante che aveva deciso la controversia.
2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per motivazione apparente e per aver escluso l’esistenza, nel paese di provenienza, di una situazione di violenza indiscussa incontrollata 3. Con il terzo motivo, deduce altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI per il mancato scrutinio specifico delle condizioni di vulnerabilità e per non averle ritenute sussistenti in caso di rientro forzoso in patria.
4. Il primo motivo è inammissibile.
4.1. La censura proposta, infatti, manca di specificità ed autosufficienza.
4.2. Il ricorrente prospetta, in rubrica, che l’udienza di discussione sarebbe stata tenuta da un GOT che avrebbe rimesso la causa ai “giudice tutelare” (cfr. pag. 4 primo cpv. del ricorso).
4.3. Nella parte argomentativa della censura, invece, egli denuncia che la decisione sarebbe stata assunta da un Collegio del quale il giudice onorario non faceva parte, con conseguente nullità di essa.
4.4. Le confuse allegazioni prospettate non consentono a questa Corte di comprendere quale fosse la critica che il ricorrente intendeva muovere alla decisione, ragione per cui la censura deve essere chiarata inammissibile.
4.5. Tuttavia non è inutile segnalare sia il contrasto fra le argomentazioni spese e le evidenze processuali derivanti dall’esame del decreto nel quale l’udienza di comparizione risulta fissata, sia che 3 questione relativa alla delega dell’audizione del richiedente asilo al GOT che non faccia poi parte del collegio giudicante è stata recentemente affrontata da Cass. SU 5425/2021 che, componendo il contrasto formatosi fra le sezioni semplici, ha affermato che “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta”.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decreto impugnato: le C.O.I. infatti sono state richiamate e la fonte informativa indicata dal ricorrente (Report Easo 2018), oltre ad essere riportata soltanto in minima parte e senza indicazione di riscontro, non e corredata dalla allegazione di averla sottoposta all’attenzione del Tribunale.
6. Il terzo motivo, ugualmente, è inammissibile.
6.1. Il Tribunale, infatti, ha reso in ordine alla specifica fattispecie, una motivazione costituzionalmente sufficiente con la quale ha evidenziato, nell’ambito del giudizio di comparazione, l’inidoneità degli elementi da affrontare (cfr. pag. 8,9 e 10). A fronte di ciò la censura è del tutto generica e non indica alcun elemento di vulnerabilità che il Tribunale avrebbe omesso di valutare né alcun indice di integrazione che, dedotto tempestivamente, non fosse stato preso in considerazione.
In conclusione il ricorso è inammissibile.
8. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021