Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35095 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 35760 dell’anno 2018 proposto da:

Z.P., (C.F.: *****), Z.T., (C.F.:

*****), P.R. (C.F.: *****), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Vincenzo d’Errico, (C.F.: DRRVNC65S03E791K), e Saveria Rosaria Ferraro, (C.F.: non dichiarato);

– ricorrenti –

nei confronti di:

A.G., (C.F.: *****), A.A., (C.F.:

*****), AM.An., (C.F.: *****), A.T.

(C.F.: *****) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato Agata Bisogno, (C.F.:

BSGGTA58T47G230U);

– controricorrente –

nonché

PA.Di., (C.F.: *****);

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2535/2018, pubblicata in data 30 maggio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

Z.P. e T., nonché P.R., hanno proposto opposizione avverso il precetto di rilascio di alcuni cespiti immobiliari loro notificato nell’interesse di R.E. in data 21 aprile 2012.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere per essere stato eseguito il rilascio degli immobili sulla base di un successivo atto di precetto intimato dagli eredi della Russo, nel contraddittorio con questi ultimi ( A.G., A., An. e T.), ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in relazione al motivo con cui era dedotto il difetto di jus postulandi del legale che aveva sottoscritto l’atto di precetto e come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’altro motivo, con cui era dedotto che il precetto faceva riferimento anche ad un cespite di proprietà di Pa.Di., per il quale non sussisteva idoneo titolo esecutivo.

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello degli opponenti in relazione al motivo qualificato come opposizione agli atti esecutivi, confermando la decisione di primo grado in relazione all’opposizione all’esecuzione.

Ricorrono gli Z. e la P., sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso gli A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Error in procedendo – Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione degli artt. 99,112 e 615 c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione degli artt. 82,83,91,156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Omesso rilievo del difetto di ius postulandi rilevabile in ogni stato e grado del giudizio”.

I primi due motivi – aventi entrambi ad oggetto la questione dello ius postulandi del legale che aveva sottoscritto l’atto di precetto opposto – sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

1.1 Va premesso che, secondo quanto affermano gli stessi ricorrenti, il motivo che essi avevano posto a base dell’opposizione, con riguardo al profilo in esame, aveva ad oggetto (esclusivamente) l’insussistenza dello ius postulandi del legale che aveva sottoscritto l’atto di precetto opposto (dell’aprile 2012), per avere perso efficacia il mandato allo stesso conferito da R.E. (nel giugno 2010, a margine di un precedente analogo precetto), essendo quest’ultima deceduta nel novembre 2010, quindi anteriormente alla data di notificazione dell’intimazione.

Nella sentenza impugnata si fa presente che tale motivo di opposizione era stato qualificato dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi; di conseguenza, i giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile l’appello degli opponenti in relazione allo stesso, potendo proporsi esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione.

1.2 I ricorrenti riconoscono che la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., in relazione al motivo in esame, ma assumono che si tratterebbe di un riferimento privo di rilievo, in quanto il tribunale avrebbe in realtà erroneamente ritenuto proposta l’opposizione avverso l’atto di precetto notificato nel 2010 e non avverso quello notificato nel 2012.

Sostengono quindi che, in realtà, sull’opposizione da essi proposta in relazione all’atto di precetto del 2012, da qualificarsi in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sarebbe stata del tutto omessa la pronuncia in primo grado e che, di conseguenza, tale omissione di pronuncia avrebbe dovuto ritenersi impugnabile con l’appello, contrariamente a quanto affermato della corte territoriale.

1.3 Orbene, in primo luogo, si deve osservare che i motivi di ricorso in esame non sono formulati in modo rispettoso della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non contengono un richiamo adeguato, puntuale ed esaustivo al preciso contenuto degli atti processuali su cui si fondano e, in particolare, al contenuto della sentenza di primo grado e dell’atto di appello.

Della prima e’, infatti, trascritto nel ricorso esclusivamente un breve passaggio, in cui, pur richiamando effettivamente l’atto di precetto del 2010, il tribunale inquadra comunque l’opposizione relativa al difetto di ius postulandi del difensore nell’ambito dell’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. e ne rileva l’infondatezza.

Del secondo, si richiama un altrettanto breve passaggio, in cui si afferma che vi era stato un erroneo inquadramento dell’opposizione da parte del tribunale e che quest’ultima era stata proposta in relazione al precetto del 2012, senza peraltro lo sviluppo di alcuna effettiva argomentazione a sostegno dell’assunto per cui il dedotto difetto di ius postulandi del difensore che aveva sottoscritto il precetto fosse contestazione da qualificare in termini di opposizione all’esecuzione e non in termini di opposizione agli atti esecutivi e, in verità, senza neanche una specifica e puntuale censura volta a denunciare il vizio di omessa pronuncia che si prospetta nel ricorso ovvero a criticare la statuizione finale di avvenuta materia del contendere. Il richiamo al contenuto dei suddetti atti non può dunque ritenersi sufficiente per consentire a questa Corte di valutare in modo adeguato l’effettiva ratio decidendi e il preciso contenuto della decisione di primo grado in relazione al motivo di opposizione in esame, nonché l’effettivo oggetto delle censure avanzate avverso tale decisione in sede di appello.

1.4 Anche sulla base della lacunosa esposizione presente nel ricorso, peraltro, le censure poste con i primi due motivi risultano manifestamente infondate in diritto.

1.4.1 In primo luogo, infatti, deve affermarsi che è del tutto corretta la qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., della denuncia del difetto di ius postulandi del difensore che sottoscrive l’atto di precetto, in quanto con la stessa non viene contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore procedente ma la regolarità di uno degli atti preesecutivi (precisamente dell’atto di precetto, cioè di un atto che ha natura stragiudiziale e che, pertanto, potrebbe essere intimato anche dalla parte personalmente o da un suo rappresentante e che, inoltre, anche in caso di difetto di potere rappresentativo del soggetto che lo intima, può sempre essere successivamente ratificato dalla parte, anche al momento dell’inizio dell’esecuzione). E’ poi appena il caso di ribadire, in proposito, che sono gli stessi ricorrenti a precisare che, nella specie, avevano proposto l’opposizione esclusivamente denunciando il difetto di ius postulandi del legale che aveva sottoscritto il precetto e non l’inesistenza del diritto della parte intimante di procedere ad esecuzione in quanto già deceduta prima dell’intimazione (sebbene effettivamente una siffatta opposizione, laddove fosse stata effettivamente proposta, sarebbe stata da qualificare in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e sarebbe anche stata anche da ritenere fondata).

1.4.2 In ogni caso, anche a prescindere dalla corretta qualificazione del motivo di opposizione in origine proposto dai ricorrenti, non vi è dubbio che il tribunale lo abbia di fatto qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Non può avere alcun rilievo, ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione da proporre contro la sentenza di primo grado, la circostanza che, dopo aver qualificato l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il tribunale stesso possa avere adottato una decisione eventualmente erronea in relazione alla stessa, anche se ciò fosse al limite effettivamente avvenuto in virtù di una non corretta individuazione dell’atto di precetto in contestazione, come assumono i ricorrenti (anche se il richiamo agli atti rilevanti, come già visto, non è sufficientemente specifico per corroborare tale assunto e sempre ammesso che non si trattasse di un mero errore percettivo da far valere in sede di revocazione).

Trattandosi comunque di una decisione – anche se in tesi del tutto erronea – su un motivo di opposizione qualificato espressamente dal giudice decidente come opposizione agli atti esecutivi, in base al principio cd. dell’apparenza ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, la decisione su tale motivo di opposizione poteva essere contestata esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., non con l’appello.

Di conseguenza, è corretta la decisione della corte territoriale, che ha ritenuto inammissibile l’appello.

1.5 Sulla base di quanto sin qui esposto, emerge infine anche la manifesta infondatezza dell’assunto, sviluppato nel secondo motivo del ricorso, per cui i giudici del merito avrebbero dovuto rilevare di ufficio il difetto di ius postulandi del legale che aveva sottoscritto il precetto opposto.

Essendo la questione oggetto di uno specifico motivo di opposizione sul quale il giudice di primo grado si era pronunciato (giusta o sbagliata che fosse la pronuncia), peraltro a seguito di espressa qualificazione dello stesso come opposizione agli atti esecutivi, non vi era la necessità né la possibilità di operare alcun ulteriore rilievo di ufficio e, correttamente, la corte territoriale si è limitata a dichiarare inammissibile l’appello.

2. Con il terzo motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo di ricorso in esame riguarda l’intimazione di rilascio in relazione alla sola area di terreno che risulta di proprietà di Pa.Di. (in quanto da quest’ultimo acquistata sulla base di titolo opponibile ai creditori).

Esso è inammissibile, ancor prima che infondato.

2.1 La corte di appello ha ritenuto i ricorrenti privi di interesse ad opporsi all’esecuzione, con riguardo a tale area di terreno, in quanto non destinatari del precetto di rilascio di essa (e, quindi, della relativa esecuzione).

Ha altresì precisato che non poteva attribuirsi alcun rilievo, in proposito, al rapporto contrattuale (di appalto) indicato dagli appellanti come sussistente in relazione alla suddetta area di terreno.

I ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso: secondo il loro assunto, il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame, da parte della corte di appello, sarebbe la circostanza che l’opposizione era stata avanzata facendo valere l’avvenuta sospensione dell’esecuzione in relazione all’area in contestazione, anche nell’interesse di Z.P., detentore dell’area di terreno di proprietà di Pa.Di. in qualità di appaltatore.

2.2 In primo luogo, si deve rilevare che, anche in questo caso, le censure non sono formulate in modo rispettoso della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto manca un richiamo adeguato, puntuale ed esaustivo al preciso contenuto degli atti su cui si fondano.

In particolare, manca il preciso e puntuale richiamo del contenuto dell’atto di precetto opposto, nonché di quello dell’originaria opposizione avanzata dai ricorrenti con riguardo all’area di terreno in questione, oltre a quello della sentenza di primo grado sul predetto motivo di opposizione; manca altresì un puntuale, esaustivo e chiaro richiamo del contenuto degli atti e dei provvedimenti in base ai quali avrebbe dovuto ritenersi sospesa l’esecuzione promossa sull’area di terreno di proprietà di Pa.Di., ma direttamente in danno di Z.P., sulla base dell’atto di precetto notificato nel 2012.

Non è possibile, pertanto, verificare se effettivamente fosse stato intimato, con il precetto opposto, (anche) a Z.P. il rilascio dell’area di terreno di proprietà del Pa., se lo Z. avesse proposto opposizione con specifico riguardo ad una siffatta intimazione e sulla base di quali specifiche ragioni, né è possibile verificare con quali precisi argomenti il tribunale avesse rigettato tale eventuale opposizione (d’altra parte, secondo la trascrizione del dispositivo della sentenza di primo grado, sembrerebbe in realtà dichiarata cessata la materia del contendere anche in relazione a tale profilo dell’opposizione).

Il parziale richiamo – nel ricorso – del contenuto dell’ordinanza collegiale che ha confermato la sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dell’esecuzione, in relazione all’area di terreno di cui si discute, non consente invero di comprendere se ed in che termini possa ritenersi una sospensione attinente all’esecuzione minacciata e poi iniziata con il precetto oggetto della presente opposizione (cioè quello dell’aprile 2012): e tanto a tacere del fatto che sembrerebbe, anzi, vero il contrario, considerato che si tratta di provvedimento emesso nel 2011 e, quindi, riguardante una diversa e precedente procedura esecutiva. Ne’, d’altra parte, viene adeguatamente chiarito per quali ragioni a tale sospensione di carattere cautelare avrebbe eventualmente dovuto attribuirsi efficacia anche al di fuori del processo esecutivo nell’ambito del quale era stata pronunciata.

2.2 In ogni caso, sotto lo specifico profilo denunciato (omesso esame di fatto decisivo e controverso), la censura e’, in parte, inammissibile perché non coglie l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata ed in parte risulta manifestamente infondata.

La corte di appello ha infatti ritenuto gli opponenti privi di interesse ad opporsi all’esecuzione sull’area di terreno del Pa., in quanto tale esecuzione non era stata promossa nei loro confronti.

Orbene, in relazione a tale profilo, i ricorrenti non allegano specificamente e, tanto meno, documentano mediante il richiamo diretto o indiretto dei relativi atti processuali, che l’atto di precetto del 2012 conteneva una intimazione di rilascio dell’area di terreno in questione specificamente diretta (anche) nei loro confronti.

Inoltre, la corte di appello ha in realtà preso in esame la questione della sussistenza di un rapporto di appalto tra il proprietario dell’area e lo Z. e ha ritenuto la circostanza del tutto irrilevante con riguardo alla sussistenza dell’interesse di quest’ultimo a proporre opposizione all’azione esecutiva di rilascio minacciata nei confronti del proprietario.

Dunque, deve escludersi il denunciato omesso esame di fatto decisivo.

2.3 Per completezza di esposizione, può aggiungersi che la decisione impugnata deve senz’altro ritenersi conforme a diritto nella parte in cui (quand’anche solo implicitamente) nega la legittimazione, in capo al soggetto che detenga un immobile sulla base di un contratto di appalto, ad opporsi all’esecuzione per rilascio promossa da un terzo nei confronti del proprietario dell’immobile stesso.

L’opposizione all’esecuzione per rilascio può essere bensì proposta dal mero detentore dell’immobile di cui si pretende il rilascio, ma solo laddove questi sia titolare di un diritto di godimento sull’immobile stesso, mentre l’appaltatore detiene il bene al solo fine di eseguire le opere appaltate, ma non è titolare di alcun diritto di godimento sullo stesso. Il diritto di godimento sul bene rimane in capo al proprietario committente, il quale ne può disporre liberamente, pur avendo ovviamente l’obbligo di assicurarne all’appaltatore la disponibilità ai fini dell’esecuzione dell’appalto, nell’ambito del rapporto derivante da tale contratto, le cui obbligazioni principali riguardano l’esecuzione delle opere appaltate ed il pagamento del prezzo, non certo il godimento dell’immobile interessato dalle opere stesse.

Di conseguenza, l’eventuale esecuzione di un provvedimento di rilascio dell’immobile interessato dalle opere appaltate, nei confronti del proprietario committente, non è in alcun modo circostanza idonea a pregiudicare un inesistente diritto di godimento dell’appaltatore su tale immobile, potendo al più incidere sull’aspetto funzionale del rapporto derivante dal contratto di appalto, nella misura in cui renda impossibile la sua prestazione per fatto non a lui imputabile ed eventualmente determini un inadempimento del committente.

In ogni caso, non può ritenersi sussistere un interesse dell’appaltatore ad opporsi a una siffatta esecuzione.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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