Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35046 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7096-2019 proposto da:

R.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

FRACASSINI, 18, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BAILO, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO PETRAROTA;

– ricorrente –

Contro

POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato DORA DE ROSE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO STEFANO PESANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 446/2018 del GIUDICE DI PACE di TRANI, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. R.R.G., avendo perduto dei buoni fruttiferi postali, si rivolse all’amministrazione delle Poste per la ricerca di essi. La società Poste italiane S.p.A. chiese, prima di iniziare le ricerche, un corrispettivo di Euro 300 per potervi provvedere.

Dopo aver pagato tale compenso, R.R.G. ritrovò presso di sé i titoli originali.

Convenne di conseguenza in giudizio l’amministrazione delle poste dinanzi al Giudice di pace di Trani, chiedendone la condanna “alla restituzione della somma di Euro 300 versati indebitamente, nonché un’ulteriore somma di Euro 250 a titolo di risarcimento dei danni per il disagio anche psichico oltre che fisico arrecato per spostamenti continui con mezzi pubblici, ripetuti contatti telefonici, lunghe attese negli uffici nei quali riceveva riposta negativa nonostante i titoli fossero rimasti da sempre nella disponibilità dell’ente”.

2. Il Giudice di pace di Trani con sentenza 17 luglio 2018 n. 446 rigettò la domanda, ritenendo:

-) che la domanda andasse qualificata come domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;

-) che la società Poste Italiane non si era resa inadempiente agli obblighi assunti, perché aveva effettuato le ricerche dovute, e al momento in cui l’attore ritrovò nella propria abitazione i titoli smarriti, queste ricerche erano ancora in corso.

3. Ricorre per cassazione avverso tale sentenza R.R.G., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Resiste la Poste Italiane s.p.a. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile, dal momento che la sentenza del Giudice di pace si sarebbe dovuta impugnare con l’appello.

Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che l’art. 339 c.p.c., nel testo modificato al D.Lgs. n. 40 del 2006, non consente più alcuna distinzione tra sentenze del giudice di pace appellabili, e sentenze del giudice di pace ricorribili per cassazione.

Tutte le sentenze del giudice di pace possono essere impugnate, sempre e comunque, solo con l’appello, con l’unica eccezione della pronuncia ex art. 114 c.p.c. (decisione secondo equità su concorde richiesta delle parti).

L’unica distinzione residua prevista dalla legge concerne i motivi, e non il tipo dell’impugnazione: le sentenze pronunciate secondo equità, infatti, possono essere appellate solo per i motivi previsti dall’art. 339 c.p.c.; e le restanti sentenze, invece, possono essere appellate per qualsivoglia tipo di vizio (ex permultis, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020, Rv. 657759 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1213 del 18/01/2018, Rv. 647353 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19050 del 31/07/2017, Rv. 645338 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 16868 del 07/07/2017, Rv. 644979 – 01; Sez. U, Sentenza n. 27339 del 18/11/2008, Rv. 605683 – 01).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna R.R.G. alla rifusione in favore di Poste Italiane s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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