LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29411-2019 proposto da:
SMS IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CARMELO TONON, ANTONIO REGAZZO;
– ricorrenti –
contro
G.S., P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che la ricorrente propone, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste del 19 agosto 2019, n. 5, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trieste del 3 maggio 2019, dichiarativa del fallimento della SMS Immobiliare s.r.l.;
– che non svolgono difese gli intimati, il creditore istante P.A. ed il Fallimento;
– che la ricorrente ha depositato anche la memoria.
CONSIDERATO
– che i motivi vanno come di seguito riassunti;
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2423,2423-bis, 2697 e 2908 c.c., dell’art. 115c.p.c. e dell’art. 1 L.F., oltre a motivazione intrinsecamente contraddittoria, per avere la sentenza impugnata ritenuto la natura costitutiva della sentenza di simulazione assoluta, facendo decorrere da essa il momento in cui il bilancio societario avrebbe dovuto prendere atto della nuova situazione creatasi, laddove tale sentenza aveva soltanto un valore dichiarativo circa la simulazione del contratto concluso tra le parti il 14.3.2013, donde l’inesistenza dei trasferimenti immobiliari con esso disposti e la necessità sin dall’origine, ossia sin dall’esercizio 2013, di adeguare i bilanci societari; inoltre, la stessa sentenza del Tribunale di Nola in data 11.1.2017, dichiarativa della simulazione e passata in giudicato, è prova della transazione tra le parti nel 2016, che ha risolto il trasferimento medesimo;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2423 e 2423-bis c.c., e dell’art. 1 L.F., oltre a motivazione intrinsecamente contraddittoria, per avere disatteso il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, mentre l’accordo concluso tra le parti e verbalizzato all’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice di Nola del 15.12.2016 imponeva di dare la corretta informazione nel bilancio del 2016; inoltre, il giudice fallimentare è tenuto ad accertare la reale situazione societaria, non soltanto di bilanci, onde avrebbe dovuto considerare il momento dell’incontro predetto di volontà tra le parti;
– che la corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, come: a) l’assemblea del 3 giugno 2019 rettificò il bilancio del 2016, diminuendo l’attivo e l’ammontare dei debiti, attesa la somma di Euro 308.000,00 corrispondente agli immobili rientrati nella titolarità della controparte: ma non avrebbe potuto approvarsi il nuovo bilancio dell’esercizio 2016, perché il titolo relativo si era formato solo nel 2017, in seguito alla sentenza del Tribunale di Nola in data 11.1.2017, passata in giudicato, che aveva dichiarato la simulazione del contratto del 14.3.2013, con il quale la Crea s.p.a. aveva ceduto alla SMS Immobiliare s.r.l. immobili per un valore di Euro 308.000,00; b) mentre il titolo di tale ritrasferimento non era l’accordo transattivo concluso tra le parti nel dicembre 2016, neppure prodotto in giudizio dalla società appellante;
– che i due motivi, i quali possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi relativi al requisito ex art. 1 L.F., comma 2, lett. a), in relazione alle risultanze del bilancio di esercizio prodotto nella procedura fallimentare, sono manifestamente fondati;
– che, come emerge dalla sentenza impugnata, il bilancio del 2016 era stato rettificato, recando all’attivo patrimoniale un decremento di Euro 308.000,00, tale da comportare il mancato superamento della soglia di Euro 300.000,00, di cui alla norma predetta;
– che, tuttavia, la corte territoriale ha ritenuto (implicitamente ed incidentalmente) nullo tale bilancio rettificato, in quanto l’evento nuovo – il predetto decremento del patrimonio sociale – sarebbe avvenuto soltanto nell’anno 2017, in forza della sentenza che ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto di compravendita, dal quale era derivato l’acquisto del compendio immobiliare al patrimonio della SMS Immobiliare s.r.l.;
– che questa Corte ha affermato il costante principio, secondo cui, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 L.F., comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15 L.F., comma 4, costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, sebbene non costituiscano una “prova legale”, ma restino soggetti alla valutazione giudiziale (Cass. 13 febbraio 2019, n. 4245, non massimata; Cass. 23 novembre 2018, n. 30516; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548; Cass. 30 giugno 2014, n. 14790; Cass. 28 giugno 2012, n. 11007);
– che, inoltre, ai sensi dell’art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce effetto tra le parti e la relativa pronuncia giudiziale è di accertamento di tale inefficacia (cfr. Cass. 16 dicembre 2015, n. 25321; Cass. 17 aprile 2014, n. 8957; v. pure Cass. 19 dicembre 2019, n. 34024; Cass. 19 novembre 2019, n. 30079);
– che l’accertamento della simulazione assoluta determina, invero, la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo (Cass. n. 7459/2018): l’accertamento della nullità non crea un effetto giuridico nuovo (come nella sentenza costitutiva di annullamento o di risoluzione), ma accerta – con efficacia retroattiva – un effetto giuridico (nullità) che si è prodotto ipso iure;
– che, nella specie, ha dunque errato la sentenza impugnata, allorché non ha considerato l’effetto dichiarativo della sentenza di simulazione, passata in giudicato, la quale ha comportato che la cessione immobiliare resta inefficace sin dalla sua conclusione, avvenuta nel 2013; resta, di conseguenza, irrilevante anche il tema dell’accordo transattivo tra le parti, concluso – come afferma la sentenza – nel 2016, dato che non da quello derivò il venir meno degli effetti traslativi;
– che la sentenza impugnata, si noti, non ha dato nessun rilievo all’argomento – da essa riportato solo nella narrativa dei fatti di causa -secondo cui la curatela avrebbe comunque addotto un corrispondente incremento patrimoniale, in virtù della predetta transazione: onde non può ritenersi che la decisione ora impugnata sia sorretta da questa seconda ratio decidendi, niente affatto enunciata;
– che, pertanto, la cassazione della stessa si impone, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, perché riesamini il reclamo, alla luce dei principi sopra richiamati e delle deduzioni e produzioni delle parti in atti; e ad essa si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, cui si demanda la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021