LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16403-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BANQUE POPULAIRE DE LA COTE AZUR, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA RUSSO e TONIO DI IACOVO, che la rappresentano e difendono giusta procura notarile allegata al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 78/04/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mucci Roberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso, o, in subordine, la rimessione alla pubblica udienza.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva parzialmente accolto l’appello proposto dalla Banque Populaire Cote d’Azur avverso la sentenza n. 68/4/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, dichiarando applicabili alle violazioni commesse dall’intermediario finanziario il cumulo giuridico previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12;
la Banca resiste con controricorso, illustrato da memoria difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. va preliminarmente respinta l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inesistenza della notifica del ricorso recante, nella relata, la sottoscrizione di un Procuratore dello Stato e non di un Avvocato dello Stato;
1.2. la doglianza non ha pregio atteso che non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione la cui relata sia stata sottoscritta da un Procuratore dello Stato e non da un Avvocato dello Stato, ancorché il primo sia soggetto non abilitato ad assumere difese in sede di legittimità, perché la notificazione è atto dell’ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore (cfr. Cass. nn. 27269/2019, 12642/2017, 13758/2014);
2.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12,D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 10,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7) e si lamenta che, pur essendo pacifico ed incontroverso che la Banca avesse omesso di rispondere a plurime richieste di informative finanziarie inviatele nel 2007 ex art. 32 cit., la CTR aveva erroneamente affermato che le omesse comunicazioni non avevano inciso sulla determinazione della base imponibile di terzi, visto che i soggetti relativamente ai quali erano state chieste le informazioni da parte dell’Agenzia non erano clienti della Banca e che tali omissioni avevano piuttosto pregiudicato l’attività di controllo dell’Amministrazione, così attribuendo alle violazioni il carattere formale ma punibile ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis… e di conseguenza rendendo applicabile l’art. 12 del medesimo D.Lgs. riguardante il cumulo giuridico, alla luce della circolare ministeriale n. 77 del 3.8.2001;
2.2. le censure vanno disattese;
2.3. come più volte affermato da questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, all’omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte dell’intermediario o di chi presta assistenza fiscale è infatti applicabile il cumulo giuridico D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12, comma 5, (cfr. Cass. nn. 24649/2017, 4458/2017, 2597/2016);
3.1. con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione nonché violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4), lamentando che la CTR abbia apoditticamente ritenuto “incontroverso” che le omesse comunicazioni non avessero avuto alcun effetto sulla determinazione della base imponibile di terzi;
3.2. la doglianza deve ritenersi assorbita sulla scorta di quanto dianzi illustrato con riguardo al rigetto del primo motivo di ricorso;
4. sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va conclusivamente rigettato, tenuto conto che la CTR, con motivazione immune da censure, ha ritenuto nella specie applicabile il cumulo giuridico, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12;
5. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 7.000,00 per compensi oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021