Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35111 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5713-2014 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati MAURIZIO CIMETTI e SANTE RICCI, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato ALESSANDRO GIOVANNINI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 10/7/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate riscossione (già Equitalia Centro S.p.A.) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l’appello avverso la sentenza n. 264/1/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno in rigetto del ricorso proposto da S.S. avverso preavviso di fermo amministrativo e relative cartelle ad esso sottese;

il contribuente resiste con controricorso ed ha depositato comunicazione di definizione agevolata dei carichi esattoriali.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. il contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv.;

1.2. la Concessionaria ha inoltre depositato memoria difensiva ed allegata documentazione attestante l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;

1.3. ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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