Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35097 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 35939 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:

C.G., (C.F.: *****), titolare dell’impresa individuale ELETTROTECNICA C. in liquidazione rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Massimiliano Figus, (C.F.: FGSMSM67626H501W);

– ricorrente –

nei confronti di:

CONGREGAZIONE BENEDETTINA DELLE SUORE RIPARATRICI DEL SANTO VOLTO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3307/2018, pubblicata in data 16 maggio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

C.G., titolare dell’impresa individuale Elettrotecnica C. in liquidazione, ha intimato precetto di pagamento della somma di Euro 87.092,90 alla Congregazione Benedettina delle Suore Riparatrici del Volto Santo di Nostro Signore Gesù Cristo, in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale relativo ad un credito di cui si era reso cessionario dall’originario titolare The Centro Dom International S.r.l., (società appaltatrice di opere commesse dalla congregazione religiosa).

La Congregazione ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, dichiarando nullo l’atto di precetto opposto.

Ricorre il C., sulla base di tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la congregazione intimata.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5, per le affermazioni errate e contraddittorie della decisione con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c.”.

Il motivo è fondato.

Secondo il ricorrente, la motivazione della decisione impugnata sarebbe viziata da insanabile contraddittorietà sul piano logico, in quanto la corte di appello, dopo aver premesso che la cessione del credito di cui era stato intimato il pagamento dal C. (cessionario) con il precetto opposto non era stata accettata puramente e semplicemente dalla Congregazione (debitore ceduto), ma solo ad essa notificata e che, ai sensi dell’art. 1248 c.c., in tal caso è consentito al debitore ceduto di opporre al cessionario la compensazione con i crediti vantati nei confronti del cedente, purché anteriori alla notificazione stessa, ha poi affermato quanto segue: “In difetto quindi dell’accettazione da parte della Congregazione della cessione dell’8-7-2007, notificatale in data 9/8/2007, non può essere dedotta in compensazione alla Congregazione da parte della cessionaria Elettronica C. alcun credito sorto per effetto della sentenza del Tribunale di Roma del 21-7-2008. L’appello va pertanto accolto dovendosi dichiarare nullo il precetto opposto”.

Effettivamente, siffatta motivazione non consente in alcun modo di comprendere il percorso logico argomentativo alla base della decisione impugnata: e’, in particolare, evidente l’insanabile contraddittorietà sul piano logico delle affermazioni della corte territoriale, che pare individuare nella ditta cessionaria intimante la parte che aveva eccepito la compensazione (mentre era stata, ovviamente, la congregazione intimata, debitrice ceduta, a farlo) e, al tempo stesso, pur affermando che la compensazione con crediti sorti per effetto della sentenza del Tribunale di Roma del 21 luglio 2008 non poteva aver luogo, accoglie poi l’opposizione al precetto, opposizione fondata proprio sull’eccezione di compensazione in relazione ad un credito sorto in virtù di tale sentenza.

Non essendo la decisione impugnata sostenuta da una motivazione comprensibile, ma da affermazioni insanabilmente contraddittorie sul piano logico, deve ritenersi fondata la censura di violazione dell’art. 132 c.p.c., sussistendo una “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (cfr. in proposito: Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; conf.: Sez. U., Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914 01; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. 637781 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 Rv. 650880 – 01).

La decisione impugnata va pertanto cassata, con rinvio, affinché l’appello sia nuovamente esaminato per i profili ancora in contestazione.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1248 e 1264 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti in virtù dell’accoglimento del primo e della conseguente cassazione con rinvio della decisione impugnata per difetto assoluto di motivazione, trattandosi di motivi riguardanti i profili sostanziali della vicenda, che, per quanto sin qui esposto, dovranno nuovamente essere esaminati in sede di rinvio.

3. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa per l’effetto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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