LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA R. Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 27037/2015 R.G. proposti da:
G.L., rappresentata e difesa dall’avv. David Terracina, con domicilio eletto in Roma, via Latina n. 20 presso lo studio del difensore;
e da Sidernembro srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, F.S., rappresentate e difese dall’avv. Carlo Colapinto, con domicilio eletto in Roma, via Panama n. 74;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Equitalia Sud;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2071/14/15, depositata l’8 aprile 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Manzon Enrico.
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto da Sidernembro srl e dalle sue socie G.L. e F.S. avverso la sentenza n. 492/39/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005 e relativi atti della riscossione.
La CTR osservava in particolare che, pacificamente omessa nell’annualità fiscale de qua la presentazione della dichiarazione fiscale unica di periodo da parte della Sidernembro, essendo quindi stato emesso nei confronti della medesima società contribuente un avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 (ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55) mediante il quale si è induttivamente determinato il reddito d’impresa/il volume d’affari del periodo fiscale correlativo, conseguentemente emessi avvisi di accertamento nei confronti della G. e della F. loro presuntivamente imputando i redditi di capitale per gli utili accertati, tali atti impositivi dovevano considerarsi fondati, per un verso, nei confronti della società, in virtù degli elementi fattuali riscontrati dall’Ente impositore (in particolare vendita di un immobile di valore cospicuo), nell’assenza/per l’inadeguatezza di valide controprove al riguardo; per altro verso, nei confronti delle socie, in applicazione della presunzione, di origine giurisprudenziale, di distribuzione degli utili non dichiarati nelle società, quale pacificamente quella in questione, a “ristretta base” proprietaria.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione con distinti patrocinii dapprima G.L., successivamente la Sidernembro e F.S., deducendo rispettivamente due motivi.
Resiste con controricorsi l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
Va trattato in via pregiudiziale di rito il primo motivo del ricorso Sidernembro/ F., con il quale -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4- si denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di appello che lamentava il vizio motivazionale della sentenza appellata.
La censura è inammissibile e comunque infondata.
Va ribadito che “Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale.. non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte” (Cass. n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 – 01).
Va peraltro osservato che sul motivo di gravame in questione il giudice tributario di appello, pur con sintetica, ma inequivoca, motivazione, si è puntualmente espresso e che in ogni caso bisogna dal seguito all’ulteriore principio di diritto che “E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null’altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello.” (Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 21943 del 12/10/2020, Rv. 659364 – 01).
Con il primo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – G.L. lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, art. 39, comma 1, lett. d), poiché la Commissione tributaria regionale, appunto violando le disposizioni legislative evocate, non ha adeguatamente ponderato le presunzioni fatte valere dall’Ente impositore e le controprove che aveva offerto, con particolare al mancato incasso del ricavo, presuntivamente affermato nell’atto impositivo impugnato, della vendita di un immobile di valore cospicuo da parte della Sidernembro ad un compratore terzo, indi malamente applicato nei suoi confronti l’ulteriore presunzione -per ristretta base societaria- della percezione di utile non contabilizzato. Con il secondo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- la G. si duole della violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 47,84,86, a causa della mancata valutazione delle passività sociali al fine della determinazione -presuntiva- di detto utile non contabilizzato.
Con il secondo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – Sidernembro e F.S. denunciano la violazione/falsa applicazione degli artt. 2697,2909 c.c., poiché la CTR ha ritenuto fondati rispettivamente l’avviso di accertamento societario e quello -conseguente- diretto contro la socia su presunzioni, di conseguimento di un utile extra-bilancio e della sua distribuzione pro quota, non basate su elementi fattuali idonei ed anzi contrastati dalla stessa documentazione societaria utilizzata dall’Ente impositore a sostegno delle sue pretese.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.
Gli atti impositivi de quibus sono stati emessi, quello societario, in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, ossia a causa della mancata dichiarazione fiscale unica di periodo (2005), quelli collegati personali dei soci, sulla base della presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili extra-contabili nelle società a “ristretta base” proprietaria.
Quanto al primo, che senz’altro deve considerarsi “pregiudicante” rispetto ai secondi, l’agenzia fiscale quindi si è potuta avvalere della speciale metodologia induttiva prevista e disciplinata da dette disposizioni legislative e secondo il consolidato principio di diritto che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, bensì art. 41, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 -, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio” (Cass., n. 14930 del 15/06/2017, Rv. 644593 01).
Va peraltro notato che tutt’altro che “supersemplici” sono le presunzioni utilizzate dall’Ente impositore nel caso di specie, posto che in sede di verifica è stato accertato che nell’anno in questione Sidernembro ha venduto un immobile per una somma ingente, ciò emergendo da un atto pubblico notarile e dalla comunicazione annuale dell’IVA inviata dalla società medesima.
A controprova di tali precisi elementi probatori documentali, in parte confessorii, le ricorrenti hanno, del tutto contraddittoriamente, sia nella fase di merito che in questa sede, affermato, per un verso che il contratto de quo era simulato, per altro verso, che il corrispettivo non era stato pagato.
Il giudice tributario di appello, con valutazione di merito non ulteriormente sindacabile, ha rilevato che si tratta di mere affermazioni prive di supporto ulteriore e quindi inidonee ad inficiare l’efficacia probatoria degli elementi documentali posti a fondamento dell’avviso di accertamento in esame.
Quanto al secondo mezzo dedotto dalla G., ne va peraltro rilevata l’inammissibilità, per difetto di specificità (autosufficienza), in ordine al profilo della denunciata mancata valutazione da parte della CTR laziale delle componenti negative di reddito da scomputare dalla determinazione presuntiva della componente positiva derivante dalla vendita di detto immobile.
La ricorrente infatti non chiarisce in fatto come e dove le sue difese processuali possano indurre a ritenere che nel caso di specie si sia trattato della cessione di un bene idoneo a generare plusvalenza, quindi in relazione alla quale debba tenersi conto del suo costo fiscalmente riconosciuto, oppure di un bene idoneo a generare ricavi, con tutt’altra rideterminazione dei costi.
In ogni caso sul punto in questione vi è un accertamento di fatto insindacabile del giudice tributario di appello, laddove, considerando questa difesa, ha affermato che “Per quanto attiene alle immobilizzazioni ed alle perdite di esercizio, esse sono solo indicate ma mancano prove delle stesse, attraverso elementi che consentano di dare conferma di tali dati”.
Dovendosi dunque ritenere corretta la pronuncia impugnata quanto all’accertamento-presupposto, risulta de plano applicabile la presunzione di distribuzione degli utili societari non contabilizzati/non dichiarati, secondo i consolidati principi di diritto che “In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15824 del 29/07/2016, Rv. 640622 – 01) e che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria; tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18032 del 24/07/2013, Rv. 628448 – 01).
In conclusione i ricorsi vanno rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta i ricorsi; condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021