LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Giulia – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26905/2020 proposto da:
J.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Russo;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 23/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/10/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato in data 23/9/2020, ha respinto la richiesta di J.O., cittadino del Gambia, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente commissione territoriale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.
In particolare, i giudici di merito, disposta l’audizione del richiedente, hanno ritenuto che il suo racconto (essere fuggito dal Paese d’origine, a causa delle condizioni di vita di profonda miseria, nonché delle persecuzioni subite per il fatto di essere un figlio “illegittimo”) non era credibile, per le diverse versioni rese in sede amministrativa ed in sede di ricorso giurisdizionale, e che quindi non erano provati i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in Gambia non esisteva una situazione di violenza generalizzata, sulla base delle fonti consultate (EASO ed Amnesty International 2018); neppure era meritevole di accoglimento la richiesta di protezione per ragioni umanitarie, considerato che non era dimostrata una situazione di vulnerabilità nel Paese d’origine, non rilevava la dura e sofferta esperienza vissuta in Libia, Paese di transito, e non era sufficiente l’integrazione in Italia, allegata, documentata con un contratto di lavoro a termine, in scadenza, di lavoro per tre ore al giorno come manovale, mentre la situazione della pandemia in atto non presentava, in Gambia, elementi di criticità.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata in pari data, J.O. propone ricorso per cassazione, notificato il 20/10/2020, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo ed il secondo motivo, la violazione e mancata applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in punto di ritenuta non credibilità, essendosi ignorate le allegazioni circa le persecuzioni subite ed avendo il Tribunale considerato solo in astratto la situazione del Paese d’origine, non tenendo conto della sua situazione personale; b) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 6,7,8,14 e 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 12,13 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione agli artt. 2 e 117 Cost., in relazione alla ritenuta non rilevanza, ai fini della chiesta protezione umanitaria, delle sofferenze patite in Libia, comportanti una sostanziale riduzione in schiavitù e la sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti; c) con il quarto motivo, la violazione e/o mancata applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, D.Lgs. n. 289 del 1998, artt. 5, comma 6 e art. 19, in relazione al diniego della protezione umanitaria.
2. Le prime due censure sono inammissibili.
Il giudizio di complessiva inattendibilità del racconto costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Nella specie un vizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non risulta ritualmente articolato.
Il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe fondato il suo giudizio di inattendibilità su opinioni personali e su incoerenze del racconto trascurabili. Peraltro, in ricorso, si parla del tutto genericamente di una discriminazione a sfondo religioso e di persecuzioni religiose, ricollegabili sempre ai dissidi familiari insorti con il padre, mussulmano.
Il Tribunale ha invece tenuto conto di tutte le allegazioni del richiedente e proceduto ad una loro valutazione complessiva, rilevando, con logica e coerente motivazione, da un lato, che questi aveva narrato di seguire sia la fede cristiana, mutuata dalla madre, sia la religione mussulmana, e, dall’altro lato, l’inverosimiglianza dalle diverse versioni rese, prima, in sede di audizione amministrativa e, poi, in sede di ricorso e di audizione personale in giudizio, oscillanti tra la riferita paura del padre e la paura di una discriminazione sociale ed ambientale, per essere egli figlio nato da unione naturale, circostanza questa peraltro non inusuale nel Paese d’origine.
Il Tribunale ha considerato le sofferenze patite dal richiedente nel Paese di transito, la Libia, ove lo stesso sarebbe rimasto otto mesi, subendo maltrattamenti (in ricorso si parla altresì, confusamente, di sequestro, intrinseca schiavitù), ma ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente a fondare l’accoglimento della chiesta protezione umanitaria.
Ora, questa Corte (Cass. 31676/2018) ha chiarito che “nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese”.
Il motivo risulta, sul punto, del tutto generico: il ricorrente si è limitato a dedurre di avere, sin dall’audizione dinanzi alla Commissione territoriale, narrato di essere stato fatto prigioniero in Libia e di aver lì subito abusi e violenze, ma non assume di aver allegato in qual modo tale fatto abbia avuto rilevanti ripercussioni nella sua sfera fisica o psichica (né riporta specificamente in ricorso le dichiarazioni rese sul punto).
4. Anche l’ultima doglianza è inammissibile.
Il Tribunale ha esaminato la richiesta di protezione per ragioni umanitarie, effettuando anche il giudizio di comparazione tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.
Le Sezioni Unite (Cass. SU 24413/2021) si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 e del contenuto della valutazione comparativa affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Ora, nel presente giudizio, il Tribunale ha escluso una situazione personale di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, meritevole di protezione per ragioni umanitarie, rilevando, essenzialmente, che, a fronte della non credibilità di quanto narrato dal richiedente e della situazione generale del Paese d’origine, non sussistevano diritti che potessero essere pregiudicati dal suo rientro in Patria, e che la documentazione da lui allegata, in ordine rapporto di lavoro in essere, a tempo parziale e precario, non era idonea a provare il requisito della sua integrazione effettiva nel nostro Paese.
La statuizione risulta conforme ai principi di diritto sopra richiamati.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021