Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35104 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22598/2020 proposto da:

L.X., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Saccucci, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Lisbona n. 9;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 8014/19, depositata il 24 dicembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 8014 del 2019 depositata il 24 dicembre 2019 nella causa iscritta al numero di registro 7599 del 2017 la Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso proposto da L.X., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa il 28 settembre 2017 dal Tribunale di Roma, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato alla richiedente lo status di rifugiato del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 11 e la protezione sussidiaria di cui all’art. 17 del Decreto citato, riconoscendole solo la tutela umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. La richiedente, cittadina cinese originaria della provincia dello Shandong, aveva aderito con la sua famiglia ad un gruppo cristiano di ispirazione protestante, vietato dalle autorità e identificato come “Shouters” (“Huhan Pai”) e, a causa del credo professato, i suoi genitori venivano arrestati nel 2011 e liberati a seguito della dazione di una somma di denaro ai poliziotti che ritardavano il rilascio della madre per ottenere, con violenza, i nomi dei componenti del gruppo religioso. Nel 2013 il preside dell’università di Shijazhuang, nella provincia dell’Hebei, cui la richiedente si era iscritta indicando sul modulo la propria fede, le intimava di abbandonare la sua religione e, al suo rifiuto, veniva costretta ad abbandonare gli studi e a spostarsi in altri luoghi della Repubblica Popolare Cinese per professare e predicare la fede con i confratelli; nel 2014, a seguito dell’arresto di una sua amica consorella decideva prima di nascondersi e poi di abbandonare la Cina, ottenendo il visto nella provincia del Guangdong, partendo dall’aeroporto di ***** e giungendo in Italia nel 2015.

3. Il giudice di prime cure escludeva i presupposti per lo “status” di rifugiato, in quanto riteneva che la vicenda narrata non si inquadrasse in una fattispecie di persecuzione proveniente dallo Stato centrale o comunque dallo stesso esplicitamente consentita. Riteneva inoltre non sussistessero i presupposti per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in quanto le campagne delle autorità cinesi tese ad ostacolare l’esercizio della libertà religiosa non esponevano la richiedente al rischio di vita o tortura o altro trattamento inumano o degradante. Veniva riconosciuta solo la protezione umanitaria in considerazione di una vulnerabilità ritenuta di “moderata entità”.

4. La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo a sua volta esistente un rischio di “moderata entità” in capo a chi svolgesse attività di proselitismo in favore di culti diversi da quelli riconosciuti dalla Repubblica Popolare Cinese, come confermato dal fatto che, a fronte dell’induzione da parte del preside dell’università di Shijazhuang ad abbandonare gli studi, la richiedente non aveva reagito rivolgendosi alle autorità competenti. Inoltre, le era stato consentito comunque di svolgere attività di proselitismo in vari luoghi della Cina e di ottenere regolare passaporto e visto per l’espatrio.

5. Propone ricorso la richiedente affidato ad un unico motivo, depositando delibera dell’Ordine degli Avvocati di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

CONSIDERATO

che:

6. Con un unico motivo di ricorso, – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per aver il giudice d’appello mancato di cooperare nell’accertamento dei fatti, omettendo di individuare le specifiche fonti informative da cui ha tratto le conclusioni assunte e anche di valutare le specifiche COI prodotte in giudizio dalla ricorrente, risolvendosi l’argomentazione in una motivazione apparente e, a tratti, perplessa ed incomprensibile per aver escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della protezione internazionale.

7. La doglianza non è inammissibile, come eccepito in controricorso, in quanto non è diretta a contrastare gli accertamenti di fatto condotti dal giudice d’appello, bensì a censurare ad un tempo la mancata attivazione dei poteri officiosi di cooperazione istruttoria del giudice in materia di protezione internazionale, il mancato esame delle COI e delle perizie allegate dalla parte e, in ultima analisi, a denunciare un vizio motivazionale assoluto. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

La Corte preliminarmente rammenta che, ai sensi dell’art. 1, sezione A, paragrafo 2, comma 1, della Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati concluso a New York il 31 gennaio 1967, “rifugiato” è chiunque, “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure (chiunque), non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. e), in attuazione della direttiva 2004/83/CE analogamente definisce “rifugiato”, il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all’art. 10”.

8. Da tempo questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 27310 del 17/11/2008, mai superata), in tema di riconoscimento dello “status” di rifugiato ha interpretato i principi che regolano l’onere della prova, incombente sul richiedente, alla luce delle norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007, summenzionato: “Secondo il legislatore comunitario, l’autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”. Si giunge così ad individuare “(…) un dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello “status” di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (…)”. Conformi, tra le altre, sono Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10202 del 10/05/2011 e Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, secondo cui non deve essere dato rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento.

L’obbligo per il giudice di attivare i propri poteri officiosi è finalizzato ad acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018) e, in particolare, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione ovvero ad epoca ad essa prossima (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916 – 06). Esistono definiti limiti all’esercizio di tale potere-dovere, dal momento che l’obbligo di acquisizione di informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai soli fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018).

9. Orbene, la sentenza impugnata in questa sede non è rispettosa dello schema sopra delineato, avendo il giudice d’appello sì valutato il narrato della richiedente e ritenuto lo stesso implicitamente credibile quale necessario presupposto per poi negare che nella fattispecie sussista una persecuzione religiosa, ma senza supportare il proprio convincimento con le COI, attivando i propri poteri officiosi com’era suo onere fare, e senza fare riferimento alla disciplina normativa del Paese di origine circa la libertà di culto e la sua applicazione. La motivazione inoltre non dà neppure conto delle fonti conoscitive internazionali specificamente allegate dalla ricorrente (doc. 55 fascicolo di appello e all. 10 fascicolo ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) in cui sono prospettate pratiche di trattamenti inumani e degradanti rilevanti ai fini dell’art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, incluso un parere redatto da autorevole esperto sulla persecuzione proprio della chiesa domestica cui aderisce la richiedente e di altro qualificato esperto sul rilascio dei passaporti in Cina (docc. 54 e 22 fascicolo appello e all.ti 9 e 8 del ricorso), elementi conoscitivi riprodotti e sintetizzati per autosufficienza alle pagg. 13 e 14 del ricorso.

La richiedente ha riferito alla Commissione territoriale, e poi confermato in sede di interrogatorio libero avanti al giudice di prime cure, di essere cittadina cinese originaria della provincia dello Shandong, avendo aderito nel 2006, dodicenne, in occasione della malattia della madre, poi guarita, con l’intera famiglia ad una chiesa cristiana di ispirazione protestante, vietata dalle autorità e etichettata come “Shouters” (“Huhan Pai”). A causa del credo professato, i genitori sono stati tratti in arresto arrestati nel 2011 e liberati a seguito della dazione di una somma di denaro ai poliziotti, i quali hanno ritardato il rilascio della madre, picchiata per ottenere i nomi dei componenti del gruppo religioso. Nel 2013 il preside dell’università di Shijazhuang (Hebei), appresa la fede della ricorrente da documenti compilati al memento dell’iscrizione agli studi, le ha intimato di abiurarla e, al suo rifiuto, l’ha costretta ad abbandonare gli studi. Si è quindi spostata in altri luoghi della Repubblica Popolare Cinese per professare e predicare la fede con i confratelli, ma, nel 2014, a seguito dell’arresto di una sua amica consorella, ha deciso prima di nascondersi e poi di abbandonare la Cina. Ottenuto il visto nella provincia del Guangdong, è partita dall’aeroporto di Hong Kong e giunta in Italia nel 2015.

10. La credibilità del narrato non risulta essere mai stata messa in dubbio neppure in primo grado, e la sentenza impugnata esprime un’unitaria ratio decidendi in cui afferma l’esistenza di un rischio di “moderata entità” in capo a chi, come la ricorrente, svolga attività di proselitismo in favore di culti diversi da quelli riconosciuti dal Paese di origine, desunto nella fattispecie da tre circostanze: in primo luogo, a fronte dell’induzione da parte del preside dell’università di Shijazhuang ad abbandonare gli studi, la richiedente non ha reagito rivolgendosi alle autorità competenti; in secondo luogo le è stato consentito comunque di svolgere attività di proselitismo in vari luoghi della Cina; in terzo luogo ha potuto ottenere regolare passaporto e visto per l’espatrio.

Il Collegio osserva che quest’ultima affermazione e inesatta in quanto contraddetta da informazioni desumibili da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate e dallo stesso parere allegato dalla ricorrente e nella disponibilità anche del giudice d’appello (doc. 22 fascicolo appello e all. 8 al ricorso) secondo cui il rilascio del visto e del passaporto non è di regola vietato, ma al contrario favorito dalle autorità interne cinesi in presenza di cittadini ritenuti indesiderati per le loro convinzioni religiose di aderenti a culti non registrati.

11. L’esclusione della persecuzione religiosa nel caso di specie è stata inoltre succintamente motivata dal giudice d’appello anche con riferimento alla possibilità per la richiedente di esercitare la propria fede in modo attivo in altri luoghi della Repubblica Popolare, diversi da quelli di origine (provincia dello Shandong) e di trasferimento per ragioni di studio (Shijazhuang nell’Hebei).

12. Tale affermazione non è conforme a diritto. Il Collegio rammenta che l’art. 19 Cost., della Repubblica Italiana protegge autonomamente la libertà di professare la propria religione, nella sua duplice dimensione pubblica e privata, con il solo limite del rispetto del buon costume. Inoltre, l’art. 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), compendia in un unico articolo la “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione” specificando come “(…) tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.”. L’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CFDUE), intitolato “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione”, recepisce al primo paragrafo in termini identici il contenuto dell’art. 9 p. 1 CEDU.

Non vi sono limitazioni a siffatte libertà, precisa inoltre il secondo paragrafo dell’art. 9 CEDU, “(…) diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”.

13. Nel caso in esame la ricorrente allega di non poter o comunque non voler far ritorno nel proprio Paese di origine, avendo già dovuto abbandonare la propria Provincia di nascita (Shandong) dopo l’arresto dei genitori, liberati a seguito di dazione di denaro e di violenza alla madre per l’adesione al culto, e poi di aver lasciato anche la Provincia in cui si era trasferita per gli studi universitari (Hebei) per aver rifiutato di rinnegare il culto e, in ultimo, a seguito dell’arresto di un’amica consorella, perseguitata per la propria fede, ha dovuto lasciare la Cina.

Il Collegio al proposito rammenta che, ai fini della domanda di protezione internazionale, il fatto da dimostrare va identificato nella grave violazione dei diritti umani cui il richiedente asilo sarebbe esposto rientrando in patria, di cui costituisce indizio, secondo il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, la minaccia ricevuta in passato, che fa presumere la violazione futura in caso di rientro (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16201 del 30/07/2015, Rv. 636626 – 01) e, nel caso di specie è stato ritenuto Corte d’appello implicitamente credibile il racconto della ricorrente.

La circostanza che la richiedente, dopo aver abbandonato la città di Shijazhuang ove si era iscritta all’università nel 2014 e abbia potuto anche fare proselitismo in altri luoghi per un certo numero di mesi prima di abbandonare il Paese nel 2015, non esclude affatto la persecuzione religiosa.

Infatti, questa Corte ha già chiarito i criteri di valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave in tema di protezione internazionale dello straniero, alla stregua della disciplina, applicabile ratione temporis, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, anteriore al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni in L. 1 dicembre 2018, n. 132 con cui l’Italia si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE con l’introduzione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, b-ter: nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non poteva essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, conforme a Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2294 del 16/02/2012, Rv. 621824 – 01).

14. Inoltre, quanto al terzo argomento considerato rilevante dalla Corte d’appello per escludere la persecuzione e affermare la “moderata intensità” del rischio per la richiedente, non assume decisiva rilevanza il fatto che ella, dopo essere stata costretta dal preside a rinnegare la fede o a lasciare l’università come poi avvenuto, non si sia rivolta alle autorità locali o statuali per invocare tutela, potendo tale scelta derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettata ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8573 del 06/05/2020, con riferimento a cittadino cinese richiedente protezione in quanto discriminato per ragioni di religione).

D’altro canto, nella presente fattispecie proprio la polizia ha tratto in arresto prima i genitori, nel 2011, liberandoli solo dopo una somma in denaro e picchiando la madre, e poi ha anche arrestato un’amica correligionaria, a causa dell’esercizio dell’attività di culto.

15. Più in generale, sulla anche base delle COI allegato 10 del ricorso e del parere di autorevole esperto allegato 9 del ricorso, va rammentato che l’ordinamento del Paese di origine, all’art. 36 Cost., della Repubblica Popolare Cinese afferma la libertà di religione per i cittadini della Repubblica (comma 1) e il divieto di costrizione o discriminazione a base religiosa (comma 2), ma poi la legge non prevede un rimedio specifico avverso le violazioni di tali libertà. Il comma 3 inoltre dispone che “Lo stato protegge le attività religiose normali (“zhengchang”). Nessuno deve usare la religione per danneggiare l’ordine sociale, nuocere alla salute dei cittadini, ostacolare l’ordinamento educativo dello stato”.

Il potere esecutivo controlla le attività di culto attraverso regolamenti amministrativi, al fine di garantire che l’attività religiosa non costituisca minaccia per l’ordine pubblico e la stabilità. A febbraio 2018 è così entrato in vigore il “Regolamento sugli affari religiosi” adottato il 26 agosto 2017. Esso ribadisce i principi costituzionali di libertà religiosa, non discriminazione, libertà di culto per le sole attività religiose “normali” (“zhengchang”), divieto di attività religiose contrarie all’ordine pubblico. Le religioni considerate “zhengchang” sono il buddismo, il taoismo, l’islam, il cattolicesimo e il protestantesimo. L’art. 3 del Regolamento specifica che la finalità di tale amministrazione è quella di proteggere ciò che è legale, proibire ciò che è illegale, reprimere gli estremismi, resistere alle infiltrazioni e combattere la criminalità.

16. Le COI, anche quelle allegate al ricorso, fanno usualmente riferimento alla dottrina del c.d. “triple market” (mercato triplo), autorevolmente impiegata allo scopo di classificare le diverse religioni nella RPC a seconda del trattamento ad esse riservato da parte delle Stato sulla scorta delle norme sopra descritte. Tale dottrina classifica le religioni in tre gruppi: il c.d. “red market”, a cui appartengono i culti legali di cui all’art. 36 Cost. e al Regolamento sugli affari religiosi; il c.d. “grey market”, a cui appartengono i culti semi-legali, categoria comprensiva delle religioni e organizzazioni spirituali con uno stato legale incerto, inclusi il confucianesimo, le religioni popolari, le c.d. chiese protestanti domestiche (“house churches”) e le chiese cattoliche clandestine (“underground”). Tali chiese non sono registrate, e perciò risultano formalmente illegali anche se di regola di fatto tollerate. Sia le chiese protestanti domestiche sia le chiese cattoliche clandestine sono organizzazioni per lo più composte da membri che rifiutano di professare la propria fede affiliandosi alle “associazioni religiose patriottiche” appartenenti al “red market” e, sino al 2000, ricadevano nel c.d. “black market”, in cui confluiscono i culti illegali, attualmente identificati in circa due dozzine di c.d. “culti maligni” (“evil cults” o “xie jiao”).

L’art. 300 del codice penale cinese punisce con una pena da tre a sette anni e nei casi più gravi con pena minima di sette anni, tra l’altro, chiunque crei o partecipi a sette superstiziose e società segrete (“evil cults” o “xie jiao”). Tale articolo definisce i culti maligni come “organizzazioni illegali create usando la religione, il “Qigong” (spirituale), o altre cose al fine di camuffare, divinizzarne i membri, e confondere e ingannare la popolazione, reclutare e controllarne i membri, e mettere in pericolo la società attraverso la fabbricazione e diffusione di eresie superstiziose”.

17. Il gruppo religioso cui aderisce la ricorrente (“Shouters” o “Huhan Pai”) appartiene a quest’ultima classificazione, e costei è quindi soggetta a repressione penale, come confermato dall’arresto dei genitori nel 2011 liberati solo a seguito di dazione di denaro ai poliziotti e l’arresto nel 2014 di una amica consorella.

Con una recente decisione, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22275 del 04/08/2021, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello “status” di rifugiato presentata da un cittadino cinese, il quale aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il suo paese a causa delle persecuzioni subite dalla polizia per avere professato il suo culto, rilevando come, al contrario, i motivi di fuga dal Paese di origine del ricorrente dovessero essere considerati di persecuzione per motivi religiosi, appartenendo il richiedente proprio ad una delle cd. chiese evangeliche protestanti – “shouters” – che la Repubblica Popolare cinese persegue anche penalmente, perché contrarie all’ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale, così comprimendo la libertà religiosa dei suoi cittadini.

In tale arresto giurisprudenziale è stato affermato il principio di diritto secondo cui “il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, lett. e), nella parte in cui definisce “rifugiato” il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese, deve interpretarsi nel senso che il timore deve essere valutato alla luce del contenuto della legislazione dello Stato di origine del richiedente la protezione, evidenziante la possibilità concreta di conseguenze penali per chi professi un culto non espressamente riconosciuto dallo Stato, in assenza di atti diversi da quelli di esercizio del culto, nonché alla luce di fatti, oggettivamente persecutori (quale la privazione della libertà personale da parte di autorità di polizia protrattasi per un’apprezzabile periodo di tempo e destinata a cessare con la dazione di una somma di danaro) dell’appartenenza della persona ad uno di tali culti, univocamente indicanti l’immanente possibilità di loro reiterazione” (Cass. n. 22275 del 2021, cit., Rv. 661995 – 01). A tale condivisibile principio di diritto, reso in fattispecie in termini rispetto alla presente, merita essere data continuità.

18. In ultima analisi sussiste perciò anche il denunciato vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, dal momento che la mancata attivazione dei poteri-doveri di cooperazione istruttoria officiosi con riferimento alle forme di protezione internazionale invocate e l’omesso esame delle COI e delle perizie allegate dalla richiedente hanno impedito al giudice d’appello di esprimere una motivazione che soddisfacesse il minimo costituzionale (cfr Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053), con riferimento alla situazione oggettiva del Paese di origine in presenza di narrazione della ricorrente implicitamente ritenuta credibile.

19. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame in relazione al profilo accolto e provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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