LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4877/2017 proposto da:
C.S., A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.
G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato DINO DEI ROSSI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
C.N.R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 333/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/09/2016 R.G.N. 252/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che con sentenza n. 333/2016, pubblicata in data 30 settembre 2016, la Corte di appello di Genova, in accoglimento dell’impugnazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha respinto le domande proposte da C.S. e da A.M. per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità di servizio maturata sulla base dei rapporti di lavoro a termine anteriori al loro inquadramento in ruolo a tempo indeterminato alle dipendenze del C.N.R. mediante stabilizzazione ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519;
– che avverso detta sentenza gli stessi hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito il C.N.R. con controricorso;
– che i ricorrenti hanno depositato memoria;
rilevato:
che con il primo motivo i ricorrenti deducono il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla clausola n. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 70/1999/CE, avendo la Corte di appello erroneamente interpretato e applicato la nozione di “ragioni oggettive”, che precludono l’attuazione del principio di non discriminazione, in quanto tali ragioni, alla stregua degli orientamenti della giurisprudenza comunitaria, riguardano la sfera comparativa dell’attività concretamente svolta dal lavoratore a tempo determinato e a tempo indeterminato e non possono investire – come invece affermato nella sentenza impugnata – i requisiti a monte di ingresso nelle due tipologie di lavoro precario e di ruolo;
– che con il secondo motivo, svolto in subordine al primo, viene nuovamente dedotta, sotto altro e diverso profilo, la violazione e falsa applicazione della clausola n. 4, avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto che, nel caso di accoglimento della domanda dei ricorrenti, si sarebbe creata una disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti assunti dopo una selezione concorsuale, sul rilievo “che l’anzianità pregressa sarebbe valutata per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato mediante pubblico concorso ai soli fini di poter accedere alla selezione pubblica”;
osservato:
che il primo motivo è fondato;
– che questa Corte ha già esaminato la questione inerente il riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base di contratti a termine dei dipendenti C.N.R. e di altri enti di ricerca, affermando il principio di diritto, al quale si intende ora dare continuità, secondo il quale “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex L. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l’ordinanza impugnata, che aveva riconosciuto un quinquennio di anzianità pre-ruolo ad una lavoratrice assunta dal CNR a seguito di procedura di stabilizzazione, avendo accertato che le mansioni svolte, sia prima che dopo il collocamento in ruolo, erano state sempre quelle di ricercatore, ancorché le prime svolte in una fase formativa)”: Cass. n. 27950/2017; conformi n. 7118/2018, n. 3473/2019, n. 6146/2019, n. 15232/2020;
– che la fondatezza del primo motivo esime dalla trattazione del secondo, espressamente proposto in via subordinata;
ritenuto:
pertanto che, accolto il primo motivo di ricorso, l’impugnata sentenza n. 333/2016 della Corte di appello di Genova deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021