LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5713-2014 proposto da:
EQUITALIA CENTRO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati MAURIZIO CIMETTI e SANTE RICCI, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato ALESSANDRO GIOVANNINI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 67/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 10/7/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate riscossione (già Equitalia Centro S.p.A.) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l’appello avverso la sentenza n. 264/1/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno in rigetto del ricorso proposto da S.S. avverso preavviso di fermo amministrativo e relative cartelle ad esso sottese;
il contribuente resiste con controricorso ed ha depositato comunicazione di definizione agevolata dei carichi esattoriali.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. il contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv.;
1.2. la Concessionaria ha inoltre depositato memoria difensiva ed allegata documentazione attestante l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;
1.3. ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021