Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35089 del 17/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21773-2014 proposto da:

CLEAR CHANNEL ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GENNARO FREDELLA, rappresentata e difesa dagli Avvocati VINCENZO e FRANCESCO MONTERISI giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione in giudizio;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentata e difesa dall’Avvocato ROSA CIOFFI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2014 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 24/2/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

Clear Channel Affitalia S. r.L. (successivamente incorporata dalla Clear Channel Italia S.p.A.) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Bari aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3426/2011 del Tribunale di Bari, in rigetto dell’opposizione a cartella esattoriale notificata dal Comune di Bari, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di “canoni di pubblicità”, ovvero canoni di concessione e locazione per installazione di impianti pubblicitari;

il Comune resiste con controricorso;

la ricorrente ha, da ultimo, depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo ed il secondo mezzo si denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 158, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per avere la Corte d’Appello ritenuto che ai fini della validità della cartella esattoriale non fosse necessaria la previa notifica dell’avviso di accertamento, a fondamento della cartella impugnata, né una specifica motivazione della suddetta cartella;

1.2. le doglianze vanno disattese;

1.3. nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo delle entrate non tributarie, come regolato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e s.s., in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l’iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell’istituto (cfr. in materia di contributi previdenziali Cass. nn. 4225/2018,3269/2009);

1.4. quanto al lamentato difetto di motivazione della cartella impugnata occorre inoltre evidenziare che, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui al citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell’atto esecutivo, sicché, prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 (cfr. Cass. n. 21080/2015; conf. Cass. n. 2240/2020 in motiv.);

1.5. va altresì evidenziato che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 8501/2021), l’eccezione di tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l’azione non poteva proporsi;

1.6. nel caso in esame, pertanto, atteso che la stessa ricorrente afferma di aver proposto in data 8/3/2004 opposizione alla cartella esattoriale, notificata in data 16/1/2004, l’opposizione alla cartella, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi con riguardo al difetto di motivazione, risulta proposta oltre il termine perentorio di venti giorni, con conseguente intervenuta decadenza in relazione al motivo di opposizione in oggetto;

1.7. occorre peraltro osservare che, dall’esame della cartella impugnata, allegata al ricorso in cassazione, è dato facilmente individuare tutti i dati che potessero consentire al destinatario di individuare il titolo per l’iscrizione a ruolo delle somme ivi esposte (codice tributo – anno di riferimento), con indicazione dell’ubicazione degli impianti (“rione… zona… gruppo…”), ed il relativo ammontare, al che consegue in ogni caso l’infondatezza delle censure mosse da parte ricorrente, e respinte dalla Corte di merito, circa la mancanza di una “congrua motivazione in merito alla quantificazione degli importi richiesti con specifica indicazione degli impianti cui detti importi si riferivano”;

2.1. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9 comma 7, art. 115 c.p.c., art. 2909 c.c.) e si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto che “l’eventuale proprietà dei supporti pubblicitari in capo al concessionario… non costituisce motivo di esenzione del canone”, avendo altresì la Commissione Tributaria Regionale omesso di valutare il giudicato esterno relativo alla pronuncia emessa dal TAR Puglia n. 19/2003 tra le medesime parti, che aveva statuito l’illegittimità del duplice prelievo di TOSAP e canoni pubblicitari ove i supporti siano stati installati dal soggetto privato e siano di proprietà di quest’ultimo;

2.2. la censura va parimenti disattesa non assumendo alcun rilievo la prospettata proprietà privata degli impianti pubblicitari atteso che, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11673/2017), in caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune o da questo dati in godimento, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione (come nel caso in esame), atteso il chiaro tenore letterale del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7, ed essendo esclusa l’alternatività tra i due tributi per violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto l’imposta comunale sulla pubblicità ha presupposti diversi dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, come emerge dal confronto fra il citato D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5 e 38, che individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, nel mezzo pubblicitario disponibile e nella sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all’uso generalizzato;

2.3. risulta inoltre inammissibile l’eccezione di giudicato esterno sollevata con riguardo alla sentenza del giudice amministrativo dianzi indicata, così come parimenti inammissibili risultano le deduzioni, formulate nella memoria difensiva da ultimo depositata, circa la sussistenza del giudicato esterno relativo alla pronuncia di questa Corte n. 17614/2004;

2.4. assume, invero, valore assorbente rispetto ad ogni altra questione, il rilievo che nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso (cfr. Cass. n. 14883/2019), circostanza che non ricorre nel caso in esame, essendo stata emessa la sentenza impugnata nell’anno 2014, ed avendo omesso la ricorrente, nel silenzio della sentenza impugnata, di specificare, in violazione dell’art. 366 c.p.c., in quale atto difensivo sarebbe stata sollevata la suddetta eccezione, trascrivendolo in parte qua;

3.1. con il quarto motivo si denuncia violazione della L. n. 388 del 2000, art. 145, comma 155, avendo la Corte d’Appello ritenuto la natura non interpretativa della norma in oggetto in relazione alla quantificazione dei canoni sulla superficie espositiva degli impianti pubblicitari e non in base all’effettiva occupazione del suolo pubblico;

3.2. la doglianza è parimenti infondata, avendo i Giudici di merito correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui in tema di imposta comunale sulla pubblicità, con riferimento al caso di installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico, la disposizione della L. n. 388 del 2000, art. 145, comma 55, la quale, intervenendo sul D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7, ha specificato che il canone di concessione deve essere commisurato alla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata dal mezzo, non ha efficacia retroattiva, non essendovi alcun indice rivelatore dell’intenzione del legislatore di procedere ad un’interpretazione autentica, sicché, per il passato, è legittima la determinazione comunale del canone in base al diverso criterio della superficie espositiva del mezzo (cfr. Cass. nn. 26727/2016 in motiv., 85/2013);

4. sulla scorta di quanto precede, il ricorso va integralmente respinto;

5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del Comune controricorrente che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472