Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35056 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA PAOLA – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32505-2020 proposto da:

GRUPPO ZERNIKE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, S.L., elettivamente domiciliati in ROMA, V. DEL TRITONE, 169, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CARTELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI MEDRI;

– ricorrenti –

contro

ARREDO INOX SRL, C.A., PEGO S.R.L.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1658/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 23/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Vella Paola;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Celeste che, visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte “confermi il Tribunale di Bologna Sezione specializzata delle imprese – come giudice territorialmente competente, con le conseguenze di legge”.

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, pronunciandosi sulle domande proposte da Gruppo Zernike S.r.l. e S.L. contro Arredo Inox S.r.l. e C.A., con chiamata in causa del terzo Pego S.r.l., per l’accertamento della liceità delle condotte contestate dai convenuti (stante l’assenza di qualsivoglia contraffazione dei brevetti e marchi in titolarità del C. e in uso alla Arredo Inox, e di qualsivoglia profilo di concorrenza sleale), la dichiarazione di nullità dei brevetti e marchi in titolarità del C. (domanda poi rinunciata in corso di causa) e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da concorrenza sleale e pregiudizio all’immagine commerciale (anche per i sequestri penali subiti nel 2017 presso la fiera Imeat di Modena), e sulle domande riconvenzionali (subordinate rispetto alle eccezioni di incompetenza e litispendenza) di accertamento della validità dei brevetti C. e della loro violazione da parte di Gruppo Zernike, nonché di inibitoria e condanna al risarcimento dei danni da contraffazione o violazione dei brevetti, modelli di utilità, disegni industriali e marchi in questione, ha declinato la propria competenza in favore della competenza dell’omonima sezione del Tribunale di Catanzaro (che peraltro nel 2018 l’aveva già a sua volta declinata in favore del Tribunale di Bologna o Venezia, con riguardo alle domande cautelari proposte da C. e Arredo Inox contro Gruppo Zernike);

1.1. avverso detta pronuncia Gruppo Zernike S.r.l. e S.L. hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c., lamentando l’erronea applicazione dell’art. 120, nn. 3, del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 6 e 6-bis (Codice della proprietà industriale, di seguito c.p.i.) e chiedendo la dichiarazione di competenza del Tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa, con prosecuzione del giudizio dinanzi ad esso;

1.2. la Procura generale ha concluso per la fondatezza del ricorso, non avendo il tribunale felsineo applicato correttamente l’art. 120 c.p.i., in particolare trascurando la portata precettiva del comma 6.

CONSIDERATO

che:

2. il ricorso è meritevole di accoglimento;

2.1. il giudice a quo, dopo aver rilevato che “e’ pacifico che C.A. abbia – in tutte le domande di brevetto, modelli di utilità e disegni – eletto domicilio a Soverato, ricadente nel circondario della Sezione Specializzata Imprese di Catanzaro”, ha fatto applicazione dell’art. 120 c.p.c. osservando che, “in base al tenore letterale del comma 3 (…) l’indicazione di domicilio compiuta nella domanda di brevetto radichi in via esclusiva la competenza e la giurisdizione”, e che “il successivo comma 6 bis estende l’efficacia del foro esclusivo alle domande di accertamento negativo della contraffazione, anche se proposte in via cautelare”; a tal fine ha richiamato la “giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto sui primi tre fori elencati dall’art. 120 c.p.c., comma 2, nelle aloni in materia di proprietà industriale”, regola ritenuta “applicabile, in combinato disposto con il comma 6 bis del medesimo articolo, a tutte le adoni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione (Cass., sei. VI-1, ord. 11.6.2019, n. 15263)”; ha quindi ritenuto competente la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Catanzaro, anche sulle restanti domande connesse a quella brevettuale, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 (Cass. 14171/2019, 21776/2016);

3. il tribunale felsineo ha dunque declinato la propria competenza sulla domanda di accertamento negativo della contraffazione di brevetti e marchi e di concorrenza sleale, affermando che il foro del domicilio eletto nella domanda di registrazione del brevetto varrebbe come foro esclusivo, ai fini della competenza territoriale, con prevalenza sugli altri criteri di determinazione del forum rei, ai sensi dell’art. 120 c.p.i., comma 3, applicabile, in combinato disposto con il successivo comma 6 bis, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione;

3.1. sennonché, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto vale solo in relazione ai primi tre fori (residenza, domicilio, dimora del convenuto) elencati nell’art. 120 c.p.i., comma 2 (Cass. 15623/2019), mentre non va trascurato il foro concorrente previsto dal successivo comma 6, a norma del quale “le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”, idoneo a radicare la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o concorrenza sleale, nella specie pacificamente avvenuti anche a Modena, nel distretto della Corte di appello di Bologna in cui si trova la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna.

4. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa, previa riassunzione nei termini di legge, anche per la statuizione sulle spese processuali di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa, ove andrà riassunto nei termini di legge, anche per la statuizione sulle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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