Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35102 del 17/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29393/2020 proposto da:

L.Z., rappresentata e difesa dall’Avv. Simona di Pangrazio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma Piazza Mazzini n. 27;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 1011/20, depositata il 24 dicembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 1011 del 2020 depositata il 10 febbraio 2020 nella causa iscritta al numero di registro 5739 del 2018 la Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso proposto da L.Z., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa il 6 luglio 2018 dal Tribunale di Roma, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato alla richiedente lo status di rifugiato del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 11, la protezione sussidiaria di cui all’art. 17 del Decreto citato e la tutela umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. Il giudice di appello motivava circa la credibilità della richiedente, cittadina cinese originaria della provincia di Hainan di professione insegnante in una scuola per l’infanzia, la quale aveva aderito alla chiesa domestica “Yin Xin Cheng Yi (noi crediamo in lingua, nel cuore, così ci hanno salvato)”, fede cristiana fondata sul Testamento vietata dal governo cinese; riferiva di essersi convertita nel 2008 in un momento di grave depressione per la morte dei genitori, di aver cercato di convertire una collega nel 2013, e di essere stata denunciata alle autorità da costei per tale ragione. In quello stesso anno i locali adibiti a chiesa domestica dove la richiedente dirigeva il coro subivano l’irruzione della polizia, costringendo i fedeli a riunirsi successivamente in locali sempre diversi, inclusa l’abitazione della ricorrente. I poliziotti si recavano inoltre nella scuola ove lavorava e, per tale ragione, il preside la induceva ad abbandonare l’insegnamento; due consorelle venivano quindi arrestate, e la ricorrente si trasferiva in altra Provincia. Da ultimo, ricercata dalle autorità – come appreso da uno zio che lavorava negli uffici della polizia – con l’aiuto del parente otteneva il passaporto, il visto e nel 2015 lasciava il Paese in aereo.

3. Il giudice d’appello prendeva in carico anche la documentazione offerta dalla ricorrente, ma escludeva ai fini dello status di rifugiato come già il giudice di prime cure – la sussistenza di atti di persecuzione, per il fatto che lei aveva ottenuto il passaporto e il visto, avendo potuto lasciare il Paese agevolmente in aereo, via *****.

Inoltre il giudice d’appello, sulla base di un inquadramento normativo interno del culto domestico cui aderiva la ricorrente e di fonti internazionali autorevoli, concludeva che vi era una certa tolleranza da parte dello Stato per il culto domestico in questione, non riconosciuto, ma neppure appartenente ai c.d. culti “maligni”, venendo nella specie repressa non la libertà di religione in sé, ma la segretezza dell’associazione.

4. Neppure la richiesta di protezione sussidiaria veniva accolta, in quanto la decisione di allontanarsi dalla Cina era ritenuta in ultima analisi dettata, più che da una persecuzione, da una percezione soggettiva di privazione della libertà di professare liberamente il proprio credo religioso non registrato. La decisione era basata sulle medesime fonti conoscitive internazionali che indicavano come il culto fosse potenzialmente tollerato dallo Stato perché fede cristiana fondata sul Testamento, ma vietato nel suo esercizio clandestino perché non registrato. Conseguentemente, secondo il giudice d’appello l’esercizio della propria fede in clandestinità era una scelta personale della ricorrente, la quale avrebbe potuto continuare ad esercitare la religione cristiana aderendo ad associazioni religiose registrate.

La protezione umanitaria era infine esclusa per la ritenuta assenza di condizioni di vulnerabilità e il mancato inserimento socio-economico in Italia, tenuto anche conto di una valutazione comparativa con il Paese di origine.

5. Propone ricorso la richiedente affidato a tre motivi, depositando Delib. del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ammissione al gratuito patrocinio dello Stato. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e il vizio motivazionale conseguente, sia assoluto per apparenza della motivazione sia relativo, avendo il giudice d’appello mancato di riconoscere nella fattispecie l’esistenza di un comportamento persecutorio nei confronti della ricorrente aderente a culto vietato nel Paese di origine perché “chiesa domestica” non registrata presso le pubbliche autorità, e delle vessazioni e persecuzioni subite e documentate.

7. Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), per aver la Corte di appello mancato di individuare nella fattispecie il rischio di trattamenti inumani e degradanti perché contrari alla libertà di autodeterminazione individuale sotto il profilo religioso in caso di rimpatrio, non potendo essere imposta l’adesione ad uno dei culti riconosciuti dallo Stato di origine quale condizione per esercitare la propria fede cristiana.

8. Con il terzo motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – viene lamentata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, circa la protezione umanitaria, in quanto, secondo il giudice d’appello, difetterebbe il requisito della vulnerabilità nel caso di specie, ma non avrebbe debitamente valutato la situazione personale vissuta dalla richiedente prima dell’abbandono del Paese di origine.

9. Il primo e il secondo motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, e sono fondati, nei termini che seguono.

La Corte preliminarmente rammenta che, ai sensi dell’art. 1, sezione A, paragrafo 2, comma 1, della Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati concluso a New York il 31 gennaio 1967, “rifugiato” è chiunque, “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure (chiunque), non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. e), in attuazione della direttiva 2004/83/CE analogamente definisce “rifugiato”, il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all’art. 10”.

10. Da tempo questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 27310 del 17/11/2008, mai superata), in tema di riconoscimento dello “status” di rifugiato ha interpretato i principi che regolano l’onere della prova, incombente sul richiedente, alla luce delle norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007, summenzionato: “Secondo il legislatore comunitario, l’autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”. Si giunge così ad individuare “(…) un dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello “status” di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (…)”. Conformi, tra le altre, sono Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 10202 del 10/05/2011 e Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, secondo cui non deve essere dato rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento.

L’obbligo per il giudice di attivare i propri poteri officiosi è finalizzato ad acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018) e, in particolare, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione ovvero ad epoca ad essa prossima (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916 – 06). Esistono definiti limiti all’esercizio di tale potere-dovere, dal momento che l’obbligo di acquisizione di informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai soli fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018).

11. Orbene, la sentenza impugnata in questa sede è rispettosa dello schema sopra delineato, avendo valutato il narrato della richiedente, e ritenuto lo stesso implicitamente credibile – fatta eccezione per la segnalazione e ricerca della ricorrente da parte della polizia al momento dell’abbandono del Paese di origine v. infra – quale necessario presupposto per poi negare che nella fattispecie sussista una persecuzione religiosa, dando anche conto delle COI oltre che della disciplina normativa del Paese di origine circa la libertà di culto e sua applicazione. E’ la motivazione adottata nell’escludere la sussistenza dello status di rifugiato a non essere conforme a diritto, come sostanzialmente censurato dalla ricorrente, pur dovendosi escludere l’apparenza della motivazione (cfr. Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053) perché la sentenza soddisfa il minimo costituzionale.

La ricorrente ha riferito avanti alla Commissione territoriale di essere originaria dell’isola di Hainan, di essere divenuta aderente alla fede cristiana nel contesto di una chiesa domestica in cui è stata anche battezzata, ed ha fornito alla Commissione spiegazioni sul significato del battesimo e sulla Bibbia, dichiarando di appartenere al gruppo “*****” (noi crediamo in lingua, nel cuore, così ci hanno salvato); sulla scorta di tali elementi il giudice d’appello qualifica con sicurezza la fattispecie come effettiva fede cristiana fondata sul Testamento.

La richiedente ha nel dettaglio riferito di essere stata convertita nel 2008 da una collega sul luogo di lavoro – la scuola dell’infanzia ove insegnava – in un momento di depressione a seguito della morte dei genitori e di essere stata denunciata alle autorità nel momento in cui, nel 2013, ha provato a convertire a sua volta una collega. A tale fatto hanno fatto seguito l’irruzione della polizia nei locali ad uso della chiesa domestica, le successive riunioni clandestine degli aderenti al culto in luoghi sempre diversi per evitare di essere scoperti, il cambio di abitazione ove ha anche ospitato riunioni dei fedeli, l’accesso dei poliziotti presso la sede di lavoro e la richiesta del preside di lasciare l’insegnamento con perdita del posto di lavoro, la denuncia ed arresto di due correligionarie aderenti al culto e l’abbandono della Provincia. Infine, ricercata dalla polizia, ha abbandonato il Paese in aereo partendo da *****, città della provincia del Guangdong, con documenti regolari ottenuti grazie ad un parente il quale lavorava negli uffici di Polizia, attraverso un volo con scalo a *****.

12. Quest’ultimo passaggio del narrato è stato considerato decisivo dal giudice di prime cure, il quale, ai fini dello “status” di rifugiato ha ritenuto che “la vicenda narrata non potesse ricondursi alle ipotesi di persecuzione individuale per motivi religiosi” (pp. 3 e 4 sentenza gravata) perché, se la richiedente fosse stata oggetto di persecuzione, non avrebbe potuto ottenere il passaporto e il visto per l’espatrio. Il decisum è condiviso dal giudice d’appello, il quale aggiunge che se fosse stata segnalata alle autorità locali e ricercata come afferma, non avrebbe potuto lasciare con tanta facilità la Cina servendosi di documenti che provavano le sue generalità, a dimostrazione dell’assenza di persecuzione nei suoi confronti.

Si tratta di un’affermazione che valorizza un aspetto del tutto marginale rispetto al racconto della vicenda personale e che non considera minimamente l’assunto della ricorrente secondo cui il rilascio del visto e del passaporto è al contrario favorito – o perlomeno non ostacolato – dalle autorità interne cinesi nei confronti dei cittadini ritenuti indesiderati per le loro convinzioni religiose di aderenti a culti non registrati.

13. L’esclusione della persecuzione religiosa nel caso di specie è stata inoltre motivata dal giudice d’appello per un’ulteriore e più articolata ragione, svolta all’esito della disamina della disciplina normativa nazionale rilevante e di COI, secondo la quale le chiese “domestiche” come quella frequentata dalla ricorrente, pur risultando formalmente illegali perché non registrate, sarebbero comunque trattate con una certa tolleranza, perché non dichiarate “culti maligni” dallo Stato.

Inoltre la Corte d’Appello nella sua argomentazione mostra di assimilare l’esercizio del culto da parte della ricorrente aderente ad una chiesa domestica, all’adesione ad un’associazione “complessivamente segreta” nella sua organizzazione – ove sono segrete regole interne, attività esterna, ricerca di proseliti, fonti di finanziamento – ritenendo che non ci sia una persecuzione per il solo fatto che lo Stato sanzioni, anche penalmente, l’associazione segreta, poiché nella fattispecie sarebbe perseguito non l’esercizio del culto “domestico” in sé, ma la sua segretezza. In conclusione, secondo la sentenza impugnata, il personale concetto di persecuzione esposto dalla ricorrente non sarebbe coerente con le circostanze di carattere generale esistenti nella Repubblica Popolare Cinese (RPC), la quale non perseguiterebbe culti che cercano di operare nella legalità, ma solo culti che scelgono di operare nella segretezza.

14. Tale ratio decidendi non è conforme a diritto. Il Collegio rammenta che l’art. 19 Cost., della Repubblica Italiana protegge autonomamente la libertà di professare la propria religione, nella sua duplice dimensione pubblica e privata, con il solo limite del rispetto del buon costume. Inoltre, l’art. 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), compendia in un unico articolo la “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione” specificando come “(…) tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.”. L’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CFDUE), intitolato “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione”, recepisce al primo paragrafo in termini identici il contenuto dell’art. 9 p. 1 CEDU.

Non vi sono limitazioni a siffatte libertà, precisa inoltre il secondo paragrafo dell’art. 9 CEDU, “(…) diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”.

Quanto al diritto di associazione, cui pure fa riferimento la motivazione della sentenza impugnata, la CEDU lo distingue dalla libertà di religione, proteggendolo all’art. 11 p. 1 secondo cui “Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione (…)” e in termini sostanzialmente non dissimili recita anche l’art. 12 CDFUE.

Il successivo p. 2 dell’art. 11 CEDU però dispone anche: “L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato”.

15. Nel caso in esame la ricorrente allega di non poter o comunque non voler far ritorno nel proprio Paese di origine, avendo già dovuto abbandonare la propria Provincia per esercitare il culto dopo aver perso il lavoro a causa dell’intervento della polizia e l’arresto di due consorelle e, in ultimo, avendo dovuto lasciare la Cina perseguitata per la propria fede.

Il Collegio al proposito rammenta che, ai fini della domanda di protezione internazionale, il fatto da dimostrare va identificato nella grave violazione dei diritti umani cui il richiedente asilo sarebbe esposto rientrando in patria, di cui costituisce indizio, secondo il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, la minaccia ricevuta in passato che fa presumere la violazione futura in caso di rientro (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16201 del 30/07/2015, Rv. 636626 – 01). Nel caso di specie è stato ritenuto credibile dalla Corte d’appello il racconto della ricorrente, nella parte in cui riferisce le ragioni che l’hanno costretta ad abbandonare la propria Provincia per esercitare il culto dopo aver perso il lavoro a causa dell’intervento della polizia e l’arresto di due correligionarie.

16. La circostanza che la richiedente, dopo essere stata denunciata per la propria fede alle autorità si sia trattenuta nel Paese di origine, in una diversa Provincia, per due anni prima di partire per l’Italia, proseguendo gli incontri clandestini nelle “chiese domestiche”, non esclude affatto la persecuzione religiosa. Infatti – con riferimento ratione temporis alla disciplina anteriore al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni in L. 1 dicembre 2018, n. 132, con cui l’Italia si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE con l’introduzione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b-ter, art. 32 – questa Corte ha già chiarito i criteri di valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave in tema di protezione internazionale dello straniero, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, conforme a Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2294 del 16/02/2012, Rv. 621824 – 01).

Non assume al riguardo decisiva rilevanza il fatto che la richiedente, dopo essere stata costretta dal preside a causa della sua fede ad abbandonare la scuola ove lavorava, non si sia rivolta alle autorità locali o statuali per invocare tutela, potendo tale scelta derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettata ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8573 del 06/05/2020, con riferimento a cittadino cinese richiedente protezione in quanto discriminato per ragioni di religione). D’altro canto nella presente fattispecie proprio un’irruzione della polizia ha turbato la possibilità per la ricorrente di esercitare l’attività di culto e un ulteriore accesso dei poliziotti presso la scuola ove insegnava ha spinto il preside a chiederle di abbandonare il luogo di lavoro, cosa poi avvenuta.

17. Inoltre, i due profili della libertà di religione e di associazione esaminati congiuntamente dalla Corte d’Appello non sono coincidenti né sovrapponibili, benché spesso connessi (Corte EDU, Fa/un Dafa e altri c. Moldavia, No. 29458/15, sentenza del 29 giugno 2021). La protezione accordata dalla lettura congiunta delle due libertà protette dagli artt. 9 e 11 CEDU non è senza limiti, nel senso che non è assicurato il diritto indiscriminato di riunirsi per professare un credo religioso, come statuito ad es. da Corte EDU, Pav/ides e Georgakis c. Turchia, Nos. 9130/09 e 9143/09, decisione del 2 luglio 2013, p. 29, in un caso in cui la necessità di proteggere l’integrità del sito archeologico da parte delle autorità nazionali è stata ritenuta prevalente. Nondimeno, la seconda libertà è il naturale completamento della prima, ove la libertà di pacifica riunione e associazione permette l’esercizio pubblico e comunitario della libertà di culto e di manifestare pratiche spirituali collettivamente, inclusa la preghiera, l’insegnamento, la pratica e la diffusione, senza discriminazione su base religiosa (Corte EDU, Chiesa di Gesù Cristo dell’ultimo giorno c. Regno Unito, No. 7552/09, Sentenza del 4 marzo 2014).

18. Al contrario, l’ordinamento del Paese di origine, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata che cita COI autorevoli e aggiornate, all’art. 36 Cost., della Repubblica Popolare Cinese afferma la libertà di religione per i cittadini della Repubblica (comma 1) e il divieto di costrizione o discriminazione a base religiosa (comma 2), ma poi la legge non prevede un rimedio specifico avverso le violazioni di tali libertà. Il comma 3, inoltre dispone che “Lo stato protegge le attività religiose normali (“zhengchang”). Nessuno deve usare la religione per danneggiare l’ordine sociale, nuocere alla salute dei cittadini, ostacolare l’ordinamento educativo dello stato.”.

Il potere esecutivo controlla le attività di culto attraverso regolamenti amministrativi, al fine di garantire che l’attività religiosa non costituisca minaccia per l’ordine pubblico e la stabilità. A febbraio 2018 è così entrato in vigore il “Regolamento sugli affari religiosi” adottato il 26 agosto 2017. Esso ribadisce i principi costituzionali di libertà religiosa, non discriminazione, libertà di culto per le sole attività religiose “normali” (“zhengchang”), divieto di attività religiose contrarie all’ordine pubblico. Le religioni considerate “zhengchang” sono il buddismo, il taoismo, l’islam, il cattolicesimo e il protestantesimo. L’art. 3 del Regolamento specifica che la finalità di tale amministrazione è quella di proteggere ciò che è legale, proibire ciò che è illegale, reprimere gli estremismi, resistere alle infiltrazioni e combattere la criminalità.

19. Le COI, anche quelle citate nella sentenza impugnata, fanno usualmente riferimento alla dottrina del c.d. “triple market” (mercato triplo), autorevolmente impiegata allo scopo di classificare le diverse religioni nella RPC a seconda del trattamento ad esse riservato da parte delle Stato sulla scorta delle norme sopra descritte. Tale dottrina classifica le religioni in tre gruppi: il c.d. “red market”, a cui appartengono i culti legali di cui all’art. 36 Cost. e al Regolamento sugli affari religiosi; il c.d. “grey market”, a cui appartengono i culti semi-legali, categoria comprensiva delle religioni e organizzazioni spirituali con uno stato legale incerto, inclusi il confucianesimo, le religioni popolari, le c.d. chiese protestanti domestiche (“house churches”) e le chiese cattoliche clandestine (“underground”). Tali chiese non sono registrate, e perciò risultano formalmente illegali anche se di regola di fatto tollerate. Sia le chiese protestanti domestiche sia le chiese cattoliche clandestine sono organizzazioni per lo più composte da membri che rifiutano di professare la propria fede affiliandosi alle “associazioni religiose patriottiche” appartenenti al “red market” e, sino al 2000, ricadevano nel c.d. “black market”, in cui confluiscono i culti illegali, attualmente identificati in circa due dozzine di c.d. “culti maligni” (“evil cults”o “xie jiao”).

L’art. 300 codice penale cinese punisce con una pena da tre a sette anni e nei casi più gravi con pena minima di sette anni, tra l’altro, chiunque crei o partecipi a sette superstiziose e società segrete (“evil cults” o “xie jiao”). Tale articolo definisce i culti maligni come “organizzazioni illegali create usando la religione, il “Qigong” (spirituale), o altre cose al fine di camuffare, divinizzarne i membri, e confondere e ingannare la popolazione, reclutare e controllarne i membri, e mettere in pericolo la società attraverso la fabbricazione e diffusione di eresie superstiziose”.

20. Il fatto che la richiedente operi nell’ambito di un’associazione non registrata per professare il proprio credo, al di fuori del “red market” ma non sia aderente ad un culto definito “maligno” secondo i criteri suddetti (cfr. per un caso di appartenente a culto non registrato in Cina e illegale facente parte del “black market” e denunciato per tale ragione alla pubblica autorità, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22275 del 04/08/2021), non ha impedito che per la sola sua professione di fede sia stata denunciata, abbia subito l’irruzione della polizia nei locali della chiesa domestica, abbia perso il lavoro, sia stata costretta a vivere la propria fede cristiana in clandestinità, abbia visto due consorelle tratte in arresto, e dovuto abbandonare la propria Provincia per esercitare il culto, e ciò è macroscopicamente lesivo della libertà di religione come sopra definita sulla base della rilevante disciplina convenzionale dell’art. 9 CEDU, di diritto comunitario (art. 10 CFDUE) e nazionale (19 Cost.), e assume caratteri persecutori.

L’argomento speso dalla Corte d’appello, la quale giunge in ultima analisi a ridimensionare la fattispecie rinvenendo solo un “personale concetto di persecuzione” che “non è coerente con le circostanze di carattere generale inerenti al Paese di origine” (p. 8 sentenza impugnata), giustificando la grave compromissione della libertà di religione della ricorrente da parte dello Stato di origine, è incentrato sulla facoltà per la RPC di reprimere non la libertà di religione in sé, ma l’associazione segreta per la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ed è viziato da un duplice salto logico.

21. In primo luogo, il giudice di appello ha sì ampiamente richiamato le COI e la normativa cinese rilevante, ma poi non ha valutato in concreto se siano stati rispettati dal Paese di origine i limiti “interni” alla libertà di religione quali emergono dalle tre previsioni normative sopra richiamate, ossia se l’ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà della ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire almeno un fine legittimo secondo l’art. 9, p. 2 CEDU e art. 19 Cost. – come ad esempio la protezione dell’ordine o il buon costume -, e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tale fine.

In secondo luogo, nel valutare i limiti “esterni” alla libertà di religione, il cui esercizio certamente non è illimitato dovendo trovare un ragionevole bilanciamento con gli altri diritti umani dei terzi come accade per tutti i diritti “relativi” e non “assoluti” (cfr. Corte EDU, Eweida e altri c. Regno Unito, Nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 e 36516/10, Sentenza del 15 gennaio 2013, p.p. 94-95), la sentenza censurata ha illogicamente sovrapposto la libertà religiosa, la sola invocata dalla ricorrente nel presente giudizio, con quella – distinta di associazione, facendo poi valere, ulteriore salto logico, tra i limiti “interni” di quest’ultima, la facoltà per lo Stato di origine di reprimere l’associazionismo segreto sul suo territorio.

In ogni caso, è pacifico il fatto che sulla base delle COI e del quadro normativo interno che riporta la stessa Corte d’appello il culto domestico cui la richiedente aderisce ricade nel “grey market”, dunque non è uno dei c.d. culti “maligni”. Perciò non è chiaro a che titolo nel caso concreto il giudice ritiene legittimo il diritto dello Stato di origine a reprimere l’aderenza e pratica del culto in questione come fosse un'”associazione complessivamente segreta” (cfr. p. 8 sentenza impugnata), addirittura con l’arresto di due consorelle della ricorrente. Infatti, la stessa legislazione interna della RPC come ricostruita nella sentenza impugnata, per quanto ritenga illegittima la chiesa domestica poiché non registrata, prevede la sanzione penale esclusivamente per gli aderenti ad una setta rientrante nel “black market” (“evil cults” o “xie jiao”).

22. Questa Corte ha già riconosciuto, proprio con riferimento a cittadino cinese di fede cristiana, lo “status” di rifugiato politico precisando che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. a), là dove prescrive che la protezione può essere accordata alle vittime di persecuzione da parte dello Stato, deve intendersi come riferito allo “Stato apparato” e non allo “Stato ordinamento”, con la conseguenza che la concessione di tale forma di protezione non può essere negata a chi dimostri di essere perseguitato nel proprio Paese dagli organi della polizia locale, a nulla rilevando che, formalmente, siffatta persecuzione non sia ammessa o consentita dall’ordinamento giuridico statuale di quel Paese (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24250 del 02/11/2020, Rv. 659753 – 01). Nella fattispecie è concreto ed oggettivo il rischio per la ricorrente, in caso di rientro nel Paese di origine, di essere sottoposta alla reiterazione delle vessazioni già subite da parte della polizia e sul luogo di lavoro, in alternativa alla costrizione ad aderire ad una delle fedi riconosciute dallo Stato.

Al proposito la Corte ha di recente chiarito, proprio in tema di persecuzione per motivi religiosi di cittadino cinese, che, alla luce dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 5 settembre 2012, nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland, contro altri) all’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, a sua volta vincolante l’interpretazione giudiziale delle norme interne derivate da quella dell’Unione, nell’esame di una domanda di riconoscimento dello “status di rifugiato”, il giudice non può ragionevolmente aspettarsi che il richiedente, una volta tornato nel Paese di origine, rinunci al compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo di persecuzione secondo il culto cui aderisce, previa sua adesione ad un culto riconosciuto dallo Stato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22275 del 04/08/2021, Rv. 661995 – 02).

23. Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di “status” di rifugiato, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, lett. e), nella parte in cui definisce “rifugiato” il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese, deve interpretarsi nel senso che il timore va valutato sia alla luce del contenuto della legislazione sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, circa il rispetto dei limiti “interni” alla libertà che emergono dall’art. 19 Cost. e dall’art. 9, p. 2CEDU, dovendo il giudice valutare se l’ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà della ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi ivi previsti, e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini”.

24. Quanto sopra esposto rileva anche e a maggior ragione in relazione al secondo motivo. Premesso che la Corte d’appello quanto alla protezione sussidiaria allo straniero qualifica con sicurezza la fattispecie come motivata a causa di fede ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, sia pure escludendo l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, questa Corte ha già più volte statuito che è sufficiente che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16275 del 20/06/2018; conforme, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26823 del 21/10/2019).

Anche ai fini della protezione sussidiaria, sulla base della ricostruzione che precede, sussistono specifici comportamenti persecutori, consistenti quantomeno nell’arresto di due consorelle, nel fatto di essere stata costretta ad abbandonare il lavoro per causa della fede a seguito dell’accesso della polizia presso la sede di lavoro, nell’aver dovuto abbandonare la propria Provincia e vivere in clandestinità per frequentare la chiesa “domestica”.

Sono fatti che complessivamente escludono la possibilità di poter parlare nella fattispecie di mera “percezione soggettiva della privazione della libertà di professare liberamente il proprio credo religioso” (p. 9 sentenza impugnata). Infatti, anche ai fini della protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, va affermato il principio secondo il quale il giudice non può ragionevolmente aspettarsi che la richiedente, una volta tornata nel Paese di origine, rinunci al compimento di atti religiosi che la espongano al rischio effettivo di persecuzione secondo il culto cui aderisce, previa sua adesione ad un culto riconosciuto dallo Stato.

25. Nel caso di specie dev’essere così affermato anche il seguente principio di diritto:

“In tema di protezione sussidiaria, quando siano accertati atti oggettivamente lesivi dei diritti fondamentali di libertà religiosa dello straniero sanciti dall’art. 19 Cost., dall’art. 9CEDU e dall’art. 10 CFDUE, riconducibili all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), non si può ragionevolmente pretendere che il richiedente, una volta tornato nel Paese di origine, rinunci al pacifico compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo di persecuzione secondo il culto cui aderisce, previa sua adesione ad un culto riconosciuto dallo Stato”.

26. L’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del terzo, in quanto i primi due hanno ad oggetto la protezione internazionale, più estesa rispetto alla residuale tutela umanitaria oggetto della terza censura. Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame in relazione ai profili accolti e provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai profili accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472