LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1902-2018 proposto da:
I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SIMONE TABLO’, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO CARDOSI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AREZZO PARCHEGGI SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO VANNELLI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1410/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 5/6/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.L., propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 305/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, che aveva accolto il ricorso proposto da Arezzo Parcheggi Società Consortile A R.L. avverso avviso di accertamento TOSAP annualità 2011;
la società contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. parte ricorrente ha da ultimo depositato atto di rinuncia al ricorso, seguita da adesione della controparte, con richiesta di compensazione delle spese;
1.2. in considerazione dell’intervenuta rinuncia, accettata da controparte, deve essere dunque dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 306,390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese di lite, trattandosi di causa estintiva della lite concordemente richiesta;
2. non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021