LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15542-2020 proposto da:
I.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE ROMITI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 2163/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 20/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che è proposto ricorso avverso il decreto del 20 marzo 2020, con il quale il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria;
– che si difende con controricorso l’intimato.
CONSIDERATO
– che i motivi deducono:
1) violazione o falsa applicazione della Carta diritti fondamentali UE, art. 47, della Dir. n. 2013/32/UE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, conv. in L. n. 46 del 2017, in quanto la decisione è stata assunta da un collegio, di cui non faceva parte il g.o.t. innanzi a cui il richiedente è comparso;
2) violazione o falsa applicazione della Carta diritti fondamentali UE, art. 47, degli artt. 6 e 13 Cedu, della Dir. n. 2013/32/UE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per non avere il tribunale ritenuto credibile il richiedente;
3) violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., dell’art. 118 att. c.p.c., per avere ritenuto illogicamente generiche le dichiarazioni del richiedente, sebbene non gli siano state proposte domande dettagliate;
– che il tribunale ha ritenuto non credibile il richiedente, dopo avere accuratamente esaminato il suo racconto, definito generico, infarcito di contraddizioni, incoerente, difettoso di qualsiasi elemento di dettaglio; che, quanto alla protezione sussidiaria, non ne sussistono i presupposti, sulla base delle stesse dichiarazioni del richiedente, nonché di un ampissimo esame delle fonti sulla situazione nel paese di provenienza; che, quanto alla protezione umanitaria, il richiedente non ha allegato neppure situazioni di vulnerabilità, né violazioni sistematiche dei diritti umani caratterizzanti il paese di origine;
– che il ricorso è inammissibile;
– che, invero, il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, avendo questa Corte ripetutamente escluso la nullità del procedimento nell’ambito del quale il collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione abbia delegato ad un giudice onorario di tribunale il compito di procedere all’audizione del richiedente, riservandosi la decisione della causa all’esito di tale adempimento: in proposito, infatti, è stata richiamata la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, e segnatamente le disposizioni dettate dall’art. 10, che consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, ivi compresa l’assunzione di testimoni, e dall’art. 11, il quale esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari soltanto per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non sono compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (cfr. Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 7878 del 2020; Cass. n. 4887 del 2020; Cass. n. 3356 del 2019);
– che, al riguardo, sono intervenute le S.U., affermando il principio di diritto secondo cui: “Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la tratta.zione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la proteRione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Seione Jpecializzata in materia di immigra.zione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, artt. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senta dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in consideraione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta” (Cass., sez. un., n. 5425/2021);
– che tutti gli altri motivi sono, del pari, inammissibili;
– che, invero, le doglianze del ricorrente consistono nella mera riproposizione di rilievi già sottoposti al Tribunale in relazione a una situazione di minaccia alla quale egli sarebbe sottoposto nel suo paese di origine; ed il richiedente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la narrazione del richiedente e non avrebbe operato i necessari accertamenti in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria: tuttavia, tali motivi: i) non sono riconducibili ad una censura di violazione di legge, dal momento che non mettono in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa della disposizione richiamata in rubrica, ma si limitano a censurare la concreta applicazione che di esse il giudice di merito ha fatto, sulla base del materiale istruttorio giudicato rilevante, per i fini del rigetto della domanda proposta; ii) non sono neppure riconducibili ad una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacché omette totalmente di individuare un qualche fatto storico che il giudice di merito non avrebbe considerato;
– che il giudice del merito – con argomentazione approfondita, la quale fa perno su profili cronologici e contraddittorietà del racconto -non ha ritenuto il racconto verosimile, confermando le valutazioni della Commissione: e, al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340, fra le molte): ed il giudice del merito – come già prima la commissione – ha esaminato le dichiarazioni del richiedente, con proprio accertamento insindacabile in fatto, ed ha motivato largamente le ragioni per cui esse sono inattendibili ed inaffidabili;
– che, inoltre, a fronte dei generici rilievi del richiedente, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di protezione internazionale, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, nell’imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giucli7io, sicché la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, né a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (ex plurimis, Sez. I, ord. n. 21881 del 30 agosto 2019; Sez. I, ord. n. 15794 del 12 giugno 2019);
– che, quanto alla protezione umanitaria, oggetto del quarto motivo di doglianza, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, a di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (ex multis, Sez. I, n. 4455 del 23 febbraio 2018) e l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., sez. un., n. 29459 del 13 novembre 2019): ma tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dal Tribunale, che – come visto – ha ritenuto non credibile la versione fornita dall’interessato; cosicché non può essere ritenuto sussistente alcun pericolo di trattamenti inumani; inoltre, il Tribunale ha anche verificato l’insussistenza di una situazione generalizzata di pericolo nel paese di origine, spingendo il suo sindacato ben oltre la generica prospettazione dell’interessato, sulla base di documentazione proveniente da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, presa in considerazione d’ufficio, giungendo ad accertare che egli non presenta profili di vulnerabilità nel suo paese di origine;
– che, dunque, il ricorrente a null’altro mira che a riprodurre il giudizio sul fatto;
– che, in definitiva, sotto il velo della denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale, il ricorrente ha in realtà inteso rimettere inammissibilmente in discussione l’accertamento di merito svolto dal Tribunale;
– che le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese liquidate a debito.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021