LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28784/2017 R.G. proposto da:
Yaskawa Italia s.r.l. (già Motoman Robotics Italia s.r.l.
rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Coen e Davide Druda e con il primo elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, n. 4 per procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia n. 3448/04/16, depositata il 29.11.2016.
Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 29.9.2021 dal Consigliere Dott.ssa Castorina Rosaria Maria.
Udito il PG in persona del sostituto Dott. Mucci Roberto il quale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio.
OSSERVA Yaskawa Italia s.r.l (già Motoman Robotic Italia s.r.l.) impugnava l’avviso di accertamento emesso, per l’anno d’imposta 2006 ai fini Ires e Irap, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente di avere corrisposto dei compensi al prorpio amministratore e dipendente senza operare le ritenute di legge e di avere svolto prestazione di assistenza tecnica e garanzia per macchine industriali automatiche da essa stesse vendute, con la sostituzione integrale dell’apparecchiatura fornita o la sostituzione di componenti della stessa, senza dichiarare alcun corrispettivo, escludendoli dalla imputazione Iva e senza emettere, né conservare la relativa documentazione fiscale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso. L’Ufficio impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia, con sentenza n. 3448/04/16, depositata il 29.11.2016, accoglieva l’appello.
La CTR riteneva che la contribuente, operando sulla base dell’asserito obbligo di garanzia assunto con la cessione dei beni venduti, avesse in realtà svolto vere e proprie operazioni commerciali concretatesi in nuove vendirte sotto forma di cessione di altri beni, asseritamente difettosi.
Yaskawa Italia s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza, con sei motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cassazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Osserva la Corte che il citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 10, 12 e 13 prevedono: 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
12. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente…. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate..
Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020. Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.
Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”.
Il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art, 13, comma 1-quater, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021