Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35058 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13538/2019 proposto da:

***** S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI RIZZO, che la rappresenta difende;

– ricorrente –

contro

V.D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA, 121, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BIONDI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1215/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/02/2019 R.G.N. 1995/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 1215 del 2019, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del reclamo proposto ed in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato a V.D.C. dalla società ***** s.r.l., ordinandone la reintegra nel posto di lavoro e condannando la società reclamata al risarcimento del danno in favore del lavoratore, commisurato in 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del recesso al saldo;

in particolare, la Corte, condividendo le conclusioni del primo giudice circa la inapplicabilità al ricorrente del termine lungo di 300 giorni previsto dal CCNL per inerzia del lavoratore in ordine agli oneri di comunicazione previsti dall’art. 125 del medesimo contratto, ha ritenuto, invece, di accogliere le deduzioni di parte reclamante circa la computabilità dei giorni del 5 marzo (data di ricovero del V. dopo le quattro del mattino per infarto acuto del miocardio) e 12 novembre 2016 escludendole dal calcolo finalizzato al comporto;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la ***** s.r.l., affidandolo a tre motivi, diversamente articolati;

resiste, con controricorso, V.D.C..

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2110 c.c., D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 2 e 9, artt. 73, 76 e 77 CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata dell’8.4.2013 con riguardo all’esclusione del computo quale primo giorno di malattia del 5 marzo 2016;

con il secondo motivo, si allega l’omesso esame circa un fatto controverso decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per non aver la Corte valutato che era stata rinnovata l’intimazione di licenziamento con lettera raccomandata del 14/11/2016;

con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2110 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 7 e 4, per non essere stato computato come 141 giorno quello del 12/11/2016;

il primo motivo non può trovare accoglimento;

giova evidenziare, al riguardo, come parte ricorrente, nel veicolare la propria censura per il tramite dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in realtà miri ad una diversa valutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità, con riguardo alla qualificazione del giorno 5 marzo quale primo giorno di malattia, da escludersi, secondo la Corte, dal computo ai fini del comporto;

in particolare, la Corte ha evidenziato come in quel giorno il V. avesse offerto la propria prestazione lavorativa fino alle 4,00 del mattino – quando era stato ricoverato per infarto acuto del miocardio – smontando a quell’ora dal turno iniziato alle 22,00 della sera precedente;

nel rilevare come, ai sensi dell’art. 125 del CCNL il lavoratore abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a 240 giorni di malattia nell’arco dell’anno solare, la Corte ha sottolineato come la locuzione “giorni di malattia” dovesse essere intesa in senso strettamente fenomenologico e naturalistico, talché, il giorno di malattia, per essere considerato tale, doveva essere interamente coperto dall’assenza per malattia mentre il V. aveva prestato la propria attività lavorativa dalle 00,00 alle 4,00 del mattino restando irrilevante in questo contesto il concetto giuridico di turno per assumere, invece, rilievo il concetto di giorno in senso concreto e naturalistico;

le relative norme del contratto collettivo, invocate da parte ricorrente, non risultano riprodotte in ricorso;

tale valutazione, immune da vizi logici, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità non censurandosi, invero, una violazione delle norme indicate in rubrica, e, in particolare, dell’art. 2110 c.c., ovvero dell’art. 125 CCNL, bensì chiedendosi una diversa ricostruzione fattuale: avrebbe potuto ipotizzarsi un vizio di sussunzione qualora fosse stata per esempio in discussione una disposizione contrattuale inerente alle modalità di computo del lavoro espletato di notte ma non compare alcuna questione su tale aspetto, ovvero, in generale, sulla disposizione di cui all’art. 125 del CCNL – peraltro non riportato da parte ricorrente nel suo contenuto testuale – che stabilisce in 240 giorni i limiti del comporto;

in tale guisa, allora, la valutazione del lavoro espletato di notte come da computarsi per escludere il godimento della malattia è questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità;

il secondo motivo è inammissibile;

in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado, da cui emergerebbe il rinnovo dell’intimazione di licenziamento con lettera raccomandata, va rilevato che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017), circostanza sicuramente non ricorrente nel caso di specie avendo invece la Corte esaminato e motivato anche in ordine al dedotto successivo invio di altra raccomandata finalizzata al licenziamento;

proprio con riguardo a tale ultimo profilo, il giudice di secondo grado ha ritenuto la parziale sovrapponibilità del proprio iter decisorio relativo al giorno 5, rispetto a quanto affermato con riguardo alla giornata del 12 novembre, nella quale era stato inviato il provvedimento di recesso unilaterale alle ore 14,03 con inserimento della giornata ancora in corso nel computo;

correttamente ha osservato la Corte che la giornata non conclusa non poteva essere calcolata dovendosi attendere lo spirare in senso naturalistico del giorno per ritenerla compiuta: irrilevante ha, quindi, ritenuto il concetto di turno e di ambito orario al quale il lavoratore poteva essere presumibilmente addetto;

il giudice di secondo grado ha anche congruamente reputato irrilevante il fatto che la comunicazione di recesso, notificata inizialmente a mezzo telegramma, fosse stata inviata quando la data non era ancora spirata e, cioè, il 12.11.2016 alle ore 14,03, poiché il lavoratore è poi risultato effettivamente assente dal lavoro sino alla data del 13.11.2016, così come preannunziato con l’ultimo certificato di malattia del medico curante;

conformandosi alle statuizioni del Supremo Collegio (cfr., sul punto, SU n. 12568 del 22.05.2018), la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza al pari della formale manifestazione di volontà di recedere dal contratto di lavoro espressa con successiva lettera raccomandata ricevuta dal lavoratore il 15.11.2016, atteso che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi secondo equità è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 c.c., comma 2: il carattere della norma, letta in combinato disposto con l’art. 1418 c.c., impone tale soluzione (così ex plurimis, Cass. n. 24525 del 2014; Cass. 1404 del 2012 secondo l’interpretazione della natura dell’art. 2110 c.c., comma 2, offerta da SU n. 2072 del 1980);

alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, quindi, essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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