LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31336/2019 proposto da:
N.R., rappresentato e difeso dall’avv.to GIUSEPPE LUFRANO, (avv.lufrano.pec.it), ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA;
– intimata –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 11250/2019, depositato il 21/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. N.R., proveniente dal Ghana, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto, di religione cristiana, aveva avuto problemi con la famiglia del padre che si era impossessato di un terreno di sua proprietà e lo aveva rivenduto ad un imprenditore cinese ai quale lui aveva incendiato, per vendetta, i macchinari, ricevendo minacce di morte.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione della L. n. 46 del 2017, artt. 1 e 2, nonché dell’art. 276 c.p.c., laddove il giudice davanti al quale si è tenuta a discussione ed ha tenuto in riserva la decisione risulta essere un GOT, non facente parte della sezione specializzata né del collegio giudicante che aveva deciso la controversia.
2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per motivazione apparente per aver escluso l’esistenza nel paese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa incontrollata.
3. Con il terzo motivo deduce altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I. per il mancato scrutinio specifico delle condizioni di vulnerabilità e per non aver ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro forzoso in Italia.
4. Il primo motivo è inammissibile.
4.1. La censura proposta, infatti, manca di specificità ed autosufficienza il ricorrente prospetta, in rubrica, che l’udienza di discussione sarebbe stata tenuta da un GOT che avrebbe rimesso la causa al “giudice tutelare” (cfr. pag. 4 primo cpv. del ricorso).
4.2. Nella parte argomentativa della censura, invece, il ricorrente denuncia che la decisione sarebbe stata assunta da un Collegio del naie il giudice onorario non faceva parte, con conseguente nullità di essa.
4.3. Le confuse allegazioni prospettate non consentono a questa Corte i comprendere quale fosse la critica che il ricorrente intendesse muovere alla decisione, ragione per cui la censura deve essere dichiarata inammissibile, pur non essendo inutile segnalare sia il contrasto fra le argomentazioni spese e le evidenze processuali derivanti dall’esame del decreto (nel quale l’udienza di comparizione risulta fissata), sia che la questione relativa alla delega dell’audizione del richiedente asilo al GOT che non faccia poi parte del collegio giudicante: essa, infatti, è stata recentemente affrontata da Cass. SU 6425/2021 che, componendo il contrasto formatosi fra le sezioni semplici, ha affermato che “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta”.
5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decreto impugnato: le C.O.I., infatti, sono state richiamate e la fonte informativa indicata dal ricorrente (Report della Farnesina del 2019), oltre ad essere riportata soltanto in minima parte e senza indicazione di riscontro, non è corredata dalla allegazione di averla sottoposta all’attenzione del Tribunale.
6. Il terzo motivo, ugualmente, è inammissibile.
6.1. Il Tribunale, infatti, ha reso in ordine alla specifica fattispecie, una motivazione costituzionalmente sufficiente nella quale ha evidenziato, nell’ambito del giudizio di comparazione, l’inidoneità degli elementi da raffrontare (cfr. cpv. 8.7 del ricorso).
6.2. A fronte di ciò, la censura è del tutto generica e non indica quale elemento di vulnerabilità il Tribunale avrebbe omesso di valutare né quale indice di integrazione non fosse stato preso in considerazione, posto che il provvedimento impugnato ha espressamente affermato che nulla era stato allegato in proposito.
7. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
8. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021