Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35103 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1902-2018 proposto da:

I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SIMONE TABLO’, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO CARDOSI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AREZZO PARCHEGGI SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO VANNELLI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1410/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 5/6/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.L., propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 305/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, che aveva accolto il ricorso proposto da Arezzo Parcheggi Società Consortile A R.L. avverso avviso di accertamento TOSAP annualità 2011;

la società contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. parte ricorrente ha da ultimo depositato atto di rinuncia al ricorso, seguita da adesione della controparte, con richiesta di compensazione delle spese;

1.2. in considerazione dell’intervenuta rinuncia, accettata da controparte, deve essere dunque dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 306,390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese di lite, trattandosi di causa estintiva della lite concordemente richiesta;

2. non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa interamente le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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