Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.35125 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8124-2016 proposto da:

BNP PARIBAS SA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GIORDANO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8394/2015 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 23/09/2015;

e sul ricorso 9104/2017 proposto da:

BNP PARIBAS SA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GIORDANO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8622-2016 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 07/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il primo motivo ed accolga i restanti.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE p. 1.1 Ricorso n. 8124/16 ra. BNP Paribas S.A. e BNL spa propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione ad esse notificato per imposta proporzionale di registro (aliquota del 3% ex art. 8, lett. b) tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1461/10.

Sentenza (allegata sub 4) al ricorso per cassazione) con la quale la Corte di merito aveva condannato la società Consortile Treascosa ed il Consorzio Ascosa (correntiste debitrici dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino al quale avevano inopinatamente rimesso le somme che quest’ultima banca, in qualità di delegata al pagamento, aveva non già trasferito a BNL, bensì trattenuto in compensazione del proprio credito) al pagamento in favore di BNL (oltre che di Unicredit) di somme di denaro originariamente a credito della sua cliente debitrice D. e Faraone Mennella spa e da quest’ultima già cedute pro solvendo alla stessa BNL (poi BNP Paribas) a fronte di operazioni di apertura di credito in conto corrente.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:

– l’avviso di liquidazione era sufficientemente motivato, posto che la banca opponente aveva dimostrato, fin dal ricorso introduttivo, di essere in condizione di conoscere effettivamente la pretesa erariale e di contestarla sia nell’an sia nel quantum debeatur;

– contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, non era nella specie applicabile l’imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività con l’iva D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 40 dal momento che le cessioni di credito in oggetto non avevano natura finanziaria e non erano dunque assoggettate ad iva, come comprovato dal fatto che “la vertenza non riguarda la banca ed il suo cliente società D. e Faraone Mennella spa, ma la BNL (e Unicredit) e l’Istituto San Paolo di Torino.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento dei restanti.

La ricorrente ha depositato memoria.

p. 1.2 Con il primo motivo di ricorso BNP-BNL lamentano – ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies ed octies e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ravvisato la sufficiente motivazione dell’avviso di liquidazione opposto (allegato sub n. 5 al ricorso per cassazione n. 8124/16), nonostante che (com’era pacifico tra le parti) quest’ultimo contenesse esclusivo riferimento all’importo richiesto ed alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli tassata, senza tuttavia che quest’ultima sentenza venisse ad esso allegata o, quantomeno, in esso trascritta.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per motivazione apparente ed oggettivamente incomprensibile. Ciò perché la Commissione Tributaria Regionale, pur dopo aver dato atto della necessità – ai fini di stabilire l’assoggettamento ad iva dell’operazione in rapporto di alternatività con il registro – di risalire alla sostanza delle cessioni di credito a seconda che esse avessero natura finanziaria (e quindi rientrante nell’ambito iva), ovvero non-finanziaria, aveva poi apoditticamente e con un argomento inconferente escluso tale carattere finanziario con specifico riguardo alle cessioni di credito fatte oggetto della sentenza della Corte d’appello tassata.

Con il terzo motivo di ricorso la banca deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, insito nel collegamento delle cessioni di credito di cui alla sentenza tassata con un contratto di anticipazione bancaria accordata da BNL, sotto forma di apertura di credito in conto corrente in favore della D. e Faraone Mennella spa, a fronte della cessione di crediti commerciali vantati da quest’ultima. La considerazione di questo fatto avrebbe dovuto indurre la Commissione Tributaria Regionale ad affermare certamente la natura finanziaria dell’operazione e la sua sottoposizione a campo iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 3 e art. 10, comma 1, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 ss., 1842 e 1852 c.c., nonché della disciplina iva e di registro in materia, dal momento che l’imposizione di registro della sentenza di condanna doveva muovere dal rapporto racchiuso nell’atto giudiziario e dunque, nella specie, dal carattere prettamente finanziario dell’operazione di apertura di credito in conto corrente alla quale accedevano le cessioni di credito oggetto della sentenza tassata (art. 3, comma 2 e comma, 10 n. 1) D.P.R. n. 633 del 1972). Del tutto inconferente – oltre che in contraddizione con quanto dalla stessa Commissione Tributaria Regionale premesso in linea di principio – era dunque l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il principio di alternatività tra iva e registro andava qui escluso sul presupposto che la vertenza non riguardasse BNL e la sua cliente D. e Faraone Mennella spa, bensì la stessa BNL e l’istituto bancario San Paolo; ipotesi nella quale, ad ogni modo, il rapporto sarebbe stato parimenti assoggettato ad iva, trattandosi di prestazioni e servizi rientranti nella tipica attività di impresa.

p. 2.1 Ricorso n. 9104/17. BNP Paribas e BNL spa propongono un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 8622 del 4 ottobre 2016 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso da esse proposto per la revocazione della suddetta sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 8394/01/15 del 23 settembre 2015.

Con la sentenza qui impugnata, in particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che:

– la revocazione era stata dedotta dalla banca perché la CTR aveva affermato la natura non finanziaria delle cessioni di credito già oggetto della citata sentenza della Corte d’Appello di Napoli (come tali non assoggettate ad Iva) sull’erroneo dichiarato presupposto che la lite da quest’ultima definita riguardasse la BNL e l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, nonostante che fosse pacifico che tale controversia era in realtà intercorsa anche tra la BNL, le società Ascosa e la D. Faraone Mennella;

– un simile errore non aveva tuttavia carattere revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), risolvendosi non già in un errore di fatto, bensì in una errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali circa il rapporto dedotto in giudizio e, quindi, in un errore valutativo e di giudizio insindacabile per revocazione.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questo giudizio dalla parte intimata Agenzia delle Entrate.

p. 2.2 Con l’unico articolato motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – nullità della sentenza per violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione nonostante che:

– l’errore nel quale era caduta la sentenza revocanda doveva ritenersi pacifico e risultante per tabulas dalla stessa epigrafe e dal dispositivo della sentenza della Corte di Appello dalla quale si evinceva che, per quanto il San Paolo fosse intervenuto in giudizio, la controversia intercorreva tra BNL, la propria correntista D. Faraone Mennella e le società debitrici cedute Treascosa ed Ascosa;

– questa erronea percezione della realtà processuale si risolvesse in un tipico errore di fatto e non in un errore di giudizio o di valutazione;

– l’errore in questione fosse inoltre determinante perché qualora la sentenza revocanda avesse colto che la controversia riguardava anche il rapporto tra BNL e le società debitrici, non avrebbe potuto porre a convincimento del carattere non finanziario dell’operazione (con conseguente erroneo assoggettamento della sentenza della Corte d’appello ad imposta di registro in misura proporzionale e non fissa) la riferita erronea circostanza secondo cui “la vertenza non riguarda la banca ed il suo cliente società D. e Faraone Mennella spa ma la BNL (ed Unicredit) e l’istituto San Paolo di Torino”.

p. 3. Con ordinanza 22.7.2020 questa Corte disponeva la riunione dei due procedimenti così proposti.

Fissati all’udienza pubblica del 17 giugno 2021, i ricorsi riuniti sono stati trattati in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione L. n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

p. 4. Il ricorso riunito sulla revocazione n. 9104/17 (necessitante di previa considerazione: Cass. nn. 16435/16, 10534/15 ed altre) è infondato.

Come esattamente osservato dalla Commissione Tributaria Regionale, l’affermazione del giudice di merito in ordine al tenore della lite ed ai rapporti giuridici dedotti in giudizio tra le parti – ancorché effettivamente errata – non si risolveva in una mera svista percettiva sul fatto, bensì in una determinata valutazione ricostruttiva dei limiti della lite stessa e del perimetro conseguentemente attribuibile, sul piano sia oggettivo sia soggettivo, alle domande di parte.

Ciò basta ad escludere il carattere revocatorio dell’errore qui dedotto (pur ammettendosi che un errore di questo tipo possa in effetti investire anche un evento del processo, oltre che della fattispecie materiale), in quanto frutto di una consapevole attività giudiziale di qualificazione della domanda (e del controverso carattere “finanziario” dell’articolata operazione rinveniente dalle cessioni di credito), per di più ampiamente dedotta nel contraddittorio tra tutte le parti ex art. 395 c.p.c., n. 4) cit..

p. 5.1 Venendo al ricorso riunito n. 8124/16, si rileva l’infondatezza del primo motivo.

In base alla previsione generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 l’atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato alla stregua dei provvedimenti amministrativi, L. n. 241 del 1990, ex art. 3 indicando “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

Con specifico riferimento all’imposta di registro, viene stabilito (con riguardo alla tassazione di atti traslativi di beni immobili o aziende, ma in ragione di una regola di più ampia portata) che l’atto deve “indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato”, aggiungendosi che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale” (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis come introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 4).

Nell’adattare queste prescrizioni alla liquidazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 37 questa corte di legittimità ha recentemente stabilito – con ciò raggiungendo un condivisibile punto di equilibrio, in chiave di effettività della tutela del contribuente, tra precedenti orientamenti interpretativi non del tutto univoci – che: “in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, in relazione ad un atto giudiziario deve contenere l’indicazione dell’imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale, rispondendo l’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 St. contr. all’esigenza di garantire il pieno ed immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili” (Cass. n. 239/21).

Nello stesso senso si è espressa Cass. n. 15895/21 la quale, nel ripercorrere anch’essa le diverse opzioni interpretative, ha individuato nell’autosufficienza (indipendentemente dalla materiale allegazione dell’atto giudiziario) il criterio discretivo fondamentale della adeguatezza motivazionale dell’avviso di liquidazione.

Tra la tesi della necessaria ed “esimente” allegazione all’avviso dell’atto giudiziario tassato (v. Cass. nn. 18532/10; 12468/15; 29402/17) e quella, opposta, della non necessità in ragione del fatto che il contribuente, in quanto parte del processo, sempre conosce o è comunque in grado di conoscerne l’esito e gli effetti anche fiscali (Cass. nn. 24098/14; 21713/20; 9344/21), si è addivenuti ad una soluzione intermedia che respinge l’assolutezza di entrambe, ed i cui passaggi argomentativi fondamentali possono così individuarsi:

– la natura di “imposta d’atto” attribuibile al registro (ancora da ultimo ribadita anche dal giudice delle leggi; v. C. Cost. nn. 158/20 e 39/21) rileva pure nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta dovuta sugli atti giudiziari e, in particolare, sulle sentenze, nel qual caso per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione (tanto ai fini della base imponibile D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 43, comma 4, quanto ai fini dell’aliquota applicabile ex art. 8 Tariffa, Prima Parte, all. al D.P.R. cit.) occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato (se si è formato) il giudicato (Cass. nn. 12013/20; 19247/2012; 23243/06);

– è indifferente, ai fini qui considerati, che gli elementi da porre a base della liquidazione dell’imposta di registro siano desumibili direttamente dalla motivazione dell’atto impositivo, ovvero indirettamente dal contenuto di un diverso atto da questo richiamato (seppure ad esso non allegato) allorché si tratti di un atto conosciuto o comunque agevolmente conoscibile dal contribuente; ciò perché l’obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalistico e va anch’esso reso coerente con il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), in modo tale che “l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di comunicare, in allegato all’avviso di liquidazione, un atto già noto al contribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all’esercizio della potestà impositiva e, dall’altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria” (Cass. n. 21713/2020 cit.);

– non è neppur detto, per contro, che l’obbligo motivazionale sia sempre e comunque soddisfatto con la sola allegazione all’avviso di liquidazione dell’atto giudiziario tassato, dovendosi anche in tal caso, ed in attuazione dello scopo pratico ed effettivo della motivazione, verificare caso per caso se il contribuente sia stato con ciò solo posto in condizione di prontamente (al fine di evitare attività di ricerca ed indagine erosive dei tempi liberi di impugnazione) ed esattamente (al fine di ben delimitare petitum e causa petendi dell’eventuale impugnazione) cogliere tutti gli elementi (fattuali, giuridici e matematici) del prelievo, tanto che: “la mera allegazione della sentenza civile può essere talora insufficiente ad integrare il contenuto dell’avviso di liquidazione, come nel caso in cui l’elevato grado di complessità delle statuizioni giudiziali non assicuri un’agevole comprensione in ordine alle modalità di individuazione della base imponibile ed ai criteri di calcolo dell’imposta” (Cass. n. 21713/20 cit.);

– ne segue che, allorquando il contribuente deduca il mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale gravante sull’amministrazione finanziaria stante la affermata esistenza di ben specificati elementi di dubbio e di non comprensibilità della pretesa, la valutazione di fondatezza di questa deduzione non si esaurisce nel mero riscontro della formale allegazione all’avviso della sentenza assoggettata all’imposta di registro (trattandosi di atto che, per un verso, si presume conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente e che, per altro verso, può essere caratterizzato, sotto il profilo del contenuto informativo che qui interessa, dai più vari ed anche complessi enunciati), richiedendo piuttosto una globale valutazione di sufficienza circa l’indicazione degli elementi essenziali (sia normativi sia applicativi, quali la base imponibile e l’aliquota applicata: Cass.n. 13402/20) sui quali la liquidazione dell’imposta si fonda; e ciò tanto nel caso in cui questi elementi siano immediatamente riportati nell’avviso impugnato, tanto in quello in cui essi siano desumibili dal provvedimento giudiziario richiamato nell’atto impositivo (anche se a quest’ultimo non materialmente annesso), purché in entrambi i casi si tratti di un corredo di informazioni che integri, anche per relationem, una motivazione dell’atto impositivo adeguata secondo i suddetti parametri di sostanza ed effettività (Cass. n. 9344/21);

– nel caso di sentenze o lodi, in particolare, questa valutazione di congruità motivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità e varietà tipologica e di effetti delle statuizioni giudiziali tassate in ragione, a titolo meramente esemplificativo, del numero delle parti interessate dal giudizio; del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capi decisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità di parti) alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in senso sostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti decisori; della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo che possano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo e parte del rapporto tributario da esso poi derivato; della più o meno immediata individuabilità in esse degli elementi economici rilevanti per l’imposizione; della presenza di dubbi interpretativi sulla reale portata della statuizione, così come desumibile dall’integrazione di motivazione e dispositivo; della pluralità delle voci tariffarie astrattamente applicabili agli effetti giuridici del decisum ecc…

Deriva quindi da questa impostazione, volta ad ampliare e non a restringere la tutela del contribuente, che il criterio discretivo non passa attraverso la formalità della “allegazione – non allegazione”, vista una varia e sfuggente fenomenologia che può presentare tanto avvisi adeguatamente motivati pur in assenza di allegazione dell’atto giudiziale in esso specificamente indicato, quanto avvisi non adeguatamente motivati pur in presenza di allegazione – bensì attraverso un controllo sostanziale ed effettivo (spettante al giudice di merito perché di natura prettamente fattuale) della concreta congruità motivazionale dell’avviso nella valutazione complessiva ed interdipendente del contenuto suo proprio (livello di specificazione ed identificazione del provvedimento giudiziale tassato, oltre che degli elementi essenziali e dei parametri di liquidazione dell’imposta applicati), degli elementi già noti al contribuente (in quanto parte del processo definitosi con quel provvedimento), del livello di maggiore o minore complessità ed intellegibilità di tale provvedimento in rapporto alla imposizione.

Riassumendo, in materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l’avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell’atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l’atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell’avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell’avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell’atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest’ultimo.

p. 5.2 Orbene, nel caso di specie l’avviso di liquidazione (riportato nel ricorso per cassazione) indicava gli estremi dell’imposizione quanto: – alla normativa applicabile; – alla sentenza tassata; – alle parti del giudizio con quest’ultima definito, tenute da obbligo solidale; – all’importo liquidato.

La doglianza si incentra esclusivamente sulla mancata allegazione o trascrizione della sentenza oggetto di registrazione ma, proprio sulla base dei suddetti criteri generali di interpretazione sostanziale ed effettiva, non può ritenersi che quest’ultimo elemento infici di nullità l’avviso di liquidazione.

Pur volendosi soprassedere alle particolari competenze e capacità professionali ravvisabili in capo alla banca intimata del pagamento, resta dirimente il fatto che BNL, parte del giudizio, risultava perfettamente in grado di risalire alla sentenza in questione ed al suo contenuto; così da prontamente individuare, senza necessità di particolari ricerche o indagini, l’intera materia imponibile costituita sia dalla base imponibile così come rinveniente dall’importo in condanna, sia dall’aliquota applicata dall’ufficio ex art. 8, lett. b) tariffa prima parte allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (atti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: 3%).

Va d’altra parte considerato che la sentenza in questione – per quanto resa in una fattispecie complessa con pluralità di parti e di rapporti – si condensava in un dispositivo di condanna al pagamento di immediata ed assolutamente univoca percepibilità là dove condannava il Consorzio Ascosa “al pagamento in favore della BNL spa, della somma di Euro 1.975.078,13, oltre interessi legali dal 12 novembre ‘96 al soddisfo”.

Come esattamente rilevato da entrambi i giudici di merito, l’avviso in questione anche se privo dell’allegazione della sentenza tassata – doveva dunque ritenersi sufficientemente motivato perché in grado di consentire alla banca di individuare gli elementi essenziali dell’imposizione e di valutarne appieno la contestazione in sede giurisdizionale.

p. 6. Venendo alle ulteriori doglianze del medesimo ricorso, tutte relative alla illegittima applicazione nella specie dell’imposta proporzionale di registro in violazione del principio di alternatività con l’Iva di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 si ravvisa la fondatezza del quarto motivo, con assorbimento delle altre due censure in materia.

La Commissione Tributaria Regionale, nell’affermare che le cessioni di credito in oggetto non avevano natura finanziaria e non erano dunque assoggettate ad iva, come comprovato dal fatto che “la vertenza non riguarda la banca ed il suo cliente società D. e Faraone Mennella spa, ma la BNL (e Unicredit) e l’Istituto San Paolo di Torino” ha violato per più versi la normativa di riferimento.

Sotto un primo profilo, la commissione regionale non ha considerato il costante indirizzo di legittimità secondo cui l’imposta di registro sulla sentenza non colpisce quest’ultima in quanto tale, bensì il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva (Cass. nn. 16917/07; 14305/09; 16745/10 ed altre), con la conseguenza che, nell’ipotesi di solidarietà e dunque – sul piano processuale – di litisconsorzio facoltativo, occorre che l’imposta venga riferita al rapporto giuridico dedotto in giudizio che sia partitamente relativo alla parte intimata del pagamento. E questa operazione di riferibilità dell’imposta al rapporto giuridico deciso con la sentenza tassata (dettato dall’esigenza di conformare il prelievo al principio di cui all’art. 53 Cost.) non può essere svolta, diversamente da quanto fatto nella sentenza impugnata, solo nella considerazione delle parti in causa; elemento soggettivo, quest’ultimo, di per sé non dirimente al fine di verificare l’intrinseca natura giuridica del rapporto litigioso anche ai fini dell’individuazione del regime impositivo suo proprio.

Dunque, oltre ad essere quantomeno inesatta in fatto (dal momento che la sentenza della Corte di Appello aveva deciso una controversia intercorrente non soltanto tra BNL ed Istituto Bancario San Paolo, ma anche tra queste e le loro società-clienti rispettivamente debitrici, oltre che dei loro fideiussori), la soluzione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale si pone anche in contrasto con la disciplina in materia là dove ha impedito una corretta qualificazione dell’operazione dedotta in giudizio.

Era d’altra parte pacifico in giudizio (così come risulta dalla sentenza della corte partenopea) che l’intera vicenda fosse scaturita da un’operazione di finanziamento mediante apertura di credito su anticipazione di fatture, nell’ambito della quale la D. e Faraone Mennella spa aveva ceduto pro solvendo alla BNL il credito vantato nei confronti di Ascosa; quest’ultima (così come pure aveva fatto Treascosa nei confronti dell’altra cessionaria Credito Italiano-Unicredit) pur avendo regolarmente ricevuto la comunicazione dell’avvenuta cessione, da essa accettata, aveva ciò nondimeno ordinato al San Paolo, di cui era correntista, il bonifico della somma a favore della cedente D.; sennonché il San Paolo, costituitosi debitore di quest’ultima in qualità di delegato al pagamento da parte di Ascosa, opponeva in compensazione il proprio credito vantato nei confronti della stessa D., senza quindi dare seguito alla trasmissione della somma sul conto di quest’ultima presso BNL (conto assistito dall’apertura di credito).

Nel dirimere la controversia la Corte d’Appello, con la sentenza tassata, ha ritenuto legittimo il comportamento del San Paolo e condannato le società Treascosa ed Ascosa al pagamento, rispettivamente a favore di Unicredit e di BNL, degli importi già oggetto delle cessioni di credito da esse accettate, ma trattenuti dal San Paolo in compensazione e rientro della propria esposizione.

Il rapporto giuridico “racchiuso” nella sentenza soggetta a registrazione (cessione di crediti a fronte di finanziamento in anticipazione di credito commerciale) era dunque costituito da un’operazione prettamente finanziaria, rientrante come tale in campo Iva anche se da questa esente.

Secondo il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3) costituiscono infatti prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: “i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni”. L’esenzione è prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, cit..

La rilevanza Iva dell’operazione imponeva – e qui si pone l’ulteriore violazione di legge da parte della Commissione Tributaria Regionale – l’applicazione del principio di alternatività con il registro previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 e, per la specifica ipotesi della registrazione degli atti giudiziari, dalla Nota II all’art. 8 tariffa prima parte, secondo cui: “Gli atti di cui al comma 1, lett. b (…) non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico”. E nel caso in questione si verteva appunto di tassazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme, ai sensi della lett. b) del citato art. 8 tariffa.

In casi del tutto analoghi questa corte di legittimità ha affermato che “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza di condanna in solido (nella specie di un correntista e dei suoi fideiussori in favore della banca) alla restituzione di un finanziamento soggetto ad IVA va tassata in misura fissa, trattandosi di “prestazione di servizi” D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 3, comma 2, n. 3, la quale, benché esente ai sensi del successivo art. 10, non esclude l’applicazione del principio dell’alternatività “registro-IVA” previsto dall’art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986" (Cass. n. 242/21; così anche Cass. n. 17276/17).

p. 7. Il ricorso n. 8124/16 va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata.

Non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art. 384 c.p.c. per la decisione nel merito mediante accoglimento del ricorso originario della banca ed annullamento dell’avviso di liquidazione opposto.

Le spese del giudizio di merito vengono compensate in ragione del consolidarsi in corso di causa dei su riportati indirizzi interpretativi; le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico dell’agenzia delle entrate come da liquidazione in dispositivo.

PQM

La Corte:

decidendo nei ricorsi riuniti nn. 8124/16 e 9104/17 rg.;

respinge il ricorso n. 9104/17 rg.; dando atto ai presupposti (Ndr: testo originale non comprensibile) D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater;

accoglie il ricorso n. 8124/16, cassa la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8394/01/15 del 23/9/15 e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario di BNP-BNL;

condanna parte controricorrente Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le spese del merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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