Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35099 del 17/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 36229 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:

D.D.L., (C.F.: *****), P.P., (C.F.: *****), rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Achille Ronda, (C.F.: RNDCLL70E26A488U);

– ricorrenti –

nei confronti di:

PI.Do., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata in calce al controricorso, dall’avvocato Antonino Macera, (C.F.: MCRNNN53T07A488B);

– controricorrente –

Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 1622/2018, pubblicata in data 10 settembre 2018 (e notificata in data 8 ottobre 2018);

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 735 del 2013, ha confermato la statuizione del Tribunale di Teramo di rigetto di una opposizione all’esecuzione proposta da D.D.L. e P.P. nei confronti di Pi.Do..

Il P. e la D.D. hanno proposto istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che sussistesse un precedente giudicato contrario, costituito da altra sentenza del Tribunale di Teramo (n. 131 del 2007).

La domanda di revocazione è stata rigettata dalla Corte di Appello di L’Aquila.

Ricorrono il P. e la D.D., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Pi..

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5, artt. 324 e 615 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5, art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

I due motivi del ricorso esprimono una complessiva censura nella sostanza unitaria e sono, comunque, logicamente connessi; possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Si tratta di censure inammissibili, ancor prima che infondate.

1.1 La Corte di Appello di L’Aquila ha respinto l’opposizione avanzata dal P. e dalla D.D. avverso l’esecuzione forzata promossa dal Pi. nei loro confronti sulla base di un atto di precetto notificato in data 7 gennaio 2000, affermando che l’azione esecutiva era fondata, oltre che su una scrittura privata – che non si poteva ritenere costituire titolo esecutivo – anche su titoli di credito di per sé idonei a sostenerla.

Secondo i ricorrenti, sussisterebbe sul punto un precedente giudicato contrario, costituito da una decisione del Tribunale di Teramo, relativa ad una successiva esecuzione forzata promossa dai medesimi creditori, sulla base di un diverso atto di precetto intimato per il medesimo credito, notificato in data 16 marzo 2004: la corte di appello avrebbe, a loro avviso, errato nell’escludere che il precedente giudicato coprisse effettivamente l’oggetto del giudizio definito con la pronuncia impugnata per revocazione.

1.2 Nella decisione impugnata si afferma che non può ritenersi, nella specie, sussistere il dedotto vincolo del precedente giudicato, in quanto le due decisioni hanno oggetto differente, e ciò non solo perché si tratta di opposizioni relative a diversi processi esecutivi, ma anche perché la decisione che ha definito il giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base dell’atto di precetto del 2004 ha riguardato esclusivamente l’efficacia di titolo esecutivo della scrittura privata pacificamente posta a base di entrambi gli atti di precetto (ed esclusa in entrambi i giudizi), non anche l’efficacia esecutiva dei titoli di credito, i quali sono stati ritenuti posti a base dell’atto di precetto notificato nel 2000 e non invece a base della successiva esecuzione di cui all’atto di precetto del 2004.

Secondo i ricorrenti, i due atti di precetto sarebbero in realtà sostanzialmente identici ed entrambi fondati sia sulla scrittura privata che sui titoli di credito; inoltre, la decisione del Tribunale di Teramo passata in giudicato, relativa all’esecuzione fondata sull’atto di precetto del 2004, avrebbe avuto ad oggetto, quanto meno in via implicita, anche l’efficacia esecutiva dei titoli di credito e, comunque, il relativo giudicato coprirebbe in ogni caso l’unico rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che non poteva quindi essere posto nuovamente in contestazione.

1.3 Le censure non risultano formulate in modo sufficientemente specifico e nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto nel ricorso non vi è un adeguato, puntuale ed esaustivo richiamo del contenuto degli atti su cui esse si fondano, né diretto (mediante trascrizione) né quanto meno indiretto (mediante precisa indicazione dei passaggi rilevanti dei relativi atti allegati al ricorso).

Non è infatti richiamato nel ricorso, in modo specifico e puntuale, l’effettivo e preciso contenuto dei due atti di precetto intimati dai creditori, che si assumono del tutto equivalenti, nonché dei relativi atti di pignoramento, né il contenuto delle opposizioni proposte dai debitori e della decisione del Tribunale di Teramo passata in giudicato sull’esecuzione del 2004, come sarebbe stato necessario per consentire a questa Corte di valutare nel merito la fondatezza dell’assunto per cui i due giudizi avevano identico oggetto e, soprattutto, quello per cui la decisione sulla seconda esecuzione (passata in giudicato prima della definizione dell’opposizione relativa a quella precedente) avrebbe riguardato anche l’efficacia esecutiva dei titoli di credito posti a base, secondo la sentenza impugnata, esclusivamente della prima esecuzione.

Il ricorso è quindi inammissibile.

1.4 Per chiarezza e completezza di esposizione, va comunque osservato che risulta manifestamente infondato, in diritto, l’assunto che pure i ricorrenti sembrano intendere in qualche modo sostenere, secondo cui il giudicato sull’opposizione all’esecuzione coprirebbe in ogni caso il rapporto sostanziale sottostante, anche a prescindere dai motivi dedotti a fondamento della stessa.

Al contrario, deve ribadirsi il principio di diritto per cui l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione è sempre limitato dai motivi posti alla sua base.

Di conseguenza, come deve in ogni caso escludersi che l’opposizione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell’opposizione, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata (cfr., da ultimo, in proposito: Cass., Sez. U., Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01), così deve del pari escludersi che l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, per la ritenuta fondatezza di uno o più dei motivi dedotti a base della stessa, determini un giudicato esteso al rapporto sostanziale sottostante, che vada al di là dei motivi specificamente esaminati ed accolti, impedendo quindi in ogni caso al creditore di promuovere una ulteriore esecuzione per il medesimo credito, anche laddove il nuovo esercizio dell’azione esecutiva non presenti i medesimi vizi che avevano condotto alla dichiarazione di inefficacia della precedente.

Va, dunque, in particolare ribadito che, anche una volta dichiarata insussistente (con sentenza passata in giudicato) l’efficacia esecutiva di un determinato titolo, in relazione ad un determinato credito, potrà per il medesimo credito essere sempre promossa nuova azione esecutiva sulla base di un diverso titolo esecutivo, senza vincoli derivanti dalla decisione sulla precedente opposizione, laddove quest’ultima non contenga una pronuncia sull’efficacia esecutiva di tale diverso titolo, e ciò indipendentemente dalla circostanza che tale efficacia fosse stata o meno oggetto della precedente domanda di opposizione (cioè anche laddove sia eventualmente stata omessa la pronuncia su tale domanda e non sia stata proposta impugnazione dall’opponente per far valere tale omissione).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472