Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.35075 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11415-2017 proposto da:

P.R.;

P.E.;

elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato EMANUELA ROMANELLI, che li rappresenta e difende assieme all’Avvocato GIANFRANCO GAFFURI giusta procura speciale estesa calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6736/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata l’8/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Raffaele ed Ettore Prosperi propongono ricorso, affidato ad otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 14802/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso di accertamento mediante il quale l’Agenzia del territorio aveva rettificato, in forza della L. n. 311 del 2004, art. 311, comma 335, il classamento delle unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti ed attribuito alle stesse una nuova rendita.

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo l’avviso adeguatamente motivato. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

I ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.

Il ricorso, fissato all’udienza pubblica, è trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 -bis, inserito dalla L.conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, nessuno degli interessati avendo fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 17, D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 56 e 61, L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 58 e 154, L. n. 31 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, per non avere la CTR considerato la necessità di una motivazione individualizzante riguardo ai singoli immobili ed alle loro specifiche caratteristiche strutturali, essendo erronea la ritenuta legittimità della motivazione dell’avviso di accertamento, ancorché indicante soltanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’impugnato riclassamento.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi degli artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per motivazione apparente, rinviando peraltro apoditticamente alla sentenza di primo grado.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato la comparazione tra gli immobili, contestata dai contribuenti.

1.4. Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 42, comma 2, seconda parte, L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, nonché degli artt. 24 e 111 Cost. per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato l’illegittimità dell’atto impugnato per omessa allegazione degli atti in esso richiamati.

1.5. Con il sesto ed il settimo motivo si lamenta omessa pronuncia, nella sentenza impugnata, sulla domanda di annullamento dell’atto impugnato per errato incremento della rendita in considerazione dei precedenti aumenti già effettuati con precedenti provvedimenti legislativi, e sulla richiesta di disapplicazione dell’atto amministrativo generale del Comune di Roma riguardante l’istituzione delle microzone e la loro perimetrazione.

1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce – in subordine l’illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, per contrasto della disposizione con gli artt. 3,53 e 97 Cost..

2.1. Dei motivi di ricorso assume valore assorbente il primo, che per tale ragione merita di essere prioritariamente esaminato.

2.2. Con esso parte ricorrente denuncia la violazione della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335, in quanto la sentenza trova il suo sostanziale fondamento nel principio, già espresso da questa Corte con la sentenza n. 21176/2016, secondo cui “la motivazione dell’atto di classamento, che non è un atto di imposizione fiscale, trova riferimento, ai fini della propria sufficienza, nella peculiare normativa ora citata, in quanto presupposto della revisione è il riallineamento resosi essenziale per il registrato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile alle quali deve essere invece attento un diverso tipo di atto di classamento, che trova in altre norme la propria giustificazione (come ad es. quello previsto dalla stessa L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, che richiede la presenza di innovazioni specifiche concernenti l’immobile in esame ed esige, quindi, in questo caso, e solo in questo caso, che la motivazione dell’atto di revisione riporti l’analitica indicazione delle trasformazioni subite dal bene; oppure quello previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, nella parte in cui si riferisce alla palese incongruità del classamento dell’immobile oggetto di revisione rispetto a fabbricati similari: è in questa seconda ipotesi, e solo in questa, che l’atto impositivo, come afferma Cass. n. 2184 del 2015, dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento). Il contribuente, tuttavia, ben potrà poi dare liberamente prova, nella fase contenziosa, del fatto che il proprio immobile abbia caratteristiche tali da sottrarlo alla ratio del riclassamento per microzona di appartenenza, caratteristiche rispetto alle quali non si pongano (o possano recedere) le esigenze perequative che hanno motivato l’accertamento in coerenza con il disegno del legislatore. Il fatto che la revisione del classamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non sia condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona alla quale quest’ultima appartiene, rende evidente l’insussistenza di un obbligo dell’Agenzia al sopralluogo (in materia v. anche Cass. n. 21923 del 2012)”.

2.3. Tale pronunciamento, tuttavia, è stato superato dall’orientamento interpretativo di legittimità più recente (cfr. Cass. n. 19810/2019 e numerose altre), che nell’ambito di un procedimento ad impulso officioso privilegia la estensione degli obblighi motivazionali, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, nello stesso tempo ha evidenziato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

2.4. Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, “il Giudice delle leggi ha così individuato nell’obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell’operazione dal carattere “diffuso”, escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va dunque soddisfatto ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa” (Cass. n. 19810/2019 citata), sicché ricorre la denunciata violazione di legge, come dedotto nel motivo di ricorso in trattazione, in relazione al contenuto (legale) della motivazione dell’impugnato avviso di accertamento, posto che, sia pur esplicitate le ragioni fondative (ed i relativi dati fattuali) della procedura di revisione delineata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (conseguente alla diversa classe identificativa del superiore “livello reddituale ordinario ritraibile dalla unità immobiliare”; D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), “così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare” (Corte Cost., n. 249 del 2017 citata).

3. In conclusione, accolto il motivo di ricorso, ed assorbiti gli altri motivi, l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti.

4. In considerazione delle antinomie emerse negli orientamenti giurisprudenziali di merito e del progressivo consolidarsi della pertinente giurisprudenza della Corte, le spese processsuali vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio, Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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