LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31574/2018 R.G. proposto da:
SOC. RESIDENZE DEL BECCACCINO SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, Via GIUSEPPE AVEZZANA 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA TURINI, che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati LORENZO PICOTTI, e GABRIELLA DE STROBEL;
– ricorrente –
contro
NOSTOS SPV SRL;
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRESCIA, resa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26/09/2018, in procedimento di reclamo iscritto al n. 7790/18 rg;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/10/2021 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO.
RILEVATO
che:
la Soc. Residenze del Beccaccino srl ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione dell’ordinanza, indicata in ricorso come resa il 26/09/2018, con cui il Tribunale di Brescia ha rigettato il suo reclamo proposto (il 23/05/2018) contro il rigetto (avutosi con ordinanza resa all’udienza 08/05/2018) da parte del giudice dell’esecuzione del suo ricorso (dep. il 07/02/2018 e fondato su incompletezze e vizi della relazione di stima) contro l’aggiudicazione in suo favore, per il prezzo di Euro 580.000, di un lotto posto in vendita nella procedura di espropriazione immobiliare n. 1493/12 r.g.e. nei confronti di B.M.C. ad istanza del Condominio Residence La Raffa di S. Felice del Benaco e con l’intervento di altri creditori;
nessuno degli intimati espleta attività difensiva in questa sede ed il ricorso è trattato all’adunanza camerale del 28/10/2021, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, né parte ricorrente deposita memoria.
CONSIDERATO
che:
non è necessaria la verifica della completezza del contraddittorio con tutte le controparti del subprocedimento di reclamo identificate nella qui gravata ordinanza (oltre alla sola qui intimata Nostos SPV srl vi si menzionano invero B.M.C., Agenzia delle Entrate – Riscossione, Blu Holding srl, Bo.Mi., Condominio *****, FIM srl), per l’inutilità di ogni attività eventuale di integrazione in vista della definizione in rito del presente ricorso, in applicazione dei principi affermati da oltre un decennio dalla giurisprudenza di legittimità (fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826);
neppure rilevano le rinunce ai mandati difensivi fatte pervenire, in base a principi generali del processo e soprattutto all’obbligo del professionista di difendere il cliente fino alla sostituzione: sicché anche al rinunciante continua ad incombere l’onere, tra l’altro, di curare i riscontri alla rituale comunicazione della fissazione dell’adunanza camerale;
invero la ricorrente impugna l’ordinanza con cui in sede di reclamo il collegio del tribunale ha definito il procedimento stabilito dall’art. 591-ter c.p.c.; e lamenta: col primo motivo, la “violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art. 134 c.p.c.”, sostanzialmente dolendosi del fatto che non era neppure stato preso in considerazione il motivo di reclamo circa la nullità dell’ordinanza reclamata per carenza di motivazione; col secondo motivo, la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c., comma 1, nn. 7-8-9”, diffondendosi a confutare la motivazione resa, oltretutto per la prima volta e in sostituzione del giudice dell’esecuzione, per escludere le carenze della relazione di stima;
ora, in base al principio dell’apparenza l’ammissibilità dell’impugnazione va verificata alla stregua della richiamata qualificazione: e questa Corte è ormai ferma nell’escludere la diretta ricorribilità di un’ordinanza che definisca il procedimento di reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c.;
al riguardo, basti qui un integrale richiamo a Cass. 09/05/2019, n. 12338 (già più volte seguita dalla giurisprudenza di legittimità; per tutte, si vedano: Cass. 24/09/2019, nn. 23657 e 23658; Cass. ord. 08/07/2020, n. 14249; Cass. ord. 21/07/2020, n. 15441): le cui argomentazioni e conclusioni non sono scalfite dalle difese dell’odierna ricorrente;
così precluso l’esame del merito delle doglianze, il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva alcun intimato;
infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) p.r dare atto – ai sensi della art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021