Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35096 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14115/2020 proposto da:

S.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Russo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende opelegis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/10/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con decreto n. cronol. 1450/2020, depositato in data 20/2/2020, ha respinto la richiesta di S.B., cittadino del Senegal, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente commissione territoriale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, i giudici di merito, disposta l’audizione del richiedente, hanno ritenuto che il racconto del medesimo (essere fuggito dal Paese d’origine, essendo ricercato dalla Polizia locale in quanto accusato di un furto presso l’abitazione del suo datore di lavoro) non era credibile, per diversi aspetti di incoerenza interna, e comunque, trattandosi di vicenda correlata ad un reato di tipo comune, non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in Senegal, anche con riferimento alla zona del Casamance, non esisteva una situazione di violenza generalizzata, sulla base delle fonti consultate (Nota Commissione Nazionale Diritto d’Asilo, Unità COI del settembre 2017); neppure era meritevole di accoglimento la richiesta di protezione per ragioni umanitarie, considerato che non era dimostrata l’effettiva esposizione del richiedente, nel Paese d’origine, a situazioni di particolare complessità e gravità e neppure era dedotta un effettiva integrazione in Italia, non essendo sufficiente la documentazione allegata, in ordine alla frequentazione di un corso di lingua italiana ed all’esistenza di un contratto di lavoro, a termine, scaduto.

Avverso la suddetta pronuncia, S.B. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, notificato il 19/5/2020, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo ed il secondo motivo, la violazione e mancata applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in punto di ritenuta non credibilità delle sue dichiarazioni; b) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e artt. 6, 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e artt. 11 e 25, in relazione alla mancata verifica officiosa, sulla base del ritenuto carattere privato della vicenda narrata, della situazione esistente in Senegal, sotto il profilo dell’insufficienza del sistema giudiziario ivi esistente a garantire tutela effettiva ad un “giovane orfano, privo di qualsivoglia risorsa economica”; c) con il terzo ed il quarto motivo, la violazione e/o mancata applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3, D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 4, nonché art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 3 della CEDU in relazione al diniego della protezione umanitaria, per mancata valutazione della situazione di oggettiva vulnerabilità, conseguente al denunciato pericolo di subire trattamenti inumani e degradanti, e del percorso di integrazione avviato in Italia.

2. Le prime due censure sono inammissibili.

Tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati ed il giudizio di complessiva inattendibilità del racconto costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Nella specie un vizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non risulta ritualmente articolato.

Il ricorrente assume che il Tribunale abbia fondato il suo giudizio di inattendibilità su opinioni personali e su incoerenze del racconto trascurabili.

Il Tribunale ha invece tenuto conto di tutte le allegazioni del richiedente e proceduto ad una loro valutazione complessiva, rilevando, con logica e coerente motivazione, che questi aveva essenzialmente dedotto di non avere soldi per nominare un difensore per difendersi dall’accusa di furto, il che non era verosimile svolgendo egli attività lavorativa, avendo anche il padre, che pure lavorava, una disponibilità finanziaria, ed emergendo la sua capacità economica anche dal fatto che, come da lui narrato, era scappato in Libia a bordo di un’auto. Peraltro, il Tribunale ha ritenuto che, quand’anche credibile la vicenda, il furto è un reato di diritto comune la cui commissione non esporrebbe il richiedente al rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi, atteso che la non necessità di una verifica officiosa del sistema giudiziario in Senegal è stata la conseguenza del giudizio di inattendibilità, non efficacemente censurato.

4. Le ultime due censure sono inammissibili.

Il Tribunale ha esaminato la richiesta di protezione umanitaria, effettuando anche il giudizio di comparazione tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Le Sezioni Unite (Cass. SU 24413/2021) si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 e del contenuto della valutazione comparativa affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.

Ora, nel presente giudizio, il Tribunale ha escluso una situazione personale di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, meritevole di protezione per ragioni umanitarie, rilevando, essenzialmente, che, a fronte della non credibilità di quanto narrato dal richiedente e della situazione generale del Paese d’origine, non sussistevano diritti che potessero essere pregiudicati dal suo rientro in Patria e che la documentazione da lui allegata, in ordine ai rapporti di lavoro in essere, non era idonea a provare la sua integrazione effettiva nel nostro Paese.

La statuizione risulta conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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