Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35066 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15965-2016 proposto da:

P.S., B.A., M.C., R.E., S.F., T.C., T.A., tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI N. 24 presso lo studio dell’avocato MARIA STEFANIA MASINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO NESPOR;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 369/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/03/2016 R.G.N. 362/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Milano, quale giudice in sede di rinvio, rigettava il ricorso proposto da P.S., R.E., B.A., T.A., S.F., M.C., T.C., appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), con riforma della sentenza del Tribunale di primo grado che aveva dichiarato il diritto degli stessi la L. n. 124 del 1999,, ex art. 8 comma 2, al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza, ed aveva condannando, di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal gennaio 2000;

2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, premetteva che la sentenza rescindente n. 7297/2013, con la quale era stata cassata la sent. n. 572/2008 della stessa Corte milanese che aveva rigettato le domande, aveva demandato al giudice del rinvio la sola verifica nel caso di specie della sussistenza di un peggioramento retributivo sostanziale dovuto al trasferimento dei lavoratori dagli Enti locali di provenienza ai ruoli dello Stato ed aveva precisato che il confronto doveva essere globale, cioè non limitato ad uno specifico istituto, e che non potevano assumere rilievo eventuali disparità di trattamento con i lavoratori già in servizio presso il cessionario;

3. ricordato, poi, quanto stabilito della sentenza Scattolon nel procedimento C108/10 e la giurisprudenza della Corte di legittimità, riteneva che non fosse possibile né disapplicare la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, né trasmettere gli atti alla CGUE ovvero alla Corte Costituzionale in quanto rispetto a tali questioni si era già pronunciata la Corte di legittimità in sede rescindente, che anzi aveva imposto al giudice del rinvio di applicare la norma nazionale in conformità al diritto comunitario ed in particolare alle disposizioni della direttiva 77/187/CEE, secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia nel procedimento Scattolon;

4. rilevava, altresì, che la Corte Costituzionale si era già espressa sulla questione di legittimità della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, ritenendo che non vi fosse alcuna violazione costituzionale (Corte Cost., sent. n. 311 del 2009);

5. considerava irrilevante il documento datato 12.03.2013 della rappresentanza d’Italia presso il Consiglio d’Europa ove si stabiliva che la giurisprudenza interna maggioritaria riteneva di non dare applicazione alla disposizione di interpretazione autentica introdotta dalla L. n. 266 del 2005 in quanto tale documento non poteva per natura ed effetti abrogare la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218;

4. statuiva che le pretese attoree non rispondevano ai criteri stabiliti dal giudice del rinvio in quanto i ricorrenti avevano lamentato che il trattamento economico complessivo loro riconosciuto all’atto del passaggio all’amministrazione statale non fosse corrispondente all’effettiva anzianità maturata presso l’ente di provenienza e, nel contempo, fosse anzi inferiore a quello percepito dai dipendenti ATA che avevano prestato la loro attività presso lo Stato, con medesima qualifica e mansione (dolendosi, in sostanza, del mancato incremento retributivo conseguente all’applicazione del principio della temporizzazione, raffrontato il trattamento economico riconosciutogli dal MIUR rispetto a quello del personale con pari anzianità);

riteneva che l’indicata circostanza non fosse inclusa nella tutela fornita dalla direttiva 77/187 CEE;

5. considerava, altresì, irrilevante la deduzione in base alla quale il trattamento riconosciuto ai lavoratori transitati dai ruoli dell’ente a quelli dello stato risultava inferiore rispetto a quello percepito dai dipendenti ATA che prestavano interrottamente la propria attività presso lo Stato;

affermava che i ricorrenti, in primo grado, non avevano dedotto di aver subito un peggioramento economico riconducibile al mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa;

né le deduzioni svolte, concernenti la perdita di alcuni elementi accessori della retribuzione potevano assumere rilievo, in quanto gli stessi non erano connessi all’anzianità di servizio, causa petendi dell’azione, e non era stato esposto che la loro perdita avesse dato luogo ad un complessivo peggioramento del trattamento economico dei lavoratori presso il MIUR, peggioramento smentito dalla documentazione prodotta dagli stessi lavoratori in primo grado, che attestava la piena conservazione dell’importo complessivo delle retribuzioni percepite dai ricorrenti presso gli enti locali;

6. in sede di riassunzione, i lavoratori avevano altresì dedotto che la determinazione dell’anzianità convenzionale andava effettuata sulla base del trattamento complessivo percepito nel 1999, comprensivo anche dei premi, dell’indennità di rischio, dei buoni pasto e di tutte le altre indennità previste nel Comparto Enti locali, ove percepite nel 1999;

anche tale istanza era disattesa dalla Corte d’appello, in quanto con la stessa non era stato prospettato alcun complessivo peggioramento della retribuzione percepita prima dell’inserimento nei ruoli ministeriali, chiedendosi, invece, il riconoscimento di un incremento retributivo rispetto a quello riconosciuto ai lavoratori nel passaggio al MIUR, il che esulava dalla causa petendi;

7. per la cassazione della sentenza di appello ricorrono P.S., R.E., B.A., T.A., S.F., M.C., T.C., prospettando tre motivi di ricorso;

8. il MIUR resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 384 c.p.c.;

addebitano alla sentenza impugnata di aver disatteso il principio di diritto enunciato nella pronuncia rescindente che aveva prescritto che “la decisione della presente controversia deve avvenire sulla base della suindicata interpretazione della normativa nazionale orientata dal diritto Europeo”, ordinando al giudice del rinvio di “verificare, in concreto, il rispetto della normativa come interpretata dalla Corte di giustizia Europea” attribuendosi il compito di valutare il contenuto delle domande di primo grado e delle relative deduzioni e poi stabilendo che le stesse non consentivano di dare corso alle indicazioni della Corte di cassazione;

assumono che il giudice del rinvio avrebbe dovuto effettuare l’accertamento richiesto dalla sentenza rescindente e non limitarsi a valorizzare il contenuto dell’originaria domanda, perché se quest’ultimo fosse stato rilevante e decisivo ai fini di causa, la Corte di cassazione non avrebbe disposto l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello, operando in questo modo una inammissibile ‘riformà della sentenza di rinvio ed escludendo il diritto dei ricorrenti di ottenere quell’accertamento in merito alla sussistenza di un peggioramento sostanziale della retribuzione a seguito del trasferimento, che la Corte remittente e la CGUE avevano ritenuto dovuto;

2. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 384 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, errata e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio;

assumono che la Corte territoriale avrebbe ignorato il fatto processuale costituito dalla domanda proposta dai ricorrenti;

questi ultimi avevano proposto ricorso senza poter immaginare gli sviluppi seguiti alla sentenza CGUE, e comunque avevano dedotto di aver subito un peggioramento retributivo in ragione della riduzione di anzianità: da ciò era conseguito l’accoglimento del ricorso per cassazione con rinvio alla Corte d’appello;

3. con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 10 Cost., comma 1, e art. 117 Cost., comma 1, in riferimento all’art. 6 della CEDU;

sostengono che la sentenza impugnata, adottando un’interpretazione restrittiva delle domande proposte in primo grado, avrebbe violato il principio del giusto processo sancito dall’art. 6 CEDU;

ricordano la peculiarità della vicenda, iniziata nel 2004, nel corso della quale era intervenuta legge di interpretazione autentica e sentenza della CGUE, che avevano modificato il diritto applicabile, introducendo la necessità di un ulteriore approfondimento;

4. i suddetti motivi, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili;

5. in primo luogo, va osservato che è inammissibile sollecitare una revisione del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente;

5.1. quest’ultima, intervenuta dopo l’intervento della Corte di Giustizia e della Corte E.D.U. (la sentenza Cass., n. 7297 del 2013, è stata pubblicata il 22 marzo 2013, successivamente alla pubblicazione della sentenza Agrati ed altri contro Italia del 7 giugno 2011, della quale si dà conto nella motivazione): – ha ribadito l’efficacia retroattiva della L. n. 266 del 2005, art. 1; – ha richiamato i quattro interventi del Giudice delle leggi, che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica; – ha ritenuto che il complesso normativo fosse, appunto, costituito dalle L. n. 124 del 1999 e L. n. 266 del 2005 e che, sulla base del diritto Eurounitario, come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, la domanda potesse trovare accoglimento solo nell’ipotesi di accertato peggioramento retributivo sostanziale;

5.2. a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tenere conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (cfr. fra le tante Cass. n. 11290/1999; Cass. n. 16518/2004; Cass. n. 23169/2006; Cass. n. 17353/2010; Cass. n. 1995/2015).

5.3. dall’irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dalla regula iuris in precedenza enunciata, perché l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 17353/2010 e Cass. n. 20981/2015), viene meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens (cfr. fra le tante Cass. n. 20128/2013; Cass. n. 13873/2012; Cass. n. 1.7442/2006);

5.4. tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perché il quadro normativo è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla sentenza rescindente, che ha con chiarezza indicato i limiti del giudizio di rinvio, subordinando l’accoglimento dell’originaria domanda all’esito dell’accertamento di fatto, effettuato dalla Corte territoriale in termini negativi per gli originari ricorrenti;

6. tanto premesso, osserva il Collegio che il richiamo alla causa petendi della domanda è stato fatto dalla Corte d’appello, non già per sostenere l’erroneità del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, bensì per evidenziare, da un lato, che una diminuzione della retribuzione, rilevante ai fini dell’accertamento richiesto, non era mai stata allegata dagli originari ricorrenti né con l’atto introduttivo del giudizio né con il ricorso in riassunzione, dall’altro che il peggioramento non poteva essere desunto dalla comparazione con il trattamento retributivo che il personale ATA avrebbe percepito in caso di integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio;

7. questa Corte ha già evidenziato che la mancata decisione nel merito da parte del giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, pur in una situazione in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non vizia né pregiudica il giudizio di rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio, apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza dare corso ad alcuna attività istruttoria ulteriore (cfr., Cass., nn. 24932, 23257, 22610, 22517, 22516, 22515, 22514, 22012 e 22011 del 26 maggio 2015; il principio è stato poi ribadito con le ordinanze nn. 7980, 7566, 7311, 7056, 6604 del 2018).

8. diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, la Corte territoriale nella definizione della controversia ha tenuto conto dei principi affermati e dei criteri indicati nella sentenza rescindente ed ha compiuto l’accertamento demandato, rilevando innanzitutto che gli attuali ricorrenti non avevano mai dedotto, neppure in sede di riassunzione, di avere subito “un complessivo peggioramento del proprio trattamento retributivo, riconducibile al mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa” (…) “ciò in quanto l’esame da compiersi ai fini della presente decisione deve essere limitato all’assenza di peggioramenti (con esclusione, quindi, del mancato riconoscimento di sperati vantaggi) della posizione economica” (pagg. 18 e 19 della sentenza di appello);

la Corte d’appello ha disatteso anche la deduzione, svolta in sede di riassunzione, relativa alle indennità di cui all’art. 3 dell’Accordo ARAN del 20 luglio 2000 in quanto ha rilevato, con statuizione che costituisce la ratio decidendi della decisione, che “viene con esse lamentato un mancato incremento (e non già un detrimento) della retribuzione, contrariamente ai principi enunciati dalla CGUE e dalla Corte di cassazione” (pag. 20 della sentenza);

9. il ricorso, nella parte in cui postula che la Corte territoriale avrebbe interpretato restrittivamente la domanda proposta in primo grado, non coglie pienamente la ratio della decisione, perché il giudice del rinvio ha esaminato la documentazione prodotta e le allegazioni delle parti come proposte anche in sede di riassunzione ed ha escluso il complessivo peggioramento retributivo;

la sentenza gravata non si è discostata dai principi di diritto richiamati nei punti che precedono e ribaditi da numerosi precedenti di questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 29936, 29935, 29782 del 2018), tenuto conto che il confronto non può essere limitato a singoli istituti e che l’accertamento, sebbene imposto dal diritto dell’Unione, deve essere effettuato dal giudice del merito sulla base delle prospettazioni delle parti;

10. si osserva, infine, che il richiamato art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, applicabile retione temporis in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22 marzo 2016, attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;

10.1. il motivo, quindi, è validamente formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 solo qualora il ricorrente indichi il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”;

10.2. le richiamate condizioni non ricorrono nella fattispecie, con conseguente inammissibilità della censura in quanto esula dall’ambito del vizio denunciato, atteso che la Corte d’appello ha preso in esame le domande introduttive del giudizio, ritenendole non fondate in mancanza di un complessivo peggioramento retributivo;

proprio le articolate vicende legislative e processuali hanno fatto assumere rilievo anche alle deduzioni formulate dai lavoratori in sede di riassunzione, ma le stesse sono state ritenute non fondate non risultando allegato un complessivo peggioramento retributivo;

11. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

12. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

13. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del MIUR, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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