LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15192/2018 proposto da:
M.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO TONTI;
– ricorrente –
contro
MONTEFELTRO FORAGGI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO VENTURINI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 934/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 23/11/2017 R.G.N. 248/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 25 novembre 2017 confermò la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da M.K. nei confronti della Montefeltro Foraggi s.r.l. intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento disposto in data 15 aprile 2009.
ti lavoratore era stato assunto con qualifica di operaio di quarto livello c.c.n.l. industria alimentare quale addetto ai reparti di macinazione e disidratazione dei foraggi, messa a punto e riparazione di macchine ed impianti di lavorazione. In seguito ad evento infortunistico occorso sul lavoro, era stato giudicato parzialmente idoneo alle mansioni a lui ascritte, con riferimento alla guida dei mezzi per la movimentazione dei foraggi ed alla pulizia del piazzale. L’azienda, anche in seguito alla mancata accettazione del lavoratore al quale era stata proposta la stipula di un contratto di lavoro part-time per le sole mansioni alle quali era stato ritenuto idoneo, aveva risolto il rapporto.
La Corte territoriale, con detta sentenza, giudicò legittimo il recesso.
2. Proposto ricorso per cassazione dal lavoratore soccombente, questa Corte, con sentenza n. 618 del 2017, ha cassato la decisione impugnata, rilevando che la stessa si fondava su di un orientamento giurisprudenziale che, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sostanzialmente condizionava l’onere del datore di lavoro di provare l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, “a che lo stesso lavoratore-attore collaborasse con il convenuto nell’accertamento di un possibile reimpiego, indicando gli altri posti in cui potrebbe essere utilmente riallocato”. Si trattava, però, di un orientamento oggetto di rimeditazione (a partire da Cass. n. 5592 del 2016 ed oramai consolidato), per cui, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di “repechage” del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i suddetti oneri.
Pertanto questa Corte, con la pronuncia citata, ha disposto il rinvio affinché il giudice del merito si uniformasse a quanto statuito.
3. La Corte d’Appello di L’Aquila, in sede di rinvio, con sentenza del 23 novembre 2017, ha respinto “il ricorso in riassunzione” del M., confermando la decisione del primo giudice che aveva già ritenuto legittimo il licenziamento. Riesaminando il caso alla luce di quanto ritenuto da Cass. n. 618 del 2017, la Corte territoriale ha ritenuto “assolto l’obbligo del repechage da parte del datore di lavoro” e che tale assunto non potesse dirsi superato “dalla circostanza che la società dopo il licenziamento ha provveduto alla assunzione di nuovo personale da destinare a due nuove unità locali, atteso il notevole lasso di tempo intercorso dal provvedimento espulsivo e cioè un anno rispetto alla apertura dello stabilimento di ***** e quasi tre anni rispetto a quello di *****”.
4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un motivo, articolato in una duplice censura; ha resistito con controricorso la società.
5. Il Procuratore Generale, con la memoria D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8 bis, inserito nella L. di Conv. n. 176 del 2020, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. La società ha comunicato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”; per un verso si reputa “insufficiente la valutazione del giudice adito”, che avrebbe ignorato “come risulti documentalmente provato che il datore di lavoro apriva altre due unità locali” dove assumeva altri operai; per altro verso si sostiene che “la Montefeltro Foraggi non forniva prova alcuna della impossibilità di utilizzare il dipendente in un ruolo compatibile con lo stato di salute dello stesso”.
2. Le doglianze, per come formulate, sono inammissibili.
Oltre a denunciare vizi motivazionali, non più sindacabili nel vigore dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, così come rigorosamente interpretato dalle SS.UU. di questa Corte (sent. nn. 8053 e 8054 del 2014), peraltro facendo riferimento nella rubrica al tenore della precedente formulazione della disposizione, le censure nella sostanza propongono una diversa valutazione della vicenda storica rispetto a quella operata dai giudici del merito, invocando un sindacato sul fatto inibito a questa Corte di legittimità.
Il ricorrente ignora, poi, che la sentenza impugnata ha anche specificamente preso in considerazione l’assunzione di altri operai, per cui non ha affatto omesso l’esame di un fatto decisivo, ma ha considerato plausibilmente la circostanza non rilevante in ragione del tempo trascorso rispetto al momento del licenziamento.
3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021