Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35092 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27154 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

D.L.A., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocato Rocco Leonardo A. Contardo (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

P.M., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato Francesco Marescalco (C.F.: *****);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale condizionata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1064/2019, pubblicata in data 5 giugno 2019 (e che si assume notificata in pari data);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dal consigliere TATANGELO Augusto.

FATTI DI CAUSA

D.L.A. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di P.M., per l’importo di Euro 1.872,56, a titolo di regresso del fideiussore solvente nei confronti del confideiussore, ai sensi dell’art. 1954 c.c..

L’opposizione del P. è stata rigettata dal Giudice di Pace di Avellino.

Il Tribunale di Avellino, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, revocando il decreto ingiuntivo.

Ricorre il D.L., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il P., che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ricorso principale Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1946 e 1954 c.c., per aver erroneamente qualificato come contratto autonomo di garanzia l’atto di confideiussione in data 10.5.2011, sol perché conteneva la clausola “a semplice richiesta” ed aver ritenuto, conseguentemente, inapplicabile l’istituto del regresso. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1298 e 1299 c.c., per non aver ritenuto applicabile al fideiussore (in un debito solidale) che ha pagato per il debitore principale l’istituto del regresso previsto a vantaggio di colui che essendo tenuto, in solido, con altri al pagamento del debito aveva interesse a soddisfarlo. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c. per non aver ritenuto applicabile al fideiussore che ha pagato per il debitore principale l’istituto della surrogazione legale, prevista a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo. Art. 360 c.p.c., comma 1”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, con conseguente nullità della gravata sentenza, perché basata su una motivazione solo apparente, al cui interno emerge un contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili e, comunque, perplessa ed obbiettivamente incomprensibile. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il quinto motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla clausola n. 10 della lettera di fideiussione in data 10.05.2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la quale prevedeva espressamente l’applicabilità nei confronti dei confideiussori del regresso e della surrogazione”.

Il secondo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso sono connessi, possono quindi esaminarsi congiuntamente ed hanno carattere pregiudiziale ed assorbente.

Con gli stessi, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe erronea in diritto, avendo escluso la sua possibilità di esercitare, pur dopo aver pagato integralmente il debito garantito, l’azione di regresso per la quota gravante sull’altro co-garante, obbligato in solido in virtù del medesimo contratto, sulla base della mera qualificazione della garanzia prestata come autonoma e non fideiussoria, ma senza tener conto della espressa previsione contrattuale della possibilità di un tale regresso e, comunque, delle disposizioni generali in tema di regresso e surrogazione in caso di obbligazioni solidali.

I predetti motivi sono fondati.

Nella specie, è pacifico che la garanzia era stata prestata congiuntamente dal P. e dal D.L. (unitamente ad altri soggetti), in solido e sulla base del medesimo contratto (denominato lettera di fideiussione”), in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con riguardo agli affidamenti di una società di cui erano entrambi soci. In tale contratto era espressamente previsto, tra l’altro, che il regresso o la surroga non sarebbero stati esercitabili dal garante nei confronti “del debitore, di coobbligati e di garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta”.

Altrettanto pacifico è che il D.L. aveva di fatto provveduto all’estinzione integrale del credito dell’istituto bancario.

In tale situazione, non avrebbe potuto escludersi il suo diritto di regresso e/o di surroga nei confronti del P., in relazione alla quota di debito su quest’ultimo gravante.

Infatti, in caso di prestazione di una garanzia da parte di più soggetti, specie se questi risultino obbligati in solido in virtù del medesimo contratto, in caso di pagamento dell’intero debito da parte di uno solo dei garanti, ai fini dell’applicabilità dell’istituto del regresso previsto dall’art. 1954 c.c. per la confideiussione, non rileva se si tratti di garanzia autonoma o fideiussoria, ma rileva esclusivamente che la garanzia (come certamente avvenuto nella specie) sia stata prestata da più persone congiuntamente per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore e che esista un intento, comune a tutti i garanti, di collegarsi reciprocamente nella garanzia verso lo stesso creditore garantito.

D’altra parte, in linea generale, in tutti i casi di pagamento del debito da parte di uno degli obbligati in solido, al condebitore che ha pagato spettano le azioni di regresso, ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c., nonché di surroga, ai sensi dell’art. 1203 c.c., n. 3.

Infine, deve considerarsi che, quand’anche si potesse prescindere da quanto sin qui osservato in diritto, nella specie era lo stesso regolamento negoziale del rapporto posto in essere dalle parti che prevedeva la possibilità di esercitare le azioni di regresso e di surroga (sia pure con il limite della necessità di previa integrale soddisfazione del creditore garantito). Sotto quest’ultimo aspetto, il quinto motivo del ricorso, sebbene la sua rubrica non appaia precisa e vada pertanto correttamente riferita ad altro fra i vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., coglie comunque nel segno, in quanto nella sostanza con tale motivo viene censurata la decisione impugnata sotto il profilo della violazione delle norme in tema di ermeneutica negoziale, non avendo il giudice di appello tenuto conto della lettera del contratto stipulato e della comune volontà delle parti, da cui emergeva con chiarezza sia l’intento comune a tutti i garanti di collegarsi reciprocamente nella garanzia verso lo stesso creditore garantito, sia la volontà degli stessi di prevedere l’esperibilità reciproca delle azioni di regresso e surroga in caso di pagamento.

La decisione impugnata, in definitiva, avendo erroneamente escluso il diritto di regresso e/o surroga del D.L. nei confronti del P., va, di conseguenza, cassata, affinché in sede di rinvio, sia rivalutata la fattispecie alla luce dei principi di diritto fin qui esposti.

La fondatezza dei motivi del ricorso principale appena esaminati, come premesso, determina l’assorbimento degli altri.

2. Ricorso incidentale condizionato.

Con l’unico motivo si denunzia “Omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Secondo il ricorrente, il tribunale non avrebbe esaminato l’eccezione con cui egli aveva sostenuto che il pagamento in favore della banca del debito garantito non era stato effettuato dal garante attore ma direttamente dalla stessa società debitrice.

Il motivo, che va scrutinato a causa dell’accoglimento del ricorso principale, è inammissibile.

La questione di cui il ricorrente in via incidentale lamenta l’omesso esame da parte del tribunale (giudice di secondo grado) è stata certamente affrontata e decisa dal giudice di primo grado, il quale, nel riconoscere il diritto al regresso del D.L., ha accertato, in fatto, che il pagamento era stato effettuato dai garanti e non dalla società garantita.

La questione non è affrontata invece dal tribunale e, nella sentenza di secondo grado, non è adeguatamente chiarito se essa era stata eventualmente oggetto di uno specifico motivo di gravame.

Orbene, deve rilevarsi che il ricorso incidentale del P. non contiene una esaustiva esposizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (essendo già solo per questo da ritenere inammissibile), poiché non e’, in particolare, richiamato adeguatamente e specificamente il contenuto del suo atto di appello, in modo tale da consentire a questa Corte di verificare se il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata espressamente disattesa la sua difesa relativa alla provenienza del pagamento fosse stato oggetto di una puntuale ed espressa censura ed in quali esatti termini la stessa sarebbe stata eventualmente formulata.

Il ricorso incidentale condizionato deve quindi ritenersi inammissibile.

3. Il ricorso principale è accolto, nei limiti di cui in motivazione.

Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in relazione al solo ricorso incidentale.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità;

– dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del solo ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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