Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35039 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31115/2019 proposto da:

U.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI, 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 10/09/2029;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. U.J., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare i proprio paese in quanto era stato sorpreso da un amico di famiglia mentre consumava un rapporto sessuale con la seconda moglie del padre che, dopo averlo costretto, lo aveva minacciato di denunciare che l’aveva violentata. Ha riferito di non essersi rivolto alle autorità locali perché il fatto era considerato un gravissimo crimine.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, artt. 2,3,4 e 5 e art. 14, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 11 e 32, con vizio della motivazione.

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione della legge nazionale e sovranazionale inerente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ed, in particolare, dell’art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I., nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 3 della CEDU e dell’art. 10 Cost., nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. A, B, E, C, con vizio di motivazione.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1. Quanto al primo, esso si risolve in una non consentita critica della motivazione che, sia pur sintetica, risulta al di sopra della sufficienza costituzionale, avendo sintetizzato sia la storia narrata, sia le incongruenze riscontrate sia i vuoti e le carenze argomentative alle quali il ricorrente non è riuscito a fare fronte.

3.1.2. La censura pertanto si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di icgittimità una valutazione delle emergenze processuali ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019, tenuto conto che i rilievi proposti (secondo duali la vicenda privata è stata ignorata) sono privi di riscontro (cfr. pag. 2 del decreto).

3.2. Anche il secondo motivo inammissibile.

3.2.1. in primo luogo, la censura è conformata mediante l’assemblaggio di alcuni precedenti di merito e del report di Amnesty International 2017/2018 sulle condizioni complessive del paese (cfr. pag. 30/36), senza alcun preciso riferimento delle notizie in esse riportate e riconducibili alla condizione individuale del ricorrente al quale è necessario principalmente riferirsi, in quanto la protezione umanitaria è una misura individualizzata che impone un raffronto fra la condizione del richiedente asilo attuale e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso rimpatrio (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019).

3.2.2. E, tanto premesso, il motivo omette del tutto di indicare quali aspetti della vulnerabilità erano stati dedotti e non considerati dal Tribunale né allega elementi ulteriori non valutati, in relazione all’integrazione, rispetto a quelli che sono stati già scrutinati e ritenuti inidonei per il riconoscimento della misura invocata.

3.2.3. La censura, pertanto, prospetta una richiesta di rivisitazione di merito della motivazione, non consentita in questa sede.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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