Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35065 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11936-2016 proposto da:

L.R.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER n. 36, presso lo studio dell’avvocato SIMONA GHIONNI, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE SALVATORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7475/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2015 R.G.N. 6335/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma, giudice in sede di rinvio, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da L.R.M.T. volta ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata quale assistente amministrativa presso l’ente di provenienza a seguito del trasferimento, previsto dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, dall’Ente locale ai ruoli dello Stato, con ogni consequenziale statuizione;

2. la Corte territoriale, richiamava la sentenza rescindente n. 16738/2012 resa inter partes, ove la Corte di legittimità aveva ricostruito gli interventi della giurisprudenza Europea e nazionale sulla questione concernente il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliare (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, demandando al giudice del rinvio l’indagine in concreto circa la sussistenza di un peggioramento retributivo alla stregua dei criteri di comparazione individuati nella decisione rescindente;

3. evidenziava che il ricorso introduttivo era stato incentrato sulle previsioni contenute nella L. n. 124 del 1999, art. 8 e sulla denunciata illegittimità del D.M. 5 aprile 2001, art. 3 di recepimento dell’accordo siglato il 20/07/2000 senza alcuna deduzione specifica con riferimento al peggioramento retributivo sostanziale o sui criteri di valutazione dello stesso;

4. rilevava che, sulla base di quanto documentalmente provato in atti e non contestato in corso di giudizio, il ricorrente non aveva subito alcun pregiudizio retributivo avendo continuato a percepire uno stipendio complessivo pari a quello già in godimento prima del trasferimento presso i ruoli dello Stato;

5. riteneva che il confronto tra le due retribuzioni (ante e post trasferimento) dovesse essere effettuato avendo riguardo alla retribuzione globale all’atto del trasferimento e che non rilevassero eventuali futuri incrementi stipendiali;

6. statuiva che nessun incremento o miglioramento retributivo o di altre condizioni lavorative fosse attribuibile sulla base della direttiva 77/187/CEE e che nessuna pretesa ad ottenere il migliore trattamento riservato al personale della scuola proposta dalla ricorrente potesse essere tutelata, essendo lo scopo della direttiva solo quello di evitare un peggioramento sostanziale alle condizioni del lavoratore a seguito del trasferimento d’impresa e non quello di garantire un miglioramento retributivo;

7. riteneva, altresì, che non potesse rivendicarsi l’applicazione di una retribuzione maggiore sulla base dell’anzianità effettivamente maturata;

8. ricorre per la cassazione della sentenza la lavoratrice con tre motivi;

9. il MIUR ha resistito con regolare controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, come interpretato della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, in relazione all’art. 117 Cost., comma 1, all’art. 6 n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con le decisioni del 7 giugno 2011, del 11 dicembre 2012 n. 52888 e del 14 gennaio 2014, ed agli artt. 46, 47, 53 n. 3, della Carta Fondamentale dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7/12/2000 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

sostiene che la Corte territoriale avrebbe violato il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la decisione n. 28507/2005 e ribadito da Cass. n. 14087 del 2009, secondo il quale le norme contenute nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo hanno immediata rilevanza nell’ordinamento interno;

assume che, erroneamente, la Corte d’appello non ha considerato che, in caso di contrasto di una norma nazionale con la CEDU, si impone al giudice nazionale di disapplicare la prima facendo diretta applicazione della Convenzione, così disattendendo il suddetto principio;

rileva che la Corte territoriale ha escluso che fosse intervenuto un peggioramento retributivo sostanziale senza esaminare la conformità della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, rispetto alla CEDU e alla Carta di Nizza, che avrebbe dovuto indurre a disapplicare la norma nazionale in contrasto;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, dell’art. 2122 c.c. e della direttiva 77/187/CEE in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere applicabile la disciplina della direttiva 77/187 e quella generale dell’art. 2122 c.c., in luogo di quella speciale della L. n. 124 del 1999, art. 8, avendo il legislatore, “senza ombra di dubbio”, voluto conservare per il lavoratore transitato ai sensi della predetta legge l’anzianità di servizio maturata presso l’Ente di provenienza, a qualsiasi fine;

3. con il terzo motivo la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 8, come interpretato della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, con riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, art. 6 n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con le decisioni del 7 giugno 2011, del 11 dicembre 2012 n. 52888 e del 14 gennaio 2014, ed artt. 46, 47, 53 n. 3, della Carta Fondamentale dell’Unione Europea;

rileva che la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della norma di interpretazione autentica prima della diversa pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’Uomo del 7 giugno 2011;

4. i suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione;

gli stessi non sono fondati in ragione dei principi già enunciati da questa Corte (si v., tra le molte, Cass. n. 14892/2020) nel respingere analoghi ricorsi.

4.1. l’art. 6, paragrafo 3, TUE non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, perché un problema di rispetto dei principi generali dell’Unione Europea si può porre solo nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto dell’Unione stessa, con la conseguenza che, una volta applicata la direttiva 1977/187/CEE nei termini indicati dalla sentenza CGUE 6.9.2011, Scattolon, ogni contrasto risulta superato;

l’obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del TFUE, viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa Europea, perché sulla questione stessa la Corte si è già pronunciata o anche in ragione dell’evidenza dell’interpretazione (punto 38 della cit. Cass. n. 14892/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata);

le sentenze della Corte EDU successive a quella del 7 giugno 2011, Agrati, non hanno innovato il quadro della vicenda già apprezzato da questa Corte, che ha costantemente ritenuto (cfr. fra le tante Cass. n. 7859/2019, Cass. n. 4437/2019, Cass. n. 3016/2018) non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa di interpretazione autentica, rilevando che il giudice delle leggi, affermata la propria competenza a compiere la valutazione, ha già ritenuto sussistenti imperativi motivi di interesse generale che, secondo la stessa Corte di Strasburgo, permettono al legislatore di intervenire sul processo in corso;

le deduzioni della ricorrente che insiste nel sollecitare in primis l’esercizio del potere di disapplicazione e, in via subordinata, una nuova rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, svolgono considerazioni che non inseriscono elementi di novità né giustificano un ripensamento degli orientamenti già espressi da questa Corte;

quanto alla necessità di disapplicare la legge di interpretazione autentica, in ragione della violazione degli artt. 47 e 52 della CDFUE, la ricorrente non considera che il punto 84 della sentenza 6.9.2011 in causa c-108/10, ha ritenuto assorbita la questione dell’ipotizzata violazione dell’art. 47 in ragione del principio, affermato esplicitamente in altre pronunce della Corte di Giustizia, secondo cui ai sensi dell’art. 51 della Carta, il collegamento con il diritto dell’Unione dell’atto di diritto interno contestato richiede non solo che la misura nazionale ricada in un settore nel quale l’Unione è competente, ma anche che la stessa incida direttamente sulla normativa Eurounitaria e si ponga in contrasto con gli obiettivi che questa persegue;

e’ stato, pertanto, evidenziato che i diritti fondamentali dell’Unione non possono essere applicati ad una normativa nazionale qualora, in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale, le disposizioni dell’Unione non pongono alcun obbligo specifico agli Stati membri (Corte di Giustizia 16.7.2020 in causa C – 686/18 punti da 52 a 54 e la giurisprudenza ivi richiamata; negli stessi termini Corte di Giustizia 4.6.2020 in causa C – 32/20 punti da 25 a 27);

con la sentenza Scattolon la Corte ha chiarito che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati per effetto del trasferimento in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive, sicché il collegamento con il diritto dell’Unione, da intendere nei termini precisati nei punti che precedono, opera solo a fronte di disposizioni che si pongano in contrasto con l’obiettivo della direttiva e, quanto alle condizioni di lavoro e al trattamento retributivo, non è più predicabile qualora, come è stato verificato nella fattispecie, l’irriducibilità sia garantita e l’operatività dei principi della Carta venga invocata per ottenere un effetto finale che esula dalle tutele assicurate dal diritto dell’Unione;

analogamente il Collegio, nel ribadire l’orientamento consolidato già espresso, non ritiene che le pronunce della Corte EDU costituiscano una sopravvenienza idonea a giustificare l’attivazione del procedimento incidentale di legittimità costituzionale in relazione ad una norma di legge la cui legittimità è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale in più pronunce (Corte Cost. nn. 234 e 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009);

d’altro canto, non risponde neppure al vero che al personale ATA interessato dal trasferimento di attività sarebbe stato assicurato un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei dipendenti pubblici dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e dall’art. 2112 c.c. perché, al contrario, anche in relazione ad altri trasferimenti questa Corte ha affermato che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall’altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore;

muovendo da detta premessa si è evidenziato che l’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass. S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007);

l’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest’ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass. S.U. n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. fra le più recenti Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019);

corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell’assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell’ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell’amministrazione (cfr. fra le tante Cass. n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017; Cass. n. 3865/2012);

4.2. la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di tali principi e, con accertamento di merito non adeguatamente contestato ha affermato che nessuna prova emergeva a sostegno di un peggioramento retributivo sostanziale, secondo i principi indicati dalla sentenza rescindente, essendo a ciò irrilevante la documentazione offerta in sede di riassunzione e non indicando la ricorrente il trattamento effettivamente percepito nell’Amministrazione di destinazione;

ed infatti, un peggioramento ‘sostanziale’, impedito dalla tutela che la direttiva Eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d’impresa, è ravvisabile solo qualora, all’esito della comparazione globale, emerga una diminuzione ‘certà del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non possono essere apprezzati gli importi, che se pure occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il “normale” corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest’ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata;

5. il ricorso, in via conclusiva, deve essere rigettato;

6. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del MIUR, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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