Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35126 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8447/2014 R.G. proposto da:

AUTOMIA di F.S. & c. Sas, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico D’Arrigo in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, nella via M. Prestinari n. 13 presso lo studio dell’Avv. Paola Ramadori;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/64/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, depositata in data 12 febbraio 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 77/12/2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia ha accolto il ricorso proposto dal AUTOMIA di F.S. & c. società in accomandita semplice contro l’avviso di accertamento relativo ad indebita detrazione dell’IVA per l’anno 2003 su operazioni soggettivamente inesistenti per fatture provenienti da una società “cartiera” nell’ambito di una frode carosello, ritenendo che la società non fosse stata parte della frode IVA realizzata da altri soggetti.

Investita dall’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 35/64/2013, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, lo ha accolto, così rigettando il ricorso iniziale del contribuente e confermando l’accertamento. Ha in proposito rilevato che dalle indagini penali e dalla verifica tributaria era emerso che le operazioni fatturate dalla società cartiera erano certamente inesistenti sotto il profilo soggettivo per cui sarebbe spettato alla contribuente offrire la prova della legittimità e della correttezza delle operazioni che non poteva consistere nel pagamento del prezzo o nel raggiungimento di un margine di utile, essendo connaturato alla frode esperita il fatto di poter ricavare dalla stessa una utilità economica.

Avverso la pronuncia della CTR, depositata in data 12.2.2013, non notificata, la società AUTOMIA ha presentato ricorso per cassazione, con atto notificato il 20 marzo/3 aprile 2014, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate.

Successivamente, in data 27 ottobre 2020, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cassazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 3, convertito dalla L. n. 225 del 2016, e del D.L. n. 148 del 2017, art. 1, comma 7, lett. b) e comma 8, lett. a) convertito dalla L. n. 172 del 2017, mediante il pagamento delle somme iscritte a ruolo a seguito dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio ed ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ha all’uopo prodotto la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 15.3.2017, la comunicazione dell’Agente della Riscossione in data 31 maggio 2017 di liquidazione delle somme dovute per la definizione nonché la prova dell’avvenuto pagamento.

Osserva la Corte che, poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi relativi (D.L. n. 193 cit., art. 6, comma 2), il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura di definizione agevolata e chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti, manifesta una evidente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il che comporta l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (v. Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020 Rv. 659543 – 01: Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere – che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa – Cass. S.U. n. 3876/2010; in caso di rinuncia nel giudizio, a seguito di definizione agevolata della lite, v. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 Rv. 649019 – 01).

Nella specie non è ostativo alla definizione il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 10, lett. a) laddove dispone che “Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, (lett. a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,) e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione….” poiché, pur trattandosi nel caso in esame di IVA all’importazione nell’ambito di una “frode carosello”, l’incompatibilità con il diritto comunitario delle norme sul condono in tema di IVA non si estende alla definizione delle liti pendenti (v. Cass. Sez. Un. 17.2.2010 n. 3673 e successive conformi) in quanto la disposizione in esame non prevede alcuna rinuncia all’accertamento dell’imposta, il cui potere è già stato esercitato (ed è contestato nella sua legittimità), bensì esclusivamente autorizza l’amministrazione finanziaria a “transigere” l’esito (sempre incerto) della lite a determinate condizioni, che rappresentano i limiti dell’offerta di “disponibilità” alla transazione. Si tratta quindi di una misura meramente deflativa del contenzioso in atto, che consente all’amministrazione di concludere in un modo comunque positivo (con incasso dell’intera imposta) la propria contestata azione accertativa (v. ancora Cass. Sez. U, Sentenza n. 3676 del 17/02/2010 Rv. 611632 – 01, per cui una fattispecie di condono, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonché la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell’Amministrazione all’accertamento dell’imposta, già effettuato e contestato nella sua legittimità, bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di IVA, non può essere disapplicato per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C132/06, con la quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit., della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9 nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate, dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente).

Deve essere pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla sua definizione, con compensazione delle spese di questo giudizio tra le parti in quanto, in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente definisca il giudizio durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché deve essere disposta la compensazione delle spese (v. Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018 Rv. 651733 – 01).

Trattandosi di una di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018 Rv. 651779 – 01: Fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016). Il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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