LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12148-2017 proposto da:
CLEAR CHANNEL ITALY OUTDOOR S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati RUGGERO FRASCAROLI ed ANDREA FRASCAROLI, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato UMBERTO GAROFOLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7252/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 23/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
Clear Channel Italy Outdoor S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 23952/20151 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto l’impugnazione del silenzio-rifiuto serbato da Roma Capitale avverso la richiesta, avanzata dalla società, di rimborso delle somme pignorate per il pagamento di due cartelle esattoriali aventi ad oggetto somme a titolo di imposta pubblicitaria e sanzioni per violazioni del Codice della Strada (emesse dal Comune di Novara) annualità 1998, 2000 e 2002;
Roma Capitale resiste con controricorso;
la ricorrente ha, da ultimo, depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto inammissibile l’impugnazione sul rilievo che le eccezioni della ricorrente erano riferite “non a vizi delle cartelle alla base dell’istanza di rimborso ma al merito delle stesse (annullamento degli accertamenti prodromici)”;
1.2. con il secondo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dall’estraneità della ricorrente alla pretesa comunale di cui al suddetto pignoramento, fondato su atti impositivi emessi e notificati a soggetto diverso (Start. Pubblicità S.r.L.) per il recupero dell’imposta di pubblicità 2000 e 2002;
1.3. con il terzo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di esaminare la documentazione attestante l’intervenuto annullamento delle cartelle esattoriali con discarico degli importi dovuti, presupposto del pignoramento presso terzi, e la “conoscenza del Comune di Roma dell’esatto importo di quanto pignorato… e richiesto con l’istanza di rimborso per cui è causa;
2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;
2.2. la Commissione Tributaria Regionale ha invero respinto il ricorso confermando la pronuncia di primo grado nella parte in cui evidenziava che “l’istanza di rimborso…(era)… priva degli elementi idonei a sindacarne la legittimità non essendo stata indicata la somma richiesta a titolo di rimborso (il che non era avvenuto neppure in sede di sollecito del 16.02.2010), né la società aveva chiarito, per produzione documentale non esaustiva, l’effettiva somma spettante”;
2.3. va pertanto evidenziato come oggetto di impugnazione è il silenzio rigetto e, per pacifico convincimento, il meccanismo presuntivo del silenzio rigetto interviene quando sia stata posta un’istanza completa e non generica alla P.A., mettendola in condizione di provvedere e, soprattutto, mettendo in condizioni il giudice amministrativo (e tributario) di valutare le presuntive ragioni del diniego, operazioni che non possono essere svolte in assenza di una domanda precisa (cfr. Cass. n. 32263/2018 in motiv.);
2.4. un’istanza di rimborso, per essere valida, deve contenere, invero, gli estremi del versamento stesso, e cioè, nella specie, l’ammontare degli importi oggetto di pignoramento presso il terzo con specifico riferimento alle cartelle ad esso presupposte, la quale, in quanto presentata senza le suddette indicazioni, non può dunque ritenersi ammissibile, non essendo stato l’Ente adito posto in condizioni di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente;
2.5. ne consegue che, in relazione ad un’istanza siffatta, non può considerarsi formato il silenzio-rifiuto, idoneo a consentire la proposizione del ricorso avanti alla Commissione di I grado da parte della ricorrente;
2.6. tale vizio dell’istanza di rimborso non poteva neppure essere sanato, come sostiene la ricorrente, mediante successiva produzione documentale in corso di causa in quanto il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette (nel caso in esame mediante dimostrazione che Roma Capitale fosse in ogni caso a conoscenza dell’importo pignorato e fatto oggetto di richiesta di rimborso), è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (cfr. Cass. n. 21400/2012);
2.7. l’affermata correttezza della sentenza impugnata su tale affermazione comporta l’inammissibilità, per carenza di interesse, del primo e del secondo motivo di ricorso e delle rimanenti censure di cui al terzo motivo, costituendo l’argomentazione della C.T.R. dell’inammissibilità dell’istanza di rimborso autonoma ratio decidendi idonea da sola a reggere la decisione sul punto, che non è stata fatta oggetto di valida contestazione nella presente sede;
3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato ne deriva il rigetto del ricorso;
4. le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di Roma Capitale che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021